Circolare numero 72 del 23-05-2012
Criteri di applicazione al Fondo IPOST del D.Lgs. n. 184/1997 in materia di prosecuzione volontaria. Versamenti volontari nel Fondo per le fattispecie individuate dagli articoli 5, 7 e 8 del D.Lgs. 16/9/1996, n. 564.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga la disciplina della prosecuzione volontaria per gli iscritti al Fondo IPOST, trasferita all’INPS dopo la soppressione dell’Istituto Postelegrafonici. Definisce i soggetti che possono chiedere l’autorizzazione, i requisiti contributivi, le regole di decorrenza, il calcolo del contributo, i termini di pagamento e le modalità operative e contabili. Sono inoltre richiamate le regole speciali per i versamenti volontari previsti dal D.Lgs. n. 564/1996, comprese le coperture per periodi di assenza, lavoro discontinuo, part-time e rioccupazione.
Prosecuzione volontaria nel Fondo IPOST: requisiti, calcolo, versamento e procedure
Prosecuzione volontaria nel Fondo IPOST
La circolare riepiloga la disciplina della prosecuzione volontaria per gli iscritti al Fondo IPOST, dopo il trasferimento all’INPS delle funzioni del soppresso Istituto Postelegrafonici. Il documento chiarisce chi può ottenere l’autorizzazione, quali sono i requisiti contributivi richiesti, come si determina il contributo volontario e quali sono le procedure operative e contabili applicabili.
Ambito normativo e destinatari
La disciplina richiama in primo luogo il D.Lgs. n. 184/1997, il DPR n. 1432/1971 e la legge n. 47/1983, oltre agli artt. 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 564/1996 e all’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. La prosecuzione volontaria è prevista per gli iscritti al Fondo IPOST che abbiano interrotto o cessato il servizio senza aver maturato i requisiti per il pensionamento.
Possono accedervi solo i soggetti che:
- non svolgano una nuova attività lavorativa da cui derivi l’obbligo di iscrizione ad altra forma pensionistica;
- non siano titolari di pensione diretta, anche se a carico di un diverso ordinamento previdenziale.
Presentazione della domanda e canali utilizzabili
La domanda va presentata esclusivamente tramite i canali telematici indicati dalla circolare:
- servizio online dell’INPS con PIN, nella sezione dedicata ai versamenti volontari;
- Contact Center Multicanale, con identificazione tramite PIN e codice fiscale.
Resta possibile l’assistenza tramite patronato. Le istanze confluiscono nella procedura automatizzata dei versamenti volontari e sono richiamabili dagli operatori di sede tramite l’apposita funzione di gestione domanda. La domanda non è soggetta a decadenza, ma la data di presentazione determina la decorrenza dell’autorizzazione.
È inoltre stabilito che la domanda di pensione respinta per carenza del requisito contributivo vale come richiesta di prosecuzione volontaria: in tali casi l’autorizzazione è rilasciata d’ufficio, previa verifica delle condizioni soggettive e oggettive.
Requisiti contributivi e verifica dei periodi utili
L’autorizzazione è concessa se, alla data della domanda, risultano maturati nel Fondo:
- almeno tre anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa, nel quinquennio precedente;
- oppure almeno cinque anni di contribuzione effettiva, a prescindere dalla collocazione temporale.
Per i versamenti volontari disciplinati dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 564/1996, il requisito può essere ridotto a un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente.
La verifica della contribuzione effettiva deve essere effettuata soltanto con riferimento ai periodi maturati nel Fondo speciale IPOST. Non si considerano, ai fini del requisito, i contributi presenti in altre gestioni, salvo il controllo dell’assenza di cause ostative. Concorrono invece:
- i periodi riscattati, computati, riuniti o ricongiunti;
- le ricongiunzioni ex leggi n. 29/1979 e n. 45/1990, che assumono la stessa natura della contribuzione maturata nel Fondo;
- la contribuzione figurativa per aspettativa non retribuita ex art. 31 della legge n. 300/1970.
Sono invece esclusi:
- i periodi figurativi per malattia;
- i periodi di maternità obbligatoria e facoltativa;
- il servizio militare;
- ogni altro periodo figurativo previsto da specifiche norme;
- le maggiorazioni di anzianità contributiva, come aumenti di valutazione o esposizione all’amianto.
