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Legge

L.R. Umbria 18/2016

Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

Normativa regionaleL.R. Umbria 18/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene su più leggi regionali umbre per razionalizzare la gestione dei beni regionali, riordinare funzioni amministrative, sanità, impianti termici, caccia, liquidazione delle comunità montane e altre materie. Prevede decorrenze specifiche, tra cui il 1° gennaio 2017 per varie funzioni e il nuovo regime CURIT, e alcune norme transitorie fino al 31 dicembre 2016.

Misure di razionalizzazione della spesa e modifiche a norme regionali umbre

Misure di razionalizzazione della spesa e modifiche normative regionali

La legge della Regione Umbria interviene in modo trasversale su diverse discipline regionali per razionalizzare la spesa, riordinare funzioni amministrative e adeguare procedure e competenze. Le modifiche riguardano in particolare i beni regionali, la fauna selvatica, l’Agenzia forestale regionale, il sistema sanitario, le funzioni comunali e provinciali, il controllo degli impianti termici e alcune misure di coordinamento finanziario.

Gestione e utilizzo dei beni regionali

La disciplina dell’uso dei beni di proprietà regionale viene riformulata per distinguere meglio le ipotesi di concessione temporanea onerosa e gratuita.

  • L’uso particolare compatibile con natura e destinazione del bene può essere concesso a titolo oneroso a soggetti privati e pubblici, con canone determinato tramite perizia di stima basata sui valori di mercato e previa pubblicazione di avviso sul sito istituzionale.
  • È prevista la concessione temporanea gratuita a favore di agenzie regionali, aziende del sistema sanitario regionale, enti pubblici economici regionali, società totalmente pubbliche a partecipazione maggioritaria della Regione, enti e organismi pubblici previsti da legge regionale, quando l’uso sia strumentale a finalità di interesse regionale.
  • È introdotta anche la concessione gratuita a favore di amministrazioni pubbliche e di altri enti, anche privati, costituiti dalla Regione per la cura di interessi pubblici, previa presentazione di un progetto che illustri le attività di interesse pubblico e il nesso di strumentalità con l’interesse regionale.
  • La concessione gratuita può riguardare anche i soggetti indicati dal regolamento statale sui beni immobili dello Stato, limitatamente ai luoghi di culto e alle loro pertinenze.

Per l’assegnazione:

  • si procede con assegnazione diretta nei casi di concessione gratuita a favore dei soggetti regionali indicati e per i luoghi di culto;
  • negli altri casi si procede mediante avviso pubblico, salvo assegnazione diretta quando l’interesse pubblico sia realizzabile da un unico soggetto o, in alternativa, quando la procedura di evidenza pubblica sia andata deserta.

È inoltre abrogata una disposizione previgente dell’articolo 19 e si chiarisce che restano ferme le procedure contrattuali, salvo quanto previsto specificamente per l’uso dei beni. La Giunta regionale può disciplinare con regolamento ulteriori modalità attuative per gestione e uso dei beni regionali.

Fauna selvatica, prevenzione danni e contributi

La disciplina regionale sulla fauna selvatica è modificata introducendo un Fondo regionale dedicato.

  • È istituito il Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, presso la struttura regionale competente.
  • Il Fondo finanzia interventi di prevenzione dell’impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche e il risarcimento dei danni causati alla circolazione stradale.
  • La Giunta regionale definisce modalità, criteri e termini per il finanziamento degli interventi di prevenzione.

Inoltre, nelle assegnazioni delle somme agli Ambiti territoriali di caccia, almeno il 10% delle risorse deve essere destinato ai contributi previsti per la prevenzione dei danni, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e del Piano faunistico venatorio regionale.

Agenzia forestale regionale e patrimonio immobiliare

Vengono ampliate e precisate le funzioni dell’Agenzia forestale regionale.

  • Le attività affidabili all’Agenzia comprendono anche la tutela e gestione del patrimonio immobiliare della Regione, delle agenzie regionali e degli enti dipendenti.
  • Nel rispetto della normativa europea e nazionale sugli appalti pubblici, all’Agenzia possono essere affidate attività omogenee o analoghe alle proprie oppure possono essere stipulati accordi di cooperazione.
  • L’Agenzia può svolgere interventi di manutenzione, servizi gestionali e di guardiania per la tutela e valorizzazione dei beni di uso regionale o appartenenti al patrimonio immobiliare degli enti regionali.
  • Restano salve le disposizioni regionali in materia di edilizia residenziale sociale e quelle sulla gestione dei beni per lo sviluppo economico tramite Sviluppumbria.
  • La Giunta regionale definisce le modalità di svolgimento di tali compiti, anche per garantire coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione e valorizzazione delle risorse regionali.

Liquidazione delle comunità montane

Per la liquidazione delle comunità montane viene introdotto un piano unitario.

  • I Commissari predispongono e attuano un piano di liquidazione unico per tutte le comunità montane, secondo linee guida approvate dalla Giunta regionale.
  • Il piano deve essere trasmesso alla Giunta per l’approvazione e, una volta approvato, le attività liquidatorie si riferiscono congiuntamente a tutte le comunità montane, anche ai fini delle ulteriori previsioni sul procedimento liquidatorio.
  • I Commissari liquidatori adeguano le loro funzioni al nuovo assetto.
  • Entro due mesi dalla chiusura della liquidazione, la Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa una relazione sulle risultanze finali.
  • Il piano unico deve essere trasmesso entro il 30 giugno 2017.

Sistema informativo sanitario e trasferimento del personale in operazioni societarie

Nella disciplina regionale su sanità e servizi sociali viene introdotta una deroga specifica in caso di operazioni societarie riguardanti Umbria Salute.

