L.R. Umbria 14/2016
Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Umbria politiche di genere, pari opportunità, conciliazione vita-lavoro, salute delle donne, sostegno all’occupazione e all’impresa femminile, prevenzione della violenza maschile contro le donne e strumenti di coordinamento e monitoraggio. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; contiene anche norme finanziarie per il 2016 e modifiche alla l.r. 6/2009.
Politiche di genere, pari opportunità e contrasto alla violenza di genere in Umbria
Politiche di genere e nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini
La legge regionale dell’Umbria definisce un quadro organico di principi, obiettivi e strumenti per integrare la prospettiva di genere in tutte le politiche pubbliche regionali. Interviene su istruzione, salute, lavoro, conciliazione, contrasto alla violenza maschile contro le donne, programmazione, monitoraggio e bilancio di genere.
Principi generali e obiettivi
La Regione riconosce il valore della differenza e della libertà femminile, promuove relazioni più giuste e rispettose delle differenze e fonda l’azione pubblica sulla condivisione delle responsabilità tra i sessi e tra le generazioni. La trasversalità delle politiche di genere è assunta come criterio per tutte le politiche regionali, con particolare attenzione a istruzione, lavoro, formazione, attività economiche, welfare e sanità.
Gli obiettivi comprendono, tra gli altri:
- libertà e autodeterminazione delle donne;
- partecipazione paritaria nei luoghi decisionali e di governo;
- contrasto di stereotipi e discriminazioni nella formazione, nel lavoro e nelle professioni;
- equilibrio tra vita lavorativa, privata e familiare;
- sostegno alla maternità e alla paternità responsabili;
- promozione dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile;
- valorizzazione delle associazioni femminili;
- promozione della medicina di genere;
- contrasto alla violenza maschile contro le donne;
- attenzione a donne migranti, appartenenti a minoranze etniche e con disabilità.
Strumenti per la valorizzazione delle competenze e della partecipazione femminile
La Regione istituisce l’Archivio delle competenze delle donne residenti o operanti in Umbria, contenente curricula di donne con esperienze scientifiche, culturali, artistiche, professionali, economiche e politiche, anche per favorire designazioni e nomine di competenza regionale.
Presso il Centro per le pari opportunità è istituito anche l’Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi. L’iscrizione, disciplinata dalla Giunta regionale, è necessaria per ottenere contributi regionali e per accedere a iniziative e progetti di informazione, formazione e ricerca.
La Regione promuove inoltre la presenza, di norma paritaria, dei generi nella vita politica ed economica e negli incarichi di nomina regionali.
Cultura, comunicazione e rete per le politiche di genere
La legge valorizza la cultura della differenza come strumento di progresso e di prevenzione della violenza e delle discriminazioni. La Regione promuove memoria storica e alfabetizzazione alla cultura di genere, riconoscendo la Biblioteca delle Donne “Laura Cipollone” del CPO come luogo specialistico di riferimento.
Sul versante comunicazione e informazione:
- la Regione promuove un uso non stereotipato e rispettoso dell’immagine delle donne;
- può stipulare protocolli con ordine dei giornalisti e associazioni dei pubblicitari;
- può collaborare con il CO.RE.COM. per monitorare contenuti televisivi, radiofonici e pubblicitari, con attenzione a contenuti discriminatori rispetto alla dignità dei diversi orientamenti sessuali e dell’identità di genere.
È istituita la Rete per le politiche di genere, composta da Regione, enti locali, associazioni femminili, associazioni datoriali e sindacali, consigliere di parità, organismi di parità e CPO, con funzione di programmazione, confronto e verifica delle buone prassi.
Azioni territoriali e nuovi stili di vita
La Regione elabora linee di indirizzo per i Comuni affinché negli strumenti urbanistici ed edilizi siano favoriti progetti abitativi con spazi comuni e pratiche di condivisione.
Sono sostenute e promosse forme di organizzazione urbana e sociale come:
- cohousing e eco-villaggi;
- carsharing, carpooling, percorsi casa-scuola sicuri e piste ciclabili;
- coworking;
- gruppi di acquisto solidale e popolare;
- centri di aggregazione sociale e culturale;
- turismo responsabile;
- scambi tra popolazioni migranti e tra generazioni.