Neutralizzazione del quinquennio
Per verificare il requisito dei tre anni nel quinquennio precedente la domanda occorre neutralizzare i periodi indicati dall’art. 3 del DPR n. 1432/1971, come riportati nell’allegato 1. La neutralizzazione comporta l’ampliamento a ritroso del quinquennio per un periodo pari alla durata dell’evento da non valutare.
La circolare riporta un esempio in cui una domanda presentata il 25 giugno 2010 porta a considerare il quinquennio 25/06/2005-24/06/2010, da retrocedere di 59 giorni se nel periodo è presente un evento da neutralizzare della stessa durata.
Decorrenza dell’autorizzazione e copertura del semestre precedente
Nel Fondo IPOST la contribuzione è accreditata in giorni, perciò l’autorizzazione decorre, in linea generale, dal giorno di presentazione della domanda. Se l’obbligo contributivo è ancora in corso al momento della domanda ma cessa prima della definizione della pratica, la decorrenza viene posticipata d’ufficio al primo giorno successivo alla cessazione.
Se dopo l’ultimo giorno di servizio esiste un periodo di mancato preavviso coperto da contribuzione obbligatoria, la decorrenza della prosecuzione volontaria è fissata al primo giorno successivo alla fine di tale periodo.
È inoltre prevista la copertura dei giorni non coperti contributivamente nei sei mesi precedenti la domanda: il soggetto viene contestualmente autorizzato al versamento delle giornate non coperte, ma senza modificare la decorrenza, che resta il giorno della domanda.
Aliquota, base di calcolo e minimali
Il contributo volontario si calcola applicando l’aliquota IVS complessiva, pari al 32,65% dal 1° gennaio 2007. Per il periodo dal 12 luglio 1997 al 31 dicembre 2006 l’aliquota era 32,35%. Sulla quota di imponibile che eccede il tetto pensionabile si applica anche l’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992.
La base di calcolo è il valore medio giornaliero della retribuzione imponibile relativa all’anno di contribuzione precedente la domanda, considerando l’intero ammontare delle voci retributive delle ultime 360 giornate di contribuzione effettiva. La circolare precisa che vanno considerate, tra le altre, la retribuzione ex art. 15 della legge n. 177/1976, la tredicesima mensilità, le competenze accessorie eccedenti la maggiorazione del 18% e l’indennità integrativa speciale.
Il valore medio giornaliero non può scendere sotto i minimali previsti per i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO. La circolare riporta la tabella dei minimali annui, mensili e giornalieri dal 1997 al 2012 e stabilisce che, se la retribuzione effettiva è inferiore, occorre adeguarla al minimo dell’anno cui si riferisce il versamento.
Tetto pensionabile e massimale contributivo
La retribuzione utile al calcolo del contributo volontario comprende anche la quota eventualmente eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. La circolare riporta i valori annuali del cosiddetto tetto pensionabile dal 1997 al 2012 e chiarisce che sulla parte eccedente si applica l’ulteriore 1%.
Per i “nuovi iscritti” successivi al 31 dicembre 1995, nonché per chi opta per il sistema contributivo, si applica il massimale annuo ex art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Il massimale non è frazionabile mensilmente e può essere raggiunto anche prima della fine dell’anno o cumulando più rapporti di lavoro. Non si cumulano invece, ai fini del massimale, le retribuzioni da lavoro dipendente e i compensi da collaborazione coordinata e continuativa iscritta alla Gestione Separata.
La circolare riporta la tabella dei massimali annuali dal 1996 al 2012 e precisa che la quota eccedente il massimale, assoggettata alle sole contribuzioni minori, non è utilizzabile per il calcolo della contribuzione volontaria.
Determinazione dell’importo dovuto e rivalutazione ISTAT
Il contributo giornaliero si ottiene applicando l’aliquota del 32,65% alla retribuzione media giornaliera; se la retribuzione eccede il tetto pensionabile, si somma anche il contributo dell’1% sulla quota eccedente.
La circolare fornisce esempi analitici di calcolo con scomposizione delle singole voci retributive, sia nel caso di retribuzione interamente entro il tetto sia nel caso di superamento del tetto. In particolare, l’importo della retribuzione di riferimento deve essere rivalutato con effetto dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice ISTAT medio del costo della vita dell’anno precedente. L’aggiornamento comporta il ricalcolo del contributo volontario applicando l’aliquota vigente all’importo rivalutato.
