Sentenza del 23/04/2020 n. 8080 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per contributi consortili relativi all'anno 2012. Il ricorrente contestava la legittimità della riscossione mediante ruolo sostenendo che l'art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (che consentiva ai consorzi la riscossione tramite ruolo) fosse stato abrogato dalla L. n. 246/2005, art. 14 e disposizioni successive, con la conseguente illegittimità della cartella emessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la riscossione dei contributi consortili mediante ruolo sia ancora legittima: in primo luogo perché i contributi hanno natura di oneri reali e tributaria richiamando l'art. 860 e 864 c.c. e la giurisprudenza costituzionale; in secondo luogo perché il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, comma 3, ha preservato la 'continuità' della riscossione mediante ruolo per le entrate che già venivano riscosse con quel sistema alla data di entrata in vigore del decreto (1.7.1999). Anche ove si sostenesse l'abrogazione dell'art. 21 del R.D. 1933, la norma di continuità del D.Lgs. 46/1999 e la prassi applicativa (nonché precedenti decisioni di legittimità e della Corte Costituzionale) consentono ai consorzi di avvalersi ancora della riscossione mediante ruolo tramite agenti della riscossione. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e le spese compensate.
Norme richiamate
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21
I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.
La Corte rileva che tale norma ha storicamente autorizzato la riscossione mediante ruolo dei contributi consortili e che la sua portata continua a informare il regime di riscossione, in combinazione con l'art. 860 e 864 c.c. e con la disciplina successiva.
L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, comma 14
Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970 da mantenere in vigore, secondo principi e criteri direttivi indicati (esclusione abrogazioni tacite, criteri di coerenza, ecc.).
Il ricorrente sosteneva che l'art. 21 fosse stato escluso dall'elenco delle disposizioni da mantenere in vigore; la Corte ha però ritenuto che la disciplina complessiva e le norme successive (in particolare il D.Lgs. 46/1999) assicurino la continuità della riscossione mediante ruolo per i contributi consortili.
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, comma 3
Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Norma centrale per la decisione: stabilisce una clausola di continuità che mantiene la possibilità di riscossione mediante ruolo per le entrate, come i contributi consortili, che erano già riscosse in quel modo alla data del 1.7.1999. Ciò legittima il prosieguo della riscossione a mezzo ruolo anche dopo successive modifiche normative.
Codice civile, art. 860 e art. 864
L'art. 860 c.c. individua la fonte dell'obbligo contributivo (proprietari del comprensorio), mentre l'art. 864 c.c. prevede che i contributi di bonifica sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria; la Corte interpreta il richiamo adeguandolo alle imposte succedute (applicazione delle norme di riscossione dirette).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Rilevato come la disciplina della riscossione delle imposte dirette (DPR 602/1973) sia applicabile, per richiamo, alla riscossione coattiva dei contributi consortili, in quanto sostitutiva dell'imposta fondiaria evocata dal codice civile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 188/2018
La Corte Costituzionale ha riconosciuto la fonte statale dell'obbligo contributivo e la continuità degli schemi di riparto e contribuzione, confermando che la disciplina storica e i principi di beneficio giustificano la riscossione dei contributi.
Altre pronunce di Cassazione richiamate
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente considerato in vigore la possibilità per i consorzi di avvalersi della riscossione mediante ruolo (varie sentenze citate dalla Corte di Cassazione).
Massime di principio
- I contributi consortili hanno natura di oneri reali e sono assimilati, quanto alla esazione coattiva, alle imposte dirette; quindi la riscossione mediante ruolo è ammessa e disciplinata dalle norme della riscossione tributaria.
- Anche se la norma originaria che autorizzava espressamente la riscossione mediante ruolo fosse stata abrogata, la clausola di continuità del D.Lgs. 46/1999, art. 17, comma 3, preserva la possibilità di continuare a riscuotere tramite ruolo le entrate che già venivano riscosse in tale modo alla data di entrata in vigore del decreto.
- In contestazioni simili è necessario verificare (a) se la cartella si riferisce ad annualità per le quali la riscossione mediante ruolo era già praticata entro il 1.7.1999, e (b) se sussistono vizi formali o di calcolo della cartella; l'obiezione di abrogazione dell'istituto di riscossione è di per sé debole davanti alla clausola di continuità e alla giurisprudenza consolidata.
- Per difendersi efficacemente contro una cartella di contributi consortili occorre concentrarsi su elementi concreti quali prescrizione, difetti di notifica, errata individuazione dei soggetti passivi, errori nel computo dei benefici e dei parametri di ripartizione piuttosto che solo sulla presunta abrogazione della base normativa di riscossione.
- La valutazione delle norme 'da mantenere' ai sensi della L. 246/2005 e dei decreti attuativi va esaminata con attenzione pratica: l'assenza di una esplicita ricognizione non elimina automaticamente la continuità operativa garantita da disposizioni transitorie come l'art. 17 del D.Lgs. 46/1999.
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