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Sentenza

Sentenza del 12/01/2021 n. 224 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva escluso l'applicazione dell'Imposta sulle Successioni e Donazioni e aveva ritenuto dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. L'Agenzia sosteneva che con l'istituzione del trust si costituisce un vincolo di destinazione che realizza un trasferimento imponibile (a prescindere dall'individuazione dei beneficiari finali) e che il trasferimento dell'immobile al trustee comporta l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che l'istituzione e la dotazione del trust sono, di regola, fiscalmente neutre rispetto all'Imposta sulle Successioni e Donazioni: il tributo trova presupposto nell'effettivo e stabile incremento patrimoniale (capacità contributiva) dei beneficiari e non nell'attribuzione meramente formale e strumentale dei beni al trustee. Pertanto l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta, se del caso, solo al momento del trasferimento definitivo ai beneficiari. Quanto alle imposte ipotecaria e catastale, la Corte ha ritenuto che le formalità di trascrizione/voltura relative al conferimento in trust, non essendo trasferimenti produttivi di effetto traslativo definitivo, sono soggette all'imposta in misura fissa e non proporzionale.

Norme richiamate

  • Decreto Legge n. 262 del 2006, art. 2, comma 47 (conv. L. n. 286/2006)

    "ha istituto l'Imposta sulle Successioni e Donazioni ... sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione"

    La norma amplia la base imponibile includendo i trasferimenti a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione, ma la Corte interpreta il presupposto in relazione alla capacità contributiva: è imponibile soltanto l'effettivo trasferimento che comporta un incremento patrimoniale del beneficiario, non la mera dotazione strumentale al trustee.

  • Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico imposta sulle successioni e donazioni), art. 1

    Il richiamo al previgente testo viene letto in senso sostanziale: il tributo resta collegato al 'reale trasferimento' e al 'reale arricchimento' del beneficiario; l'istituzione/dotazione del trust non costituiscono, di per sé, tale trasferimento.

  • Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1 (imposte ipotecarie e catastali)

    "le formalita' di trascrizione ... sono soggette all'imposta ipotecaria"

    La Corte distingue tra atti che importano trasferimento definitivo e atti che no: le trascrizioni/volture relative al conferimento in trust, non essendo trasferimenti aventi effetto traslativo definitivo, sono soggette all'imposta fissa e non a quella proporzionale.

  • Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990, art. 4 e art. 1 bis

    La tariffa prevede misura fissa per le trascrizioni/volture che non importano trasferimento di proprietà o costituzione/trasferimento di diritti reali; la Corte applica tale principio ai conferimenti in trust.

  • Convenzione dell'Aja sul trust (1 luglio 1985), art. 2

    Definizione di trust: rapporti in cui il disponente pone beni sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato; utile per qualificare la natura fiduciaria e strumentale della titolarità del trustee.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 53

    Principio della capacità contributiva: la tassazione deve essere collegata a un effettivo indice di ricchezza; la Corte usa questo principio per limitare l'applicazione dell'imposta alle situazioni di reale incremento patrimoniale.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato; nella sentenza è richiamata ma ritenuta non applicabile per ragioni procedurali (parte soccombente è un'Amministrazione pubblica difesa dallo Stato).

Massime di principio

  • La costituzione e la dotazione di un trust sono, di regola, fiscalmente neutrali ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni: il tributo si applica quando e se si realizza un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza ai beneficiari.
  • L'attribuzione della titolarità al trustee è qualificata come mera titolarità fiduciaria e strumentale; non comporta, salvo casi concreti di effetto traslativo reale e definitivo, un incremento della capacità contributiva né del trustee né del disponente.
  • Le formalità di trascrizione e voltura relative al conferimento in trust, non producendo normalmente un trasferimento definitivo di proprietà, sono soggette a imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, non proporzionale.
  • Per valutare l'imponibilità bisogna sempre verificare l'effettivo contenuto economico dell'atto: se l'operazione determina concretamente un trasferimento patrimoniale a favore di terzi (beneficiari) al momento della costituzione, l'imposizione potrebbe scattare; viceversa, se la traslazione è strumentale e temporanea, resta neutra.
  • In situazioni simili è opportuno documentare chiaramente lo scopo del trust, la segregazione patrimoniale e i poteri del trustee per dimostrare l'assenza di immediato incremento patrimoniale imponibile; la qualificazione contraria dell'atto può portare a contestazioni fiscali.

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