La Regione promuove inoltre servizi di mediazione familiare e nelle relazioni, centri di aggregazione o servizi per l’autodeterminazione delle donne presso Comuni o loro forme associative, e sostiene le “Banche dei beni e dei tempi”, basate sullo scambio reciproco di beni, tempi e servizi senza denaro.
Scuola, educazione e cultura della differenza
La Regione favorisce nelle scuole di ogni ordine e grado percorsi di riflessione sulla differenza tra donne e uomini, sulla costruzione di sé e sulla valorizzazione della differenza di genere.
Tra le azioni promosse figurano:
- formazione di insegnanti e sensibilizzazione dei genitori;
- revisione di contenuti, programmi e materiali didattici in ottica di genere;
- strumenti per analizzare i contesti socio-economici e i bisogni formativi;
- educazione sessuale orientata alla conoscenza del corpo e dei sentimenti;
- indicatori per valutazione e autovalutazione dei processi educativi;
- diffusione di buone pratiche e materiali multimediali;
- orientamento contro la segregazione formativa e professionale;
- promozione dell’imprenditorialità e del lavoro autonomo;
- sostegno all’istruzione delle donne lungo tutto l’arco della vita;
- ricerche con approccio di genere;
- scambi di saperi tra donne italiane e straniere;
- campagne di sensibilizzazione sulla parità di genere e sulla discriminazione multipla delle donne con disabilità.
Salute, medicina di genere e percorso nascita
La Regione intende la salute come benessere fisico, emotivo e relazionale e garantisce il diritto alla salute nel rispetto delle differenze biologiche, fisiologiche, psicologiche e culturali.
Sono previste azioni per:
- integrare gli effetti fisici e psicologici della violenza sulla salute delle donne;
- tenere conto delle differenze di genere nella prevenzione, ricerca, diagnosi e trattamento;
- sostenere maternità, paternità e scelte procreative consapevoli;
- prevenire tumori femminili, curare la gravidanza ed educare alla salute sessuale e riproduttiva;
- ridurre i rischi legati al contesto socioeconomico e alla mancata conciliazione vita-lavoro;
- rendere i servizi sanitari più accessibili e adeguati alle esigenze femminili;
- valorizzare associazioni e competenze femminili in materia di medicina di genere.
Per il percorso nascita, le Aziende sanitarie regionali devono organizzare, nella rete ospedaliera dei punti nascita, aree demedicalizzate denominate “case della maternità” per favorire la libera scelta delle modalità del parto.
Lavoro, formazione, impresa femminile e credito
La Regione riconosce il sistema regionale dei servizi per il lavoro come riferimento per informazione, orientamento e politiche attive, con specifica attenzione alle donne disoccupate e inoccupate.
Tra gli strumenti previsti:
- il patto di servizio come atto di impegno per il percorso di inserimento lavorativo;
- un catalogo dei lavori più richiesti e una corrispondente offerta formativa;
- orientamento nelle scuole e nei servizi per il lavoro;
- sperimentazione di iniziative d’impresa e politiche attive per l’occupazione femminile;
- riserva del 50% delle opportunità formative e di politica attiva alle donne disoccupate/inoccupate iscritte ai servizi per il lavoro.
La legge prevede premialità e incentivi per le imprese e gli studi professionali che assumono donne iscritte ai servizi per il lavoro, con particolare favore per le assunzioni a tempo indeterminato.
Per la creazione d’impresa e l’imprenditoria femminile:
- il 40% delle risorse per il sostegno alla creazione d’impresa è riservato alle imprese a prevalente conduzione femminile;
- sono richiamate le agevolazioni della l.r. 12/1995 e il Fondo per il microcredito;
- la Giunta disciplina il microcredito e può prevedere maggiorazioni o altre premialità per nuove imprese femminili;
- per il sostegno alle PMI sono riservate quote non inferiori al 25% delle risorse a favore di imprese femminili.
Nella formazione professionale per lavoro autonomo e imprenditoria, il 50% dei posti è riservato alle donne iscritte ai servizi per il lavoro; sono previsti percorsi specifici per settori strategici regionali, incluso l’artigianato artistico e tradizionale.
La Regione promuove anche il passaggio generazionale nelle imprese e nel lavoro autonomo, riservando il 50% delle risorse a progetti presentati da donne, e favorisce l’accesso al credito tramite informazione, assistenza, formazione e modalità operative per fondi di garanzia e capitale di rischio.
