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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11364/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in quattro motivi: 1) violazione degli artt. 468 e 507 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per assunzione di testi non tempestivamente indicati; 2) errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale), con la tesi che la traduzione in udienza è un diritto disponibile e il rifiuto non sarebbe stato opposizione ad un atto d'ufficio; 3) errata applicazione dell'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 (aggravante mafiosa), per mancata indicazione dei concreti elementi che dimostrino l'uso di metodologia mafiosa; 4) omessa e insufficiente motivazione sul riconoscimento della recidiva, sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto anche delle condizioni di salute dell'imputato e del carattere episodico dell'evento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi, confermando la responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale con aggravante mafiosa (art. 337 cod. pen.; art. 7 legge 12/1991). Sul primo motivo ha ritenuto legittimo l'intervento del giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. per integrare il compendio probatorio quando necessario. Sul secondo ha ritenuto che l'agente stava svolgendo un atto d'ufficio (trasporto con mezzo blindato) e che le minacce e il rifiuto integrano la condotta di resistenza; la presunta rinuncia implicita alla comparizione non è stata ritenuta provata. Sul terzo ha accettato la valutazione che la frase proferita e il contesto, unitamente alla pregressa condanna ex art. 416-bis, giustificano l'applicazione dell'aggravante mafiosa. Tuttavia la Corte ha accolto il quarto motivo: la valutazione della recidiva e la motivazione sulla determinazione della pena risultano carenti e non adeguatamente motivate. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla valutazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame su tali punti; per il resto la condanna è confermata.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato ritenuto integrato dal rifiuto di salire sul mezzo e dalle minacce; la condotta è stata valutata in relazione all'atto d'ufficio degli agenti che effettuavano la traduzione.

  • art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203

    L'aggravante mafiosa è stata ritenuta applicabile perché il contesto fattuale, l'uso del plurale nella minaccia e la pregressa appartenenza/condanna per associazione di tipo mafioso hanno consentito di ricondurre il comportamento a modalità intimidatorie tipiche delle consorterie mafiose.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamata come fatto accertato (pregressa condanna definitiva) e utilizzata dalla giurisprudenza di merito per inquadrare il soggetto e valutare la rilevanza del linguaggio e del contesto ai fini dell'aggravante mafiosa.

  • artt. 468 e 507 cod. proc. pen.

    L'art. 507 consente al giudice di assumere d'ufficio mezzi di prova anche rispetto a prove non tempestivamente richieste dalle parti, se sussiste l'assoluta necessità per la completezza del compendio probatorio; la Corte ha ritenuto legittimo tale intervento nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il giudice può integrare d'ufficio il compendio probatorio ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. quando ciò sia necessario per garantire la completezza della prova: la mancata tempestiva indicazione dei testi da parte delle parti non esclude automaticamente la loro assunzione se sussiste assoluta necessità.
  • La fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale richiede che l'agente stia compiendo un atto d'ufficio: se l'operatore è tenuto a eseguire l'atto (es. trasferimento obbligatorio con specifiche misure di sicurezza), il rifiuto unito a minacce può integrare il reato.
  • Il diritto dell'imputato a rinunciare alla comparizione è un diritto disponibile che richiede una manifestazione di volontà chiara ed espressa; deduzioni di rinuncia implicita, soprattutto se accompagnate da minacce, rischiano di non essere valorizzate.
  • L'aggravante mafiosa non è necessariamente circostanza puramente 'ambientale': può essere riconosciuta se emergono elementi fattuali che collegano la condotta a modalità intimidatorie tipiche della criminalità organizzata (contesto, linguaggio, pregressa appartenenza o condanna ex art. 416-bis).
  • Il riconoscimento della recidiva non è automatico: il giudice deve motivare in che termini le pregresse condanne concretamente riattualizzino la pericolosità dell'imputato rispetto al reato contestato; omissioni in tale valutazione comportano annullamento parziale con rinvio.
  • La determinazione della pena richiede una motivazione specifica che contempli aggravanti e attenuanti, incluse eventuali condizioni personali e il carattere episodico dell'evento; omissioni sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche o della recidiva incidono sul trattamento sanzionatorio.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è possibile ottenere un successo parziale: la conferma della responsabilità materiale può convivere con l'annullamento limitato ad aspetti motivazionali della quantificazione della pena o dell'aggravamento.

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