La rivalutazione opera solo per i contributi dovuti per gli anni successivi a quello di decorrenza dell’autorizzazione; per la decorrenza iniziale e per l’eventuale copertura del semestre precedente si utilizza invece la retribuzione effettiva non rivalutata.
Esempi di calcolo e part-time
La circolare propone esempi numerici per mostrare come riproporzionare l’imponibile quando l’anno di contribuzione si compone di giorni appartenenti a due anni solari diversi. Il calcolo va effettuato separatamente per ciascuna voce retributiva, attribuendo in modo proporzionale i giorni dell’anno solare più remoto.
È anche chiarito che, nei casi di part-time, l’anno di contribuzione va definito in base ai giorni utili per la misura della pensione e il valore giornaliero va determinato come 1/360 della somma degli importi riferiti alle singole voci retributive.
Termini di versamento, MAV e duplicati
La contribuzione volontaria deve essere versata per trimestri solari, entro la fine del trimestre successivo a quello cui il pagamento si riferisce. La circolare richiama la perentorietà dei termini: il versamento tardivo è rimborsato senza interessi, salvo eventuale imputazione al trimestre immediatamente precedente se possibile.
Dopo l’autorizzazione, l’interessato riceve il provvedimento con raccomandata A/R e i MAV necessari. Sono previsti:
- un MAV cumulativo per i periodi già scaduti;
- un MAV per il trimestre in corso alla data del provvedimento;
- altri MAV per i trimestri successivi dell’anno di definizione della domanda.
La circolare disciplina anche i duplicati dei bollettini, distinguendo tra mancata ricezione del provvedimento/autorizzazione e smarrimento dei MAV, con possibilità di stampare online il bollettino utile al trimestre precedente tramite il Portale dei pagamenti.
Autorizzazioni per periodi scaduti
In presenza di situazioni particolari, come ricorsi accolti o reiezione di domande di pensione, il soggetto può essere autorizzato a versare contributi per periodi già scaduti. In tali casi il versamento va eseguito entro la fine del trimestre solare successivo alla data dell’autorizzazione, utilizzando esclusivamente il MAV specifico predisposto dall’Istituto.
Rideterminazione del contributo dopo rioccupazione
Il soggetto autorizzato alla prosecuzione volontaria che riprenda l’attività lavorativa può chiedere il ricalcolo del contributo sulla base delle retribuzioni percepite nell’ultimo rapporto di lavoro. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione dell’attività che ha sospeso i versamenti.
Il nuovo importo si calcola sulle retribuzioni dei 12 mesi precedenti la ripresa e decorre dal giorno successivo alla cessazione dell’attività. In caso di accoglimento, vengono inviati i MAV dei trimestri ancora non scaduti e un MAV per il periodo compreso tra la cessazione e la fine del trimestre in corso.
Se l’interessato riprende i versamenti senza chiedere la rideterminazione, oppure la richiede tardivamente, continua ad applicarsi la retribuzione dell’ultimo contributo volontario versato, rivalutata anno per anno con gli indici ISTAT fino all’anno di ripresa.
Efficacia dell’autorizzazione, sospensioni e contribuzione indebita
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria ha efficacia a tempo indeterminato, ma non può essere utilizzata durante i periodi in cui l’assicurato torna ad essere coperto da altra forma di assicurazione obbligatoria, né dopo la decorrenza di una pensione diretta. Anche l’accredito di contribuzione figurativa o da riscatto successiva alla decorrenza dell’autorizzazione costituisce causa ostativa temporanea.
Quando la causa ostativa viene meno, l’autorizzazione torna pienamente efficace e consente la ripresa dei versamenti, con eventuale aggiornamento dell’importo.
La circolare individua come indebiti e da rimborsare d’ufficio i contributi:
- versati senza autorizzazione;
- eccedenti l’importo dovuto;
- coincidenti con altra contribuzione obbligatoria o figurativa, salvo specifiche deroghe normative;
- versati dopo la decorrenza della pensione diretta;
- versati in presenza di altre cause ostative;
- insufficienti a coprire per intero l’importo unitario giornaliero;
- pagati in ritardo e non utilizzabili per altri trimestri.
