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Circolare

Circolare numero 74 del 25-05-2012

Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti Riduzione degli oneri sociali Riduzione del costo del lavoro Contributi INAIL dal 1 gennaio 2012 Recupero INAIL danno biologico Salari medi provinciali Agevolazioni per zone tariffarie anno 2012 Tabella aliquote

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce, per l’anno 2012, le aliquote contributive e le principali agevolazioni applicabili al settore agricolo, con particolare riferimento a concedenti e concessionari. Vengono richiamate le norme su fondo pensioni lavoratori dipendenti, riduzione degli oneri sociali e del costo del lavoro, contributi INAIL e recupero del danno biologico, oltre alle regole sui salari medi provinciali e alle agevolazioni per zone tariffarie. È inoltre segnalata l’esistenza di una tabella allegata con le aliquote per piccoli coloni e compartecipanti familiari valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.

Aliquote e agevolazioni contributive agricole per il 2012

Aliquote e agevolazioni contributive agricole per l’anno 2012

La circolare riepiloga il quadro contributivo applicabile al settore agricolo per il 2012, con riferimento alle aliquote previdenziali, agli esoneri sugli oneri sociali, ai contributi INAIL e alle agevolazioni territoriali. Vengono richiamate le principali basi normative e vengono fornite le misure operative da applicare nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012.

Aliquota contributiva al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

Per l’anno 2012 continua a trovare applicazione l’aumento di 0,20 punti percentuali previsto dall’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 146/1997, riferito alla generalità delle aziende agricole e posto a carico dei concedenti.

Le aliquote indicate sono:

  • concedente: 18,75%, esclusa la quota base pari a 0,11%;
  • concessionario: 8,84%;
  • totale: 27,59%.

Riduzione degli oneri sociali

Resta applicabile l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come già richiamato dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001. Ne deriva che, per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri risultano così articolati:

  • assegni familiari: 0,43%;
  • tutela maternità: 0,03%;
  • disoccupazione: 0,34%.

Riduzione del costo del lavoro

L’art. 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

La circolare chiarisce che tale esonero:

  • è applicato in via prioritaria sull’aliquota degli assegni per il nucleo familiare;
  • è cumulabile con l’esonero previsto dall’art. 120 della legge n. 388/2000;
  • in caso di incapienza, si applica alle altre aliquote della medesima gestione, privilegiando maternità e disoccupazione;
  • non può essere applicato all’aliquota per il trattamento di fine rapporto né a quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i concedenti, l’esonero opera sull’aliquota di disoccupazione, indicata nella misura del 2,75%, con esonero pari a 1,00%.

Contributi INAIL e recupero del danno biologico

I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 38/2000, nelle seguenti misure:

  • assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
  • addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.

Per quanto riguarda il recupero INAIL relativo al danno biologico, il decreto 13 giugno 2011 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicato nella G.U. n. 195 del 23 agosto 2011, ha determinato un’addizionale sui contributi assicurativi agricoli pari all’aumento dell’1,15% dell’aliquota vigente per il 2010.

Il recupero è riscosso insieme alla contribuzione relativa al 2012 tramite modello F24. I valori indicati sono:

  • 10,125 x 1,15% = 0,1164%;
  • 3,1185 x 1,15% = 0,0359%.

Salari medi provinciali

La circolare richiama l’interpretazione autentica del comma 785 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conferma, per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, l’applicazione dell’art. 28 del DPR n. 488/1968 e dell’art. 7 della legge n. 233/1990.

Ne consegue che, ai fini del calcolo dei contributi, la retribuzione da assumere è il salario medio provinciale.

Agevolazioni per zone tariffarie per il 2012

L’art. 1, comma 45, della legge di stabilità 2011 prevede che, dal 1° agosto 2010, continuino ad applicarsi le disposizioni dell’art. 2, comma 49, della legge 3 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.

Per il 2012 le agevolazioni per zona tariffaria sono indicate come segue:

  • territori non svantaggiati: nessuna agevolazione, dovuto 100%;
  • territori montani: agevolazione 75%, dovuto 25%;
  • territori svantaggiati: agevolazione 68%, dovuto 32%.

Tabella allegata

La circolare segnala infine che in allegato è riportata la tabella delle aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, valida dall’1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

Punti principali

Aliquota al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

Per il 2012 continua ad applicarsi l’aumento di 0,20 punti percentuali previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 146/1997, a carico dei concedenti, per la generalità delle aziende agricole. Le aliquote risultano fissate nel modo seguente: concedente 18,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%), concessionario 8,84%, totale 27,59%.

Riduzione degli oneri sociali

Resta applicabile l’art. 120 della legge n. 388/2000, come richiamato dalla circolare n. 95/2001. Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono pari a 0,43% per assegni familiari, 0,03% per tutela maternità e 0,34% per disoccupazione.

Riduzione del costo del lavoro

L’art. 1, commi 361-362, della legge n. 266/2005 prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989. L’esonero è prioritariamente imputato all’aliquota degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello dell’art. 120 della legge n. 388/2000 e, in caso di incapienza, si applica alle altre aliquote della gestione, con priorità su maternità e disoccupazione ed esclusione del TFR e dei fondi interprofessionali. Per i concedenti opera sull’aliquota di disoccupazione: aliquota 2,75%, esonero 1,00%.

Contributi INAIL

A decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 38/2000, sono fissati in 10,125% per l’assistenza infortuni sul lavoro e in 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro.

Recupero INAIL per danno biologico

Il decreto 13 giugno 2011 ha determinato, per la copertura degli oneri relativi al danno biologico, un’addizionale sui contributi assicurativi agricoli pari all’aumento dell’1,15% dell’aliquota vigente per l’anno 2010. Il recupero è riscosso unitamente alla contribuzione 2012 mediante modello F24. Gli importi indicati sono: 10,125 x 1,15% = 0,1164% e 3,1185 x 1,15% = 0,0359%.

Salari medi provinciali

Per i soggetti di cui all’art. 8 della legge n. 334/1968, iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano ad applicarsi l’art. 28 del DPR n. 488/1968 e l’art. 7 della legge n. 233/1990. Di conseguenza, la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.

Agevolazioni per zone tariffarie 2012

In base all’art. 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le agevolazioni contributive del settore agricolo previste dall’art. 2, comma 49, della legge n. 191/2009. Per il 2012 le agevolazioni risultano così quantificate: territori non svantaggiati nessuna agevolazione e dovuto 100%; territori montani agevolazione 75% e dovuto 25%; territori svantaggiati agevolazione 68% e dovuto 32%.

Tabella allegata delle aliquote

La circolare segnala che in allegato è riportata la tabella con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

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