Risoluzione n. 60 del 11/03/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’agevolazione dell’imposta di registro in misura fissa si applica ai trasferimenti di immobili alla Regione siciliana, se l’Azienda regionale foreste demaniali opera come suo organo e non come ente distinto. La misura fissa prevista per i trasferimenti a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali può quindi spettare quando il bene entra direttamente nel patrimonio indisponibile regionale, senza passaggi intermedi.
Imposta di registro sugli acquisti immobiliari a favore dell’Azienda regionale foreste demaniali Sicilia
Imposta di registro sui trasferimenti immobiliari alla Regione Siciliana tramite l’Azienda regionale foreste demaniali
La risoluzione esamina il trattamento ai fini dell’imposta di registro degli atti di acquisto di immobili effettuati in relazione all’Azienda Regionale delle Foreste Demaniali della Regione Sicilia. Il punto centrale è stabilire se tali trasferimenti possano beneficiare dell’imposta in misura fissa prevista per i trasferimenti a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali.
Quesito posto dall’istante
L’istante chiede se, per gli atti di trasferimento di immobili destinati all’Azienda Regionale delle Foreste Demaniali, trovi applicazione l’articolo 1, punto 7, della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, che assoggetta all’imposta di registro in misura fissa i trasferimenti a favore dello Stato, degli enti pubblici territoriali, dei consorzi tra gli stessi e delle comunità montane.
Inquadramento dell’Azienda regionale foreste demaniali nel sistema regionale
Nel quesito viene sostenuto che l’Azienda Regionale delle Foreste Demaniali:
- è stata inserita nell’apparato burocratico dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale siciliana 29 dicembre 1962, n. 28;
- è stata successivamente equiparata, dalla legge regionale siciliana 15 maggio 2000, n. 10, a un Dipartimento regionale, ossia a una struttura regionale di massima dimensione;
- opera nell’ambito del demanio forestale attribuito al patrimonio indisponibile della Regione siciliana dall’articolo 36 dello Statuto regionale.
L’istante richiama inoltre il fatto che il demanio forestale mantiene caratteristiche tipiche dei beni demaniali, incluso il vincolo di inalienabilità salvo i casi previsti dall’articolo 119 del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267.
Argomentazioni dell’istante sull’assetto competenziale
Secondo la ricostruzione proposta:
- il demanio/patrimonio forestale e i relativi atti di acquisizione e disposizione sarebbero ascritti all’Assessorato regionale dell’agricoltura e foreste, in base al combinato disposto degli articoli 14/a, 20 e 36 dello Statuto regionale, dell’articolo 8