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Legge

L.R. Umbria 1/2017

Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti.

Normativa regionaleL.R. Umbria 1/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Umbria, la chiusura amministrativa e finanziaria della ricostruzione nei Comuni colpiti dai sismi del 1979, 1982-1984 e 1997. Riguarda decadenze, riapertura di termini, controlli, fondi e poteri sostitutivi, con regole transitorie riferite ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore (18 gennaio 2017).

Conclusione della ricostruzione post-sisma 1997 e precedenti in Umbria

Conclusione della ricostruzione post-sisma in Umbria

La legge regionale umbra detta norme di chiusura della ricostruzione per le aree colpite dagli eventi sismici del 1979, del 1982-1984 e del 1997. Interviene sui procedimenti ancora aperti, sui termini per lavori e rendicontazioni, sui controlli regionali e comunali, sui consorzi obbligatori, sui fondi per i poteri sostitutivi e su alcune discipline settoriali collegate.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici richiamati e riguarda il completamento degli interventi di ricostruzione, sia privati sia pubblici. La legge opera nel rispetto della normativa statale vigente e si innesta sulle disposizioni della l.r. 30/1998 e dei relativi atti attuativi.

Decadenze per mancata presentazione dei progetti e integrazioni documentali

Per i soggetti aventi diritto ai contributi e per i proprietari riuniti in consorzio obbligatorio che non hanno presentato nei termini il progetto degli interventi, è prevista la decadenza dalle provvidenze, salvo alcune eccezioni legate ai programmi integrati di recupero (P.I.R.) e agli interventi sostitutivi.

La legge consente anche una riapertura straordinaria dei procedimenti per documentazione integrativa non prodotta nei termini. In sintesi:

  • la documentazione integrativa e gli atti autorizzativi necessari possono essere presentati entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • se la documentazione viene prodotta nei termini e vi era già un provvedimento di decadenza, il Comune annulla la decadenza con il provvedimento di concessione del contributo;
  • il Comune deve poi rilasciare la concessione contributiva entro 180 giorni dalla comunicazione dell’atto regionale di autorizzazione delle risorse;
  • in caso di inerzia, è previsto un meccanismo di diffida e, successivamente, la nomina di un commissario ad acta.

Termini di avvio e ultimazione dei lavori per gli interventi privati

Per i soggetti titolari di concessione contributiva che non avevano iniziato o concluso i lavori nei termini fissati dai Comuni, la legge riapre i termini e stabilisce nuove scadenze:

  • chi non aveva iniziato i lavori deve avviarli entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e ultimarli entro il termine previsto dalla disciplina novellata;
  • chi li aveva iniziati ma non ultimati deve completarli entro il nuovo termine fissato dalla legge;
  • il periodo di sospensione dovuto a provvedimenti dell’autorità giudiziaria o del Comune non si computa nel termine finale.

La trasmissione della rendicontazione finale e del DURC segue termini speciali, con possibili integrazioni documentali richieste dal Comune. Il mancato rispetto dei termini comporta decadenza dal contributo e recupero delle somme erogate con interessi legali, salvo i casi in cui operano gli interventi sostitutivi nei P.I.R.

Regime transitorio per interventi già ultimati o già decorsi

La legge salva alcune situazioni già perfezionate o già avviate alla data di entrata in vigore:

  • gli interventi già ultimati possono beneficiare di termini speciali per la trasmissione della documentazione finale;
  • i provvedimenti di decadenza già adottati possono essere annullati se gli interessati adempiono entro i nuovi termini;
  • per i casi in cui la documentazione era già stata prodotta prima della legge, viene fatta salva la documentazione già presentata, con possibilità di integrazione entro il nuovo termine assegnato dal Comune.

Poteri sostitutivi nei P.I.R. e U.M.I.

Per gli edifici ricompresi nei programmi integrati di recupero, la legge conferma e rafforza il sistema dei poteri sostitutivi comunali quando i proprietari o i consorzi non realizzano gli interventi nei termini. Il Comune può:

  • emettere diffida ad adempiere;
  • verificare l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento;
  • ridefinire l’ambito dell’intervento unitario tramite variante al P.I.R.;
  • sostituirsi ai proprietari o al consorzio inadempiente.

La decadenza dal contributo non opera, in questi casi, se risultano applicabili i poteri sostitutivi previsti dalla l.r. 30/1998, come sostituita dalla stessa legge.

La disciplina affronta anche la disaggregazione delle U.M.I. quando i lavori siano ultimati solo per alcuni edifici e consente il rilascio di concessioni contributive separate, con mantenimento della priorità originaria delle U.M.I. risultanti dalla disaggregazione.

