Sentenza del 12/01/2021 n. 224 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva escluso l'applicazione dell'Imposta sulle Successioni e Donazioni e aveva ritenuto dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. L'Agenzia sosteneva che con l'istituzione del trust si costituisce un vincolo di destinazione che realizza un trasferimento imponibile (a prescindere dall'individuazione dei beneficiari finali) e che il trasferimento dell'immobile al trustee comporta l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che l'istituzione e la dotazione del trust sono, di regola, fiscalmente neutre rispetto all'Imposta sulle Successioni e Donazioni: il tributo trova presupposto nell'effettivo e stabile incremento patrimoniale (capacità contributiva) dei beneficiari e non nell'attribuzione meramente formale e strumentale dei beni al trustee. Pertanto l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta, se del caso, solo al momento del trasferimento definitivo ai beneficiari. Quanto alle imposte ipotecaria e catastale, la Corte ha ritenuto che le formalità di trascrizione/voltura relative al conferimento in trust, non essendo trasferimenti produttivi di effetto traslativo definitivo, sono soggette all'imposta in misura fissa e non proporzionale.
Norme richiamate
Decreto Legge n. 262 del 2006, art. 2, comma 47 (conv. L. n. 286/2006)
"ha istituto l'Imposta sulle Successioni e Donazioni ... sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione"
La norma amplia la base imponibile includendo i trasferimenti a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione, ma la Corte interpreta il presupposto in relazione alla capacità contributiva: è imponibile soltanto l'effettivo trasferimento che comporta un incremento patrimoniale del beneficiario, non la mera dotazione strumentale al trustee.
Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico imposta sulle successioni e donazioni), art. 1
Il richiamo al previgente testo viene letto in senso sostanziale: il tributo resta collegato al 'reale trasferimento' e al 'reale arricchimento' del beneficiario; l'istituzione/dotazione del trust non costituiscono, di per sé, tale trasferimento.
Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1 (imposte ipotecarie e catastali)
"le formalita' di trascrizione ... sono soggette all'imposta ipotecaria"
La Corte distingue tra atti che importano trasferimento definitivo e atti che no: le trascrizioni/volture relative al conferimento in trust, non essendo trasferimenti aventi effetto traslativo definitivo, sono soggette all'imposta fissa e non a quella proporzionale.
Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990, art. 4 e art. 1 bis
La tariffa prevede misura fissa per le trascrizioni/volture che non importano trasferimento di proprietà o costituzione/trasferimento di diritti reali; la Corte applica tale principio ai conferimenti in trust.
Convenzione dell'Aja sul trust (1 luglio 1985), art. 2
Definizione di trust: rapporti in cui il disponente pone beni sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato; utile per qualificare la natura fiduciaria e strumentale della titolarità del trustee.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 53
Principio della capacità contributiva: la tassazione deve essere collegata a un effettivo indice di ricchezza; la Corte usa questo principio per limitare l'applicazione dell'imposta alle situazioni di reale incremento patrimoniale.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato; nella sentenza è richiamata ma ritenuta non applicabile per ragioni procedurali (parte soccombente è un'Amministrazione pubblica difesa dallo Stato).
Massime di principio
- La costituzione e la dotazione di un trust sono, di regola, fiscalmente neutrali ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni: il tributo si applica quando e se si realizza un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza ai beneficiari.
- L'attribuzione della titolarità al trustee è qualificata come mera titolarità fiduciaria e strumentale; non comporta, salvo casi concreti di effetto traslativo reale e definitivo, un incremento della capacità contributiva né del trustee né del disponente.
- Le formalità di trascrizione e voltura relative al conferimento in trust, non producendo normalmente un trasferimento definitivo di proprietà, sono soggette a imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, non proporzionale.
- Per valutare l'imponibilità bisogna sempre verificare l'effettivo contenuto economico dell'atto: se l'operazione determina concretamente un trasferimento patrimoniale a favore di terzi (beneficiari) al momento della costituzione, l'imposizione potrebbe scattare; viceversa, se la traslazione è strumentale e temporanea, resta neutra.
- In situazioni simili è opportuno documentare chiaramente lo scopo del trust, la segregazione patrimoniale e i poteri del trustee per dimostrare l'assenza di immediato incremento patrimoniale imponibile; la qualificazione contraria dell'atto può portare a contestazioni fiscali.
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