Conciliazione tra vita e lavoro e welfare aziendale
La legge considera la conciliazione tra tempi di lavoro, cura, formazione e tempo per sé come fattore di qualità della vita e di trasformazione sociale.
La Regione:
- stipula accordi territoriali per nuovi modelli organizzativi del lavoro;
- integra le politiche del tempo nella programmazione regionale;
- promuove piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi nei Comuni;
- contrasta stereotipi di genere con progetti formativi;
- promuove campagne sulla corresponsabilità dei padri nella cura dei figli;
- diffonde l’uso dei congedi di maternità, paternità e parentali;
- favorisce formazione e riqualificazione di manager e lavoratori che rientrano dopo i congedi;
- sostiene il part-time per motivi parentali;
- promuove l’inserimento lavorativo delle donne in condizioni di disagio e delle donne vittime di violenza;
- rafforza servizi socio-educativi e strumenti innovativi per la conciliazione.
È previsto un Fondo regionale per la conciliazione, destinato a finanziare gli interventi di conciliazione, i contributi ad asili nido interaziendali e territoriali e forme di sostegno alla maternità delle lavoratrici e al congedo parentale dei padri.
È inoltre istituito l’Osservatorio regionale sulle politiche di welfare aziendale, con compiti di raccolta, analisi e diffusione delle buone pratiche, e viene istituita la Giornata regionale del welfare aziendale.
Amministrazione regionale e pari opportunità interne
Nell’amministrazione regionale la legge richiede pari opportunità nell’organizzazione del personale e nello sviluppo delle carriere, equilibrio tra i sessi nelle posizioni apicali, valorizzazione degli strumenti di conciliazione, sostegno al reinserimento dopo malattie di lunga durata o congedi parentali e predisposizione di piani di azioni positive.
È prevista anche la valutazione del benessere lavorativo e dei rischi da stress lavoro-correlato e genere-correlato nei documenti di valutazione del rischio.
Contrasto alla violenza degli uomini contro le donne
La legge qualifica la violenza contro le donne, in ogni forma, come violazione dei diritti umani e definisce la violenza degli uomini contro le donne come qualsiasi forma di violenza, anche sessuale, fisica, psicologica, economica e di stalking, indipendentemente da cittadinanza, orientamento politico, religioso o sessuale della vittima.
La Regione garantisce protezione, accoglienza, sostegno e soccorso alle donne vittime e ai loro figli minori, secondo la Convenzione di Istanbul e la legge n. 119/2013. In particolare:
- promuove un sistema regionale di prevenzione e contrasto composto da servizi, Rete, CPO, Centri antiviolenza, Case rifugio, punti di ascolto ed emersione, servizi sociali e sanitari e servizi per il lavoro;
- coordina e monitora il sistema regionale dei servizi;
- istituisce tavoli di coordinamento per il contrasto e il reinserimento socio-lavorativo;
- istituisce l’elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio autorizzati;
- promuove informazione, sensibilizzazione e formazione, anche rivolte a uomini e ragazzi;
- favorisce autonomia abitativa e misure di sostegno alle vittime;
- valorizza pratiche autonome e autogestite di accoglienza;
- promuove un’immagine rispettosa delle donne nei media;
- tutela la violenza assistita e i figli minori;
- promuove percorsi di ascolto e recupero degli uomini maltrattanti.
La Giunta definisce entro 180 giorni dall’entrata in vigore il funzionamento del sistema di servizi e approva annualmente un Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere, riferendo all’Assemblea legislativa.
È previsto inoltre un Protocollo unico regionale che regola i rapporti tra i soggetti della Rete, la metodologia di intervento integrata e gli impegni dei firmatari.
Competenza dei Comuni, Zone sociali, Centri antiviolenza e Case rifugio
I Comuni, singoli o associati, promuovono l’istituzione e la localizzazione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e ne assicurano la gestione tramite convenzioni con associazioni e organizzazioni di donne e ONLUS con esperienza specifica.
Le Zone sociali autorizzano i Centri antiviolenza e le Case rifugio secondo criteri stabiliti da regolamento regionale.