Ultimazione parziale dei lavori e contributo rideterminato

In casi specifici è consentita l’ultimazione parziale dei lavori:

  • per edifici nei quali non siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale di nuclei familiari residenti al momento del sisma;
  • per unità immobiliari non più destinate, dopo il sisma, ad abitazione principale dei nuclei residenti al momento dell’evento.

In tali ipotesi il contributo è rideterminato entro il limite del minore tra il costo effettivo degli interventi e una percentuale del costo convenzionale, con la condizione che siano comunque eseguiti gli interventi strutturali, il ripristino delle finiture esterne e, ove necessario, delle parti comuni.

È previsto anche un correttivo per i progetti di sviluppo avviati solo in parte sulla superficie degli edifici: se l’attività ha autonomia funzionale e la superficie complessiva interessata raggiunge almeno l’80% di quella originaria, il contributo può essere ricalcolato sulla sola quota oggetto di ultimazione parziale.

Controlli sugli interventi privati

La verifica e il controllo in corso d’opera sulla conformità qualitativa e quantitativa dei lavori spetta al Comune, mentre la Regione svolge un controllo amministrativo ed economico sui procedimenti secondo il modello della d.g.r. 5180/1998.

La disciplina distingue i casi già conclusi e quelli ancora pendenti alla data di entrata in vigore:

  • per i procedimenti non conclusi, la Regione trasmette l’elenco dei casi al Comune, che deve aggiornare lo stato di ciascun procedimento;
  • se il saldo è già stato erogato, il procedimento di verifica si considera concluso;
  • se il saldo non è stato erogato, il Comune deve svolgere i controlli e trasmettere gli esiti alla Regione;
  • per le concessioni rilasciate dopo l’entrata in vigore della legge, la documentazione va trasmessa entro 30 giorni dalla richiesta regionale e la Regione conclude il controllo nei 90 giorni successivi.

La Regione può chiedere un’unica integrazione documentale, con effetto sospensivo del termine di controllo. Il Comune deve poi adottare gli atti conseguenti o formulare controdeduzioni. Il saldo del contributo è subordinato agli esiti del controllo, e in caso di indebite erogazioni il Comune deve avviare il recupero delle somme entro 90 giorni.

Contributo per il funzionamento dei consorzi obbligatori

I consorzi obbligatori devono rendicontare le spese di gestione entro 60 giorni dall’erogazione del saldo del contributo. Il Comune, nei 60 giorni successivi, eroga il contributo nei limiti delle spese rendicontate e del tetto massimo vigente.

Se le anticipazioni comunali superano quanto rendicontato, il Comune recupera l’eccedenza con interessi legali. Per i consorzi che avevano già ricevuto il saldo alla data di entrata in vigore della legge, il termine per la rendicontazione decorre da tale data.

Misure speciali per interventi di sviluppo produttivo e servizi innovativi

Per i progetti di sviluppo relativi ad attività produttive e servizi innovativi di rilevante interesse, già oggetto di proroghe precedenti, la legge concede un’ulteriore proroga dei termini di avvio.

La proroga è subordinata, su istanza degli interessati, alla presentazione di garanzia fideiussoria rimodulata nei contenuti e nell’importo. Il mancato rispetto dei termini comporta decadenza e recupero delle somme, ma se il progetto è stato avviato solo parzialmente la decadenza si applica solo alle parti non realizzate.

Utilizzo delle risorse e recupero delle somme

Le risorse del programma finanziario non utilizzate a causa di decadenze o di mancato rilascio delle concessioni nei termini possono essere riallocate dalla Regione su altri settori della ricostruzione.

Il Comune, contestualmente alla decadenza, avvia il recupero delle somme indebitamente percepite, che devono essere restituite entro 90 giorni dalla richiesta. Su istanza dell’interessato, il recupero può essere rateizzato fino a 3 anni con interessi legali. Il Comune restituisce alla Regione la differenza tra somme regionali erogate e concessioni contributive effettivamente rideterminate.

Programmazione e rendicontazione delle opere pubbliche

Per gli interventi pubblici finanziati in base al d.l. 6/1998, gli enti attuatori devono rispettare una sequenza di termini per pena di revoca del finanziamento:

  • presentazione dei progetti esecutivi approvati entro 24 mesi dall’assegnazione del finanziamento;
  • affidamento e consegna dei lavori entro 8 mesi dal provvedimento di concessione;
  • conclusione dei lavori entro il termine del capitolato, comunque non oltre 24 mesi dalla consegna;
  • trasmissione della rendicontazione finale entro 24 mesi dalla conclusione dei lavori.

