Risoluzione n. 61 del 11/03/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i contributi comunitari ricevuti dal Consorzio olivicolo, se privi di un nesso sinallagmatico e destinati a finanziare programmi di interesse generale, sono esclusi dal campo IVA come cessioni di denaro. Tuttavia, la detrazione dell’IVA sugli acquisti non dipende dal fatto di ricevere il contributo, ma dalle operazioni attive svolte dal soggetto, da verificare caso per caso.
Assoggettabilità a IVA dei contributi comunitari e detrazione dell’imposta sugli acquisti
Contributi comunitari al Consorzio olivicolo e trattamento IVA
La risoluzione esamina il regime IVA applicabile ai fondi comunitari erogati a un consorzio olivicolo per la realizzazione di programmi di attività volti al miglioramento della qualità e della valorizzazione della produzione olearia. Viene inoltre affrontato il tema della detraibilità dell’IVA sugli acquisti connessi a tali programmi.
Quesito presentato dall’istante
Il Consorzio Olivicolo ALFA, società consortile a responsabilità limitata, svolge attività nel settore dei prodotti e servizi della filiera olivicola e realizza programmi operativi annuali e pluriennali, anche sopranazionali, finanziati anche da contributi di soci ed enti pubblici, locali, nazionali e comunitari.
L’ente precisa di avere ricevuto fondi comunitari per finanziare programmi di attività finalizzati a incentivare la politica agricola nel settore oleicolo, sulla base del Regolamento (CE) n. 865/2004 del 29 aprile 2004, poi abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234 del 22 ottobre 2007, con effetto dal 1° luglio 2008.
Il quesito riguarda due profili:
- se le somme percepite possano qualificarsi come contributi a fondo perduto esclusi da IVA ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633/1972;
- se, in caso affermativo, l’IVA sugli acquisti effettuati per il programma agevolato sia detraibile ai sensi dell’art. 19, comma 3, lettera c), del medesimo decreto.
Tesi prospettata dal contribuente
ALFA ritiene che i fondi comunitari siano contributi a fondo perduto e dunque fuori campo IVA. A sostegno della posizione evidenzia che:
- non esiste un vincolo obbligatorio di natura contrattuale in capo al Consorzio;
- il Regolamento (CE) n. 865/2004 prevede che le organizzazioni riconosciute siano ammesse al beneficio se i programmi rispettano i requisiti comunitari, con controlli da parte degli Stati membri;
- l’unica conseguenza della mancata realizzazione delle attività agevolate sarebbe l’esclusione dal beneficio, senza ulteriori penalità tipiche di un rapporto sinallagmatico.
Secondo il Consorzio, se i contributi sono fuori campo IVA, anche l’IVA sugli acquisti relativi al programma sarebbe detraibile, poiché l’art. 19, comma 3, lettera c), escluderebbe l’indetraibilità per le operazioni non soggette di cui all’art. 2, terzo comma, lettera a).
Principi generali richiamati dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ribadisce che i contributi versati da enti pubblici rilevano ai fini IVA solo se sono corrisposti a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere assunta dal beneficiario. In sostanza, deve esistere un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive, nel quale il contributo rappresenti il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.
Viceversa, se il soggetto che riceve il finanziamento non assume alcuna specifica obbligazione verso l’ente erogante, le somme versate sono da considerare escluse dal campo di applicazione dell’IVA, come cessioni di denaro destinate al perseguimento di obiettivi generali e non di specifiche prestazioni, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633/1972.
La risoluzione richiama in proposito la risoluzione n. 472/E del 3 dicembre 2008 e precisa che non vi è sinallagma quando il finanziamento serve soltanto a mettere a disposizione fondi per realizzare programmi di interesse generale e coprirne, in tutto o in parte, i costi.
Qualificazione dei contributi comunitari nel caso concreto
In relazione ai finanziamenti comunitari, la distinzione tra corrispettivi imponibili e contributi a fondo perduto deve essere effettuata sulla base dei criteri sopra indicati.
Nel caso di specie, sulla base degli elementi rappresentati dal Consorzio, l’Agenzia ritiene che sembrino sussistere i requisiti per considerare i contributi come mera movimentazione di denaro e dunque esclusi dal campo IVA ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633/1972. L’Amministrazione precisa tuttavia che il riscontro concreto dei presupposti di fatto esula dalle proprie prerogative in sede di interpello.
Detraibilità dell’IVA sugli acquisti
Per quanto riguarda la detrazione dell’IVA sugli acquisti effettuati in relazione al programma agevolato, l’Agenzia richiama l’art. 19, comma 2, del DPR n. 633/1972, secondo cui non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta.
Il diritto alla detrazione è quindi, in via generale, precluso quando i beni e servizi acquistati sono utilizzati per operazioni esenti o fuori campo.
Tuttavia, l’art. 19, comma 3, lettera c), prevede una deroga per le operazioni non soggette costituite dalle cessioni di denaro di cui all’art. 2, terzo comma, lettera a). La risoluzione chiarisce però, richiamando la risoluzione n. 42/E del 16 marzo 2004, che tale deroga riguarda gli acquisti effettuati dal soggetto che pone in essere l’operazione di cessione di denaro sottratta alla regola generale della indetraibilità.
Pertanto, non è sufficiente essere destinatari di un contributo a fondo perduto per poter detrarre l’IVA sugli acquisti: occorre comunque guardare alla tipologia delle operazioni attive svolte dal contribuente in qualità di cedente o prestatore.
Conclusione operativa
Nel caso esaminato, la detraibilità dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi connessi al programma agevolato deve essere verificata in relazione all’attività svolta dall’ente istante come cedente o prestatore. Il fatto di ricevere contributi comunitari esclusi da IVA non è, di per sé, sufficiente a legittimare la detrazione.
La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare sulla corretta osservanza dei principi enunciati.
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