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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10027/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche che aveva accolto l'appello dei contribuenti avverso la sentenza di primo grado, ritenendo invalida e disapplicabile la convenzione attuativa dell'accordo di programma (per difetto di legittimazione del soggetto attuatore) e, in conseguenza, dichiarando l'invalidità (derivata) dell'atto di compravendita. In sostanza la questione centrale era se: (i) la convenzione amministrativa potesse essere disapplicata incidentalmente nel giudizio tributario e questo comportasse l'annullamento dell'atto di compravendita; e (ii) il contratto di compravendita si fosse concretamente perfezionato o fosse ancora sospeso per condizioni (tra cui la stipula di un atto ricognitivo), con rilevanza fiscale ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia sulle censure principali (secondo e quinto motivo), cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e decidendo nel merito. Ha ritenuto errata la disapplicazione della convenzione amministrativa perché tale atto non costituiva il diretto presupposto dell'imposizione: la questione rilevante era invece se il contratto si fosse perfezionato. Inoltre la Corte ha concluso che la clausola relativa all'atto di "verificata condizione" era, quanto alla parte che subordinava l'efficacia al compimento di un atto riconoscitivo dipendente dalla volontà dell'acquirente, una condizione meramente potestativa ai sensi dell'art. 27, comma 3, DPR n.131/1986; perciò quella condizione è da considerarsi inefficace ai fini fiscali e il contratto doveva essere considerato soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale. Conseguentemente la Cassazione ha rigettato i ricorsi originari dei contribuenti e condannato questi ultimi al pagamento delle spese di giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 27 DPR n. 131/1986

    "non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva"

    La Corte interpreta il comma 3 come escludente dalla qualifica di condizione sospensiva le clausole che dipendono dalla mera volontà dell'acquirente (condizione meramente potestativa): tali condizioni non ostano all'applicazione dell'imposta in misura proporzionale.

  • art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato E)

    Riconosce il principio generale che il giudice tributario può disapplicare atti amministrativi illegittimi investiti dai motivi di impugnazione, anche d'ufficio, ma tale potere trova limite quando l'atto non costituisce il presupposto diretto della pretesa impositiva.

  • art. 19 D.Lgs. n. 546/1992

    Delimita l'ambito della giurisdizione tributaria: il giudice tributario può conoscere incidentalmente della legittimità di atti amministrativi solo se rilevanti e direttamente connessi all'oggetto del giudizio tributario.

  • art. 2, comma 3 e art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992

    Citati nella doglianza sulla possibilità di disapplicare atti amministrativi; la Corte precisa che la disapplicazione è ammissibile solo se l'atto è presupposto diretto della pretesa fiscale e dei vizi dedotti.

  • artt. 333 e 335 c.p.c.

    Richiamati in relazione all'obbligo di riunione delle impugnazioni: la mancata riunione è errore, ma non determina nullità rilevante in cassazione se non dimostrato concreto pregiudizio per la difesa.

  • art. 1355 c.c. e artt. 1362 ss c.c.

    Riferimenti al regime delle condizioni sospensive e alla rilevanza civilistica delle condizioni meramente potestative (nullità) richiamati per distinguere effetti civilistici e fiscali della clausola condizionante.

Massime di principio

  • L'omessa riunione di impugnazioni contro la stessa sentenza è un vizio procedurale rilevante ma non necessariamente causa di nullità in cassazione se non è dimostrato un concreto pregiudizio alla difesa; le impugnazioni possono essere comunque valutate unitariamente se trattate dallo stesso collegio nella stessa udienza.
  • Il giudice tributario può disapplicare atti amministrativi per illegittimità in via incidentale solo se tali atti costituiscono il diretto presupposto della pretesa impositiva e sono stati investiti dai motivi di impugnazione: non è ammessa la disapplicazione quando l'atto amministrativo non elimina la causa ostativa alla produzione degli effetti negoziali rilevanti ai fini fiscali.
  • Quando la questione centrale è l'effettivo perfezionamento di un contratto condizionato, il giudizio deve concentrarsi sull'esistenza ed efficacia delle condizioni pattuite e non può essere surrogato da una pronuncia sulla validità di un atto amministrativo che non sia il presupposto diretto dell'imposizione.
  • Le clausole che subordinano l'efficacia dell'atto alla mera volontà dell'acquirente (condizioni meramente potestative) sono, ai fini fiscali, ininfluenti: non impediscono l'assoggettamento all'imposta in misura proporzionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, DPR n.131/1986.
  • Se in un contratto di compravendita sono previste condizioni multiple, occorre distinguere tra condizioni la cui avveramento dipende da fattori estranei alle parti e condizioni meramente potestative: solo le prime possono legittimare una sospensione dell'efficacia negoziale rilevante per la determinazione dell'imponibile.

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