I Centri antiviolenza e le Case rifugio devono:
- operare gratuitamente;
- garantire riservatezza e anonimato;
- prendere in carico donne e minori vittime di violenza;
- offrire accoglienza telefonica h24, colloqui, messa in sicurezza, consulenza psicologica e legale, accompagnamento ai servizi, percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, sostegno all’autostima, tutela dei minori, orientamento al lavoro e alla casa, mediazione interculturale;
- curare raccolta e trasmissione dei dati all’Osservatorio regionale.
Le Case rifugio sono strutture a indirizzo segreto, per ospitalità temporanea, per donne sole o con figli minori, e possono essere gestite direttamente dai Centri antiviolenza. Sono previste anche soluzioni abitative temporanee nella rete territoriale.
È previsto personale esclusivamente femminile adeguatamente formato, in una prospettiva di genere.
Formazione, ascolto degli autori di maltrattamenti e Osservatorio
Il CPO promuove formazione e aggiornamento per i soggetti della Rete e per gli operatori del sistema di prevenzione e contrasto alla violenza, con approccio integrato e multidisciplinare. La Regione promuove anche sensibilizzazione degli operatori sanitari, dei consultori, dei servizi per le tossicodipendenze e della guardia medica.
Nell’ambito del programma regionale sono istituiti punti di ascolto per uomini autori di maltrattamenti, con colloqui anche anonimi, psicoterapia e auto-mutuo aiuto.
È istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio regionale sulla violenza di genere, che studia il fenomeno, supporta le politiche di intervento e monitora i servizi della Rete. I dati sono trasmessi in forma anonima dai soggetti della Rete. L’Osservatorio si avvale del CPO e dell’AUR; la partecipazione è gratuita.
Integrazione delle politiche, statistiche e valutazioni di genere
La Regione promuove il coordinamento delle risorse regionali con risorse nazionali, comunitarie, degli enti locali e dei privati, nonché la concertazione tra i soggetti titolari delle risorse.
È istituito il Gruppo tecnico per le politiche di genere, con funzioni di supporto alla programmazione, coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione delle azioni regionali per il mainstreaming di genere.
La Regione adotta la valutazione ex ante di genere negli atti principali della programmazione e promuove la valutazione d’impatto di genere in tutte le azioni. Tutte le statistiche prodotte dagli uffici regionali o finanziate dalla Regione devono essere declinate per genere.
L’AUR predispone un rapporto annuale sulla condizione economica, sociale e culturale delle donne umbre, trasmesso all’Assemblea legislativa, al CPO, alle consigliere di parità, agli enti locali e alle organizzazioni economiche e sociali.
È previsto anche il bilancio di genere, approvato dalla Giunta regionale, come strumento di monitoraggio e valutazione dell’impatto delle politiche regionali su uomini e donne, con diffusione agli enti locali.
Ruolo del Centro per le pari opportunità
Il CPO svolge funzioni centrali di supporto all’attuazione della legge: promuove iniziative per gli obiettivi della norma, supporta il coordinamento del sistema antiviolenza, svolge le attività connesse ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio, cura formazione e aggiornamento, censisce l’offerta dei servizi per le donne, cura le attività formative sulla valorizzazione di genere e gestisce l’Albo delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi.
Disposizioni transitorie, clausola valutativa e finanza
I Centri antiviolenza e le Case rifugio già operativi al momento dell’entrata in vigore del regolamento regionale di autorizzazione devono adeguarsi alle nuove disposizioni e presentare domanda di autorizzazione entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
La clausola valutativa prevede una relazione annuale della Giunta, a partire dal 31 gennaio 2018, su iniziative, risultati, attuazione delle politiche di genere, andamento della violenza di genere, funzionamento della Rete, diffusione dei centri antiviolenza e delle case rifugio, protocolli scolastici e risorse impiegate.
Sul piano finanziario, la legge autorizza per il 2016 una spesa complessiva di 200.000 euro per specifici interventi di promozione delle politiche di genere, oltre a 50.000 euro annui per interventi sanitari di cui all’articolo 15, comma 1, lettere b), c) e d). Per gli anni successivi la copertura avviene nei limiti delle risorse annualmente stanziate in bilancio.
Modifiche alla normativa regionale sul CPO
La legge abroga varie disposizioni della l.r. Umbria n. 6/2009 sull’istituzione del Centro per le pari opportunità e modifica il richiamo all’elenco delle associazioni femminili sostituendolo con l’Albo regionale istituito dalla presente legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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