  • Se una società interamente partecipata, alla data del 1° gennaio 2016, da una delle aziende sanitarie regionali consorziate in Umbria Salute viene incorporata o ceduta in azienda o ramo d’azienda a Umbria Salute, il trasferimento del personale non segue la regola regionale richiamata, ma si applica la normativa vigente in materia.

Riordino delle funzioni amministrative e controllo degli impianti termici

Viene aggiornata la ripartizione delle funzioni amministrative regionali e locali.

  • Tra le funzioni attribuite viene inserito il controllo e la vigilanza sugli impianti termici, anche con riferimento alle funzioni già svolte dai Comuni con più di 40.000 abitanti.
  • È abrogata una precedente lettera dell’allegato sulle funzioni.
  • Viene modificato il richiamo alle forme associative tra comuni, precisando che le funzioni sono esercitate nelle forme previste dal TUEL e prevalentemente mediante convenzione.

Per gli impianti termici:

  • dal 1° gennaio 2017 la trasmissione dei rapporti di controllo e prova, nonché la gestione degli accertamenti documentali e dell’attività ispettiva, avvengono esclusivamente tramite il portale informatico CURIT;
  • il CURIT sostituisce i precedenti catasti impianti termici presenti sul territorio regionale;
  • le attività di controllo e vigilanza si svolgono secondo le disposizioni della Giunta regionale.

Sul piano transitorio:

  • le nuove province continuano a esercitare tali funzioni fino al 31 dicembre 2016;
  • dal 1° gennaio 2017 le funzioni sono esercitate dalla Regione, avvalendosi della Provincia di Perugia per l’intero territorio regionale, fino all’effettivo avvio dell’esercizio diretto da parte regionale;
  • il personale provinciale addetto a tali funzioni è trasferito alla Regione dal 1° gennaio 2017;
  • il finanziamento degli oneri è coperto dagli stanziamenti già previsti nella Missione 17, Programma 01;
  • gli enti che già svolgevano le funzioni sulla base di rapporti convenzionali con soggetti privati continuano fino alla scadenza dei contratti vigenti, e fino a tale scadenza la riscossione del contributo resta in capo ai medesimi affidatari.

Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria

La legge sostituisce la disciplina regionale sulle misure di razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • Gli enti del Servizio sanitario regionale applicano i principi stabiliti dagli articoli 6 e 9 del decreto-legge n. 78/2010.
  • Resta comunque possibile ricorrere a lavoro a tempo determinato e ad altre forme di lavoro flessibile nella misura strettamente necessaria per l’emergenza-urgenza o per garantire i livelli essenziali di assistenza.
  • La Giunta regionale definisce direttive attuative e verifica annualmente il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti.
  • La nuova disciplina entra in vigore dal 1° gennaio 2017.

Sanzioni amministrative in materia sanitaria e farmacie

Viene rivista la distribuzione delle competenze in materia sanzionatoria sanitaria.

  • Le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono applicate dall’azienda unità sanitaria locale nel cui territorio sono state rilevate le violazioni, secondo la legge n. 689/1981.
  • I procedimenti sanzionatori pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 10/2016 sono trasferiti dalle Province alle ASL competenti.

In materia di farmacie:

  • i comuni, sentite ASL e Ordine provinciale dei farmacisti, identificano le zone in cui collocare le nuove farmacie;
  • restano di competenza comunale la revisione o conferma delle zone esistenti, il trasferimento, il decentramento delle farmacie e l’istituzione dei dispensari farmaceutici;
  • i comuni trasmettono alla Regione i provvedimenti adottati.

Politiche sociali dei comuni e zone sociali

La disciplina delle funzioni sociali dei comuni viene coordinata con il riordino delle funzioni amministrative.

  • I comuni esercitano le funzioni in materia di politiche sociali nelle forme previste dal TUEL, prevalentemente mediante convenzione ex articolo 30.
  • I comuni associati erogano interventi e servizi sociali tramite le Zone sociali.

Bilancio regionale 2016 e procedure di assegnazione delle risorse

Vengono introdotte integrazioni alla legge di stabilità regionale 2016.

  • Per l’assegnazione delle risorse mediante avviso pubblico, la Giunta regionale deve acquisire il parere obbligatorio della commissione consiliare competente sui criteri di attribuzione.
  • Solo dopo tale parere la Giunta può sottoscrivere i protocolli con gli enti locali aggiudicatari.
  • La Giunta trasmette alla Commissione i protocolli sottoscritti e i progetti finanziati.
  • Il parere deve essere reso entro 60 giorni dall’assegnazione dell’atto alla Commissione.

Centrale di committenza e soggetto aggregatore

La Regione Umbria è qualificata come centrale di committenza e soggetto aggregatore.

  • L’assetto è richiamato ai sensi della normativa statale sulle centrali di committenza e sui soggetti aggregatori.
  • Per svolgere tali funzioni la Regione può costituire articolazioni funzionali e avvalersi di uffici di altre amministrazioni o enti dotati di adeguata organizzazione, mediante apposita convenzione.

Abrogazioni, soppressioni e reviviscenza normativa

La legge dispone diverse abrogazioni e un effetto di reviviscenza.

  • È abrogato l’articolo 7 della legge regionale 10/2016.
  • È soppresso il secondo periodo del comma 8 dell’articolo 73 della legge regionale 10/2016.
  • È abrogata una lettera del comma 1 dell’articolo 391 della legge regionale 11/2015.
  • È abrogata, con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 11/2015, una ulteriore lettera dell’articolo 410; dalla medesima data rivive la legge regionale 21/2010, salvo l’articolo 12 che resta comunque abrogato.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Alcune disposizioni hanno decorrenza specifica dal 1° gennaio 2017 o prevedono regimi transitori fino al 31 dicembre 2016 o fino alla scadenza dei contratti vigenti.

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