Procedure informatiche e contabilità
Le domande non ancora definite devono essere gestite con la procedura automatizzata dedicata, in uso esclusivo al Polo specialistico presso la Filiale di coordinamento di Roma EUR. Nella nuova procedura confluiscono anche le autorizzazioni già definite dall’ex IPOST e ancora attive per periodi successivi a dicembre 2011.
Le richieste presentate alle sedi devono essere trasferite telematicamente alla Filiale di coordinamento. La circolare precisa inoltre che non è ancora disponibile l’applicativo per le autorizzazioni ai versamenti volontari ex D.Lgs. n. 564/1996.
Sul piano contabile vengono istituiti i conti:
- FTR 22/130 per i contributi volontari di competenza di anni precedenti;
- FTR 22/170 per quelli dell’anno in corso;
- FTR 22/120 per i contributi riscossi fuori procedura;
- FTR 34100 per i rimborsi di contributi.
Le riscossioni sono accentrate presso la Direzione generale sul conto di interferenza GPA 55175, che deve presentare saldo nazionale sempre pari a zero.
Versamenti volontari ex D.Lgs. n. 564/1996
La seconda parte della circolare chiarisce che gli artt. 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 564/1996 si applicano anche agli iscritti al Fondo IPOST. Sono dunque copribili volontariamente, nei limiti previsti dalla legge:
- i periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro successivi al 31 dicembre 1996, fino a tre anni;
- i periodi intercorrenti tra rapporti di lavoro discontinui, stagionali o saltuari;
- i periodi di inattività nei rapporti di lavoro part-time verticale, orizzontale o ciclico.
Per le domande presentate fino all’11 luglio 1997 continuano ad applicarsi le regole della legge n. 47/1983; per quelle presentate dal 12 luglio 1997 in avanti si applicano le norme del D.Lgs. n. 184/1997, con il requisito contributivo ridotto previsto dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 564/1996.
Allegati
Gli allegati richiamati dalla circolare contengono:
- l’elenco dei periodi da neutralizzare ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 1432/1971;
- la variazione al piano dei conti con le denominazioni complete e abbreviate dei conti FTR 22/130, FTR 22/170, FTR 22/120 e FTR 34100.
Punti principali
Ambito e riferimenti normativi
La circolare disciplina la prosecuzione volontaria nel Fondo IPOST, richiamando il trasferimento all’INPS delle funzioni del soppresso Istituto Postelegrafonici. La materia è regolata dal D.Lgs. n. 184/1997, dal DPR n. 1432/1971 e dalla legge n. 47/1983, con applicazione anche degli artt. 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 564/1996 e dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001 per specifiche ipotesi di copertura volontaria.
Soggetti ammessi e presentazione della domanda
Possono chiedere la prosecuzione volontaria gli iscritti al Fondo IPOST che abbiano cessato o interrotto il servizio senza raggiungere i requisiti per la pensione, purché non svolgano una nuova attività con obbligo di iscrizione ad altra forma pensionistica e non siano già titolari di pensione diretta. La domanda si presenta esclusivamente online tramite PIN o tramite Contact Center multicanale; è possibile anche l’assistenza di un patronato. Non è prevista decadenza per la domanda, ma la data di presentazione fissa la decorrenza dell’autorizzazione.
Requisiti contributivi e neutralizzazione
L’autorizzazione è concessa se, alla data della domanda, risultano almeno tre anni di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente oppure almeno cinque anni di contribuzione effettiva complessiva. Per taluni versamenti volontari ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 564/1996 è sufficiente un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente. La verifica si effettua solo sulla contribuzione del Fondo IPOST, includendo riscatti, computi, riunioni e ricongiunzioni; sono esclusi vari periodi figurativi e le maggiorazioni di anzianità. Il quinquennio può essere "neutralizzato" per i periodi indicati dall’art. 3 del DPR n. 1432/1971.
Decorrenza, copertura del semestre precedente e versamenti
La decorrenza ordinaria coincide con il giorno di presentazione della domanda, dato che la contribuzione del Fondo è accreditata in giorni. Se al momento della domanda l’obbligo contributivo è ancora in corso ma cessa prima della definizione della pratica, la decorrenza viene posticipata d’ufficio al primo giorno successivo alla cessazione. È prevista anche la copertura dei giorni non coperti nei sei mesi precedenti la domanda, senza modifica della decorrenza. Il pagamento avviene per trimestri solari, mediante MAV, entro la fine del trimestre successivo; sono indicati termini puntuali di scadenza e conseguenze di decadenza per il ritardo.
