Circolare numero 20 del 18-1-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la deliberazione CIPI del 19 dicembre 1989 che fissa al 27 gennaio 1990 il termine per presentare la domanda di pensionamento anticipato per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti tra il 1° luglio e il 31 agosto 1989. Chiarisce anche che restano esclusi i lavoratori che, pur avendo i requisiti al 30 giugno 1989, non abbiano presentato domanda nei termini previsti. Inoltre fornisce istruzioni sulla convalida, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 337, delle domande presentate tra il 1° marzo e il 2 giugno 1989, indicando i requisiti soggettivi e le condizioni che l’impresa deve possedere per accedere alla sanatoria.
Pensionamento anticipato: termine per le domande luglio-agosto 1989 e convalida domande marzo-giugno 1989
Pensionamento anticipato: termini, istruzioni applicative e sanatoria delle domande
La circolare dà attuazione all’art. 4, quarto comma, del D.L. 7 dicembre 1989, n. 390 e disciplina, da un lato, il termine per le domande di pensionamento anticipato riferite ai lavoratori che abbiano maturato i requisiti nel bimestre luglio-agosto 1989; dall’altro, richiama e precisa la sanatoria delle domande già presentate nel periodo 1° marzo-2 giugno 1989 ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 337.
Termine per le domande relative ai requisiti maturati nel luglio-agosto 1989
Il CIPI, con deliberazione del 19 dicembre 1989, ha fissato al 27 gennaio 1990 il termine per la presentazione della domanda di pensionamento anticipato da parte dei dipendenti di imprese per le quali sia già intervenuto un accertamento positivo delle eccedenze di manodopera. La possibilità riguarda i lavoratori che abbiano perfezionato i requisiti soggettivi di età e contribuzione nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1989.
Restano espressamente esclusi i lavoratori che, pur avendo già maturato al 30 giugno 1989 i requisiti soggettivi, non abbiano presentato la domanda tramite l’impresa entro i termini previsti dalle precedenti deliberazioni CIPI.
Adempimenti delle imprese e raccordo con l’INPS
Le imprese interessate devono comunicare al CIPI il numero dei lavoratori prepensionabili nel bimestre luglio-agosto 1989 con le relative qualifiche. Devono inoltre trasmettere tempestivamente alla Direzione generale INPS, Servizio Prestazioni A.G.O., Reparto IV, l’elenco nominativo dei lavoratori interessati, con l’indicazione delle qualifiche, affinché le domande possano essere inoltrate alle competenti sedi INPS ai sensi dell’art. 4, terzo comma, del D.L. n. 390/1989.
La Direzione generale effettuerà un controllo di coerenza tra le nuove richieste e le eccedenze già accertate: il numero dei lavoratori eccedenti indicati negli elenchi, sommato al numero di quelli già segnalati per i requisiti maturati al 30 giugno 1989, non dovrà risultare superiore al totale delle eccedenze accertate dal CIPI.
È inoltre previsto che le imprese che avevano denunciato al CIPI eccedenze in numero pari ai lavoratori prepensionabili entro il 30 giugno 1989 possano presentare una nuova istanza integrativa per dichiarare ulteriori eccedenze relative ai dipendenti che hanno maturato i requisiti nel periodo 1° luglio-31 agosto 1989.
Decorrenza del trattamento e cessazione del rapporto di lavoro
La circolare precisa che la decorrenza del trattamento di pensionamento anticipato è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro. Il rapporto si estingue nell’ultimo giorno del mese in cui l’impresa effettua la trasmissione all’INPS delle domande di pensionamento anticipato presentate dai lavoratori eccedenti interessati.
La trasmissione all’INPS deve avvenire entro dieci giorni dalla scadenza del termine fissato dal CIPI per la presentazione delle domande all’impresa.
Sanatoria delle domande presentate tra il 1° marzo e il 2 giugno 1989
La circolare richiama la sanatoria prevista dall’art. 4, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 337, che consente la convalida, previo accertamento e autorizzazione del CIPI, delle domande di pensionamento anticipato presentate entro il 2 giugno 1989. La sanatoria è limitata ai soli lavoratori che siano cessati e abbiano presentato la domanda nel periodo 1° marzo-2 giugno 1989.