Per gli interventi già conclusi o già finanziati alla data di entrata in vigore della legge operano termini transitori. La Giunta regionale può prorogare i termini per ulteriori 12 mesi per interventi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, e può concedere proroghe anche per fatti non imputabili all’ente attuatore. Ulteriore proroga, fino a 120 giorni, è prevista per i Comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016.

Disposizioni per gli eventi sismici del 1979 e del 1982-1984

La legge chiude alcuni adempimenti ancora pendenti per la ricostruzione relativa ai sismi del 1979 e del 1982-1984. Se i Comuni non hanno erogato o non hanno completato gli adempimenti nei termini previsti da precedenti leggi regionali, devono provvedere entro termini brevi decorrenti dall’entrata in vigore della nuova legge e comunicare l’avvenuto adempimento alla Regione.

Il mancato rispetto dei termini comporta che il costo degli interventi resti a carico del Comune. Per i recuperi di somme nei confronti dei beneficiari si applicano le regole generali richiamate dalla legge.

Fondi regionali per crediti non recuperati e opere pubbliche incompiute

È istituito un fondo regionale per coprire le somme non recuperate dai Comuni nei confronti dei privati quando l’azione giudiziaria di recupero si sia conclusa infruttuosamente. In tali casi il Comune archivia il procedimento concessorio e la Regione non avvia azioni di recupero del contributo già trasferito.

È istituito anche un fondo per consentire il completamento di opere pubbliche rimaste incompiute dopo la risoluzione anticipata del contratto d’appalto, anche se la risoluzione è contestata in giudizio. Le risorse non possono essere usate se vi è una sentenza di condanna, anche non definitiva, a carico dell’ente appaltante, salvo diversa determinazione regionale.

Modifiche alla disciplina della ricostruzione e dei poteri sostitutivi

La legge modifica la l.r. 30/1998. In particolare:

  • amplia il perimetro delle priorità finanziabili anche ad alcune U.M.I. nei P.I.R. non ricomprese nelle priorità;
  • ridefinisce il contributo per specifiche tipologie edilizie, fissandolo al 50% dei costi base massimi ammissibili, elevato al 60% per talune U.M.I. nei P.I.R., a condizione che siano realizzati gli interventi strutturali e, nel secondo caso, anche le finiture esterne;
  • sostituisce l’articolo sul fondo per l’esercizio dei poteri sostitutivi, disciplinando finanziamenti ai Comuni, rivalsa, rateizzazione fino a 5 anni e recupero crediti;
  • estende il controllo tecnico sulle costruzioni in zona sismica al rispetto dei criteri tecnici regionali, prevedendo verifiche a campione su almeno il 20% degli interventi;
  • aggiorna il riferimento normativo nelle disposizioni sui contributi.

Disposizioni su personale e accordi di programma

La legge modifica anche la l.r. 2/2003 in materia di ruolo speciale transitorio per il personale impiegato nella ricostruzione post-sisma. Tra le principali previsioni:

  • estensione del termine di riferimento della disciplina a nuovi soggetti e aggiornamento di alcune date;
  • inclusione delle aziende sanitarie regionali tra i soggetti che possono stipulare accordi di programma;
  • possibilità di utilizzare, fino al 31 dicembre 2018, graduatorie concorsuali richiamate dalla normativa statale;
  • previsione di incentivi regionali, secondo modalità stabilite dalla Giunta, per chi stipula gli accordi di programma;
  • copertura degli oneri finanziari mediante specifiche risorse già previste dalla legislazione statale.

Disposizioni sui prefabbricati e sul patrimonio comunale

La legge sostituisce l’articolo dedicato ai prefabbricati della l.r. 23/2003. Stabilisce che i prefabbricati in legno e calcestruzzo realizzati per l’emergenza sismica, una volta cessate le esigenze emergenziali, entrano nel patrimonio indisponibile dei Comuni se non smantellati.

I Comuni ne curano la manutenzione e possono destinarli a ricovero della popolazione in caso di calamità o a usi provvisori con finalità turistiche e socio-economiche. In casi eccezionali, e previo assenso regionale, è consentita la vendita con procedure di evidenza pubblica, nel rispetto di limiti quantitativi, urbanistici ed emergenziali. Le somme incassate sono destinate alla manutenzione, gestione e riqualificazione delle aree e delle opere connesse.

Sono inoltre previste regole specifiche per l’alienazione di materiali derivanti dallo smontaggio di strutture non conformi o non legittimabili.

Regime finanziario e decorrenza

L’attuazione della legge avviene nei limiti dei finanziamenti già previsti per la ricostruzione post-sisma dal d.l. 6/1998 e dal relativo programma finanziario. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

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