Aliquota, retribuzione di base e limiti
Il contributo volontario si calcola applicando l’aliquota IVS complessiva del 32,65% alla retribuzione media giornaliera dell’ultimo anno di contribuzione effettiva; per il periodo 12 luglio 1997-31 dicembre 2006 l’aliquota era 32,35%. Sulla quota eccedente il tetto pensionabile si applica anche l’1% aggiuntivo. La base di calcolo è il valore medio giornaliero della retribuzione imponibile delle ultime 360 giornate, comprensiva delle voci indicate dalla circolare; sono previsti il rispetto dei minimali di retribuzione e, per i "nuovi iscritti" o per chi opta per il contributivo, del massimale ex legge n. 335/1995.
Rivalutazione ISTAT e aggiornamento del contributo
La retribuzione di riferimento va rivalutata dal 1° gennaio di ogni anno in base all’indice medio ISTAT del costo della vita dell’anno precedente. Di conseguenza viene aggiornato anche il contributo volontario, applicando l’aliquota vigente alla retribuzione rivalutata. La circolare riporta esempi di calcolo con distinzione delle singole voci retributive e con riproporzionamento in caso di periodi collocati in due diversi anni solari o di lavoro part-time.
Procedura di autorizzazione, MAV e termini di pagamento
L’interessato riceve il provvedimento di autorizzazione con lettera raccomandata e i MAV necessari per il versamento: un MAV cumulativo per i periodi già scaduti o anticipati, uno per il trimestre in corso e altri per i trimestri successivi dell’anno. I versamenti del periodo anticipato e del trimestre in corso devono essere eseguiti entro la fine del trimestre solare successivo; gli altri trimestri entro il trimestre successivo a quello cui si riferiscono. È disciplinato anche il rilascio di duplicati dei MAV, con limiti temporali di quattro anni e possibilità di stampa online.
Rideterminazione del contributo e ripresa dopo rioccupazione
Chi riprende i versamenti dopo un periodo di rioccupazione può chiedere la rideterminazione del contributo sulla base delle retribuzioni dell’ultimo rapporto di lavoro, presentando domanda entro 180 giorni dalla cessazione dell’attività che aveva sospeso i versamenti. In mancanza di tale richiesta, o se tardiva, il contributo resta quello originario rivalutato con gli indici ISTAT fino all’anno di ripresa. La circolare disciplina anche la ripresa dei versamenti dopo attività lavorativa e la gestione dei MAV relativi al nuovo periodo.
Efficacia, cause ostative e contribuzione indebita
L’autorizzazione ha efficacia a tempo indeterminato ma resta sospesa nei periodi in cui l’assicurato torna ad essere iscritto ad altra forma obbligatoria o acquisisce contribuzione figurativa/riscatto successiva alla decorrenza dell’autorizzazione. In tali casi i versamenti volontari non possono essere effettuati finché permane la causa ostativa. È poi specificato quali versamenti volontari sono indebiti e devono essere rimborsati d’ufficio, senza interessi.
Aspetti informatici e contabili
Le domande del Fondo IPOST non ancora definite confluiscono nella procedura automatizzata gestita dal Polo specialistico di Roma EUR; sono richiamate anche le autorizzazioni già definite dall’ex IPOST ancora attive. La circolare istituisce nuovi conti contabili per i contributi volontari e per i rimborsi, distinguendo tra competenze di anni precedenti, dell’anno in corso e riscossioni fuori procedura. È precisato che il saldo del conto di interferenza deve restare sempre pari a zero.
Versamenti volontari ex D.Lgs. n. 564/1996
La seconda parte chiarisce che gli artt. 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 564/1996 si applicano anche agli iscritti del Fondo IPOST. Sono copribili volontariamente, entro il limite massimo di tre anni, i periodi successivi al 31 dicembre 1996 di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro, i periodi di lavoro discontinuo o stagionale tra un rapporto e l’altro e i periodi di part-time nei quali non si presta attività lavorativa. Sono inoltre richiamati i requisiti contributivi applicabili alle domande presentate prima e dopo il 12 luglio 1997, con rinvio alla circolare n. 29/2006 per i part-time.
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