Per beneficiare della convalida, l’impresa di appartenenza del lavoratore deve risultare destinataria di:
- un decreto ministeriale di concessione o proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1987, emanati sulla base di deliberazione CIPI ai sensi dell’art. 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; oppure di un decreto ministeriale di concessione o proroga del trattamento di pensionamento anticipato emanato sulla base di deliberazione CIPI successiva al 30 giugno 1987;
- una delibera CIPI che accerti l’esistenza di eccedenze di manodopera su dichiarazione dell’impresa;
- una deliberazione CIPI che autorizzi la sanatoria delle domande presentate entro il 2 giugno 1989, indicando il numero complessivo delle stesse.
Procedura di convalida e oneri economici
La Direzione generale acquisirà tempestivamente le delibere CIPI autorizzative della sanatoria e gli elenchi nominativi dei lavoratori interessati, per poi trasmetterli con appositi messaggi TP alle SAP competenti. Queste ultime riesamineranno le domande dei lavoratori inclusi negli elenchi e, se sussistono le condizioni di legge, procederanno alla liquidazione del trattamento di pensionamento anticipato.
Anche in questo caso il trattamento deve essere corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro. Le imprese restano tenute al versamento del contributo pari al 50% o al 25% degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi quinto e sesto dell’art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, secondo quanto richiamato dalla circolare n. 254 del 1° dicembre 1989.
Punti principali
Termine per le domande relative ai requisiti maturati nel bimestre luglio-agosto 1989
Il CIPI, con deliberazione del 19 dicembre 1989, ha fissato al 27 gennaio 1990 il termine per la presentazione della domanda di pensionamento anticipato da parte dei dipendenti di imprese già destinatarie di deliberazioni CIPI di accertamento dell’eccedenza di manodopera, che abbiano perfezionato i requisiti soggettivi nel periodo 1° luglio-31 agosto 1989.
Esclusione di chi aveva già i requisiti al 30 giugno 1989 senza domanda tempestiva
Restano esclusi dal nuovo termine i lavoratori che, pur in possesso al 30 giugno 1989 dei requisiti di età e contribuzione, non abbiano presentato la domanda, tramite l’impresa, entro i termini stabiliti dalle precedenti deliberazioni CIPI.
Trasmissione degli elenchi e verifica delle eccedenze
Le imprese interessate dovranno trasmettere gli elenchi nominativi dei lavoratori che hanno presentato domanda alle competenti SAP e alla Direzione generale INPS. Sarà verificato che il totale dei lavoratori eccedenti indicati, sommato a quello già segnalato per i requisiti maturati al 30 giugno 1989, non superi le eccedenze complessivamente accertate dal CIPI.
Decorrenza e cessazione del rapporto di lavoro
La decorrenza del trattamento di pensionamento anticipato è fissata al primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Il rapporto si estingue l’ultimo giorno del mese in cui l’impresa trasmette all’INPS le domande presentate, trasmissione che deve avvenire entro dieci giorni dalla scadenza del termine fissato dal CIPI per la presentazione delle domande all’impresa.
Nuova istanza per ulteriori eccedenze
Le imprese che avevano denunciato al CIPI eccedenze pari ai lavoratori prepensionabili entro il 30 giugno 1989 possono presentare una nuova istanza integrativa, per dichiarare ulteriori eccedenze riferite ai dipendenti che hanno maturato i requisiti nel periodo 1° luglio-31 agosto 1989.
Sanatoria delle domande presentate tra il 1° marzo e il 2 giugno 1989
È richiamata la disciplina di sanatoria prevista dall’art. 4, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 337, che consente la convalida delle domande di pensionamento anticipato presentate entro il 2 giugno 1989, previo accertamento e autorizzazione del CIPI. La sanatoria riguarda solo i lavoratori cessati che abbiano presentato domanda nel periodo 1° marzo-2 giugno 1989.
Condizioni richieste all’impresa per la convalida
Per accedere alla convalida, l’impresa deve essere destinataria di un decreto ministeriale di concessione o proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale o del pensionamento anticipato, riferito a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1987; deve inoltre essere destinataria di una delibera CIPI che accerti eccedenze di manodopera su dichiarazione dell’impresa e di una delibera CIPI che autorizzi la sanatoria, indicando il numero complessivo delle domande ammesse.
Istruttoria delle domande in sanatoria e oneri a carico dell’impresa
La Direzione generale acquisirà le delibere CIPI di autorizzazione alla sanatoria e gli elenchi nominativi dei lavoratori interessati, trasmettendoli alle SAP per la ripresa in esame delle domande e la liquidazione del trattamento in presenza dei presupposti di legge. Il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e le imprese devono versare il contributo pari al 50% o al 25% degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi quinto e sesto dell’art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193.
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