Sentenza del 22/03/2019 n. 8135 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la corretta classificazione doganale di funghi Agaricus importati dalla Cina, conservati con aceto e sale in misura superiore al 2,5% e sdoganati tra il 4 e il 26 gennaio 2000. L'Agenzia delle dogane sosteneva che la merce dovesse essere classificata alla voce NC 2003 10, relativa ai funghi preparati o conservati con modalità diverse dall'aceto o dall'acido acetico, anziché alla voce NC 2001 90 50. Contestava inoltre la valutazione della CTR circa la buona fede degli importatori, l'esistenza di un errore attivo dell'Amministrazione e la conseguente esclusione del recupero a posteriori dei dazi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, accolto il secondo, il terzo, il quarto e il quinto e dichiarato assorbito il sesto. Ha stabilito che il Regolamento CE n. 2626/1999 aveva già introdotto la distinzione tra funghi conservati nell'aceto e funghi conservati con altro agente, in particolare il sale. La presenza di sale superiore al 2,5% impediva la classificazione nella voce 2001; la compresenza dell'aceto non era sufficiente a modificarne la classificazione. La CTR aveva inoltre errato applicando l'analogia, invece delle regole di classificazione doganale. L'accettazione delle dichiarazioni senza controllo immediato non costituiva errore attivo dell'Amministrazione né fondava un legittimo affidamento, anche perché gli importatori non avevano richiesto un'informazione tariffaria vincolante. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 2626/1999
I funghi della sottovoce 2001 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore al 2,5%.
La norma distingue tra funghi conservati nell'aceto o nell'acido acetico, classificabili alla voce 2001, e funghi conservati con altro agente, come il sale, classificabili alla voce 2003. La presenza di sale oltre il 2,5% è incompatibile con la voce 2001, anche se è presente anche l'aceto.
Regolamento CEE n. 2658/1987, Regole generali 1 e 3 della nomenclatura combinata
La classificazione è determinata dal testo delle voci e delle note; per i prodotti misti si considera, quando possibile, la materia o l'elemento che conferisce il carattere essenziale.
Non è consentito ricorrere all'analogia per colmare un presunto vuoto normativo quando le voci e le note tariffarie forniscono criteri applicabili. Nei prodotti composti occorre individuare l'elemento caratterizzante o il carattere essenziale.
Codice doganale comunitario, art. 220, paragrafo 2, lettera b
La contabilizzazione a posteriori non è effettuata solo quando ricorrono cumulativamente errore dell'autorità, impossibilità ragionevole di rilevarlo per un debitore in buona fede e rispetto di tutte le prescrizioni doganali.
L'esclusione del recupero dei dazi richiede la prova congiunta di tutte le condizioni previste. La mancata verifica immediata della dichiarazione non equivale, di per sé, a un errore attivo dell'Amministrazione.
Codice doganale comunitario, art. 12
Il legittimo affidamento dell'importatore può essere tutelato solo in presenza di presupposti concreti imputabili all'Amministrazione. In situazioni dubbie, l'importatore può tutelarsi richiedendo un'informazione tariffaria vincolante.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 24, 57 e 63
Nel giudizio tributario sono rilevanti i limiti alla proposizione di nuove questioni e l'effetto del giudizio di rinvio; tuttavia, quando la cassazione è disposta per vizio di motivazione, il giudice del rinvio può rivalutare i fatti nei limiti indicati dalla pronuncia di cassazione.
Codice di procedura civile, artt. 383 e 384
Il giudice del rinvio deve rispettare i principi fissati dalla Corte di cassazione. Se la cassazione è motivazionale, il giudice di rinvio conserva però il potere di rivalutare i fatti e le prove già acquisite.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale occorre applicare anzitutto il testo delle voci, delle note e delle regole della nomenclatura combinata vigenti alla data rilevante; non si può ricorrere all'analogia quando la disciplina contiene criteri specifici.
- Per i prodotti alimentari composti da più conservanti, la presenza di un ingrediente non è necessariamente decisiva: va individuato quale sostanza svolga la funzione conservante essenziale secondo la normativa applicabile.
- Una modifica normativa entrata in vigore prima dello sdoganamento può essere applicabile anche se la merce è stata acquistata o imbarcata anteriormente, salvo specifiche disposizioni transitorie.
- Il controllo doganale effettuato successivamente all'importazione è normalmente legittimo e, da solo, non costituisce errore attivo dell'Amministrazione né genera un legittimo affidamento dell'importatore.
- Per evitare controversie sulla classificazione, l'operatore dovrebbe richiedere preventivamente un'informazione tariffaria vincolante, soprattutto quando la merce presenta caratteristiche miste o la normativa è stata recentemente modificata.
- Nel giudizio di rinvio occorre distinguere tra cassazione per violazione di legge, che vincola maggiormente il giudice, e cassazione per vizio di motivazione, che consente una nuova valutazione dei fatti nel rispetto dei principi affermati dalla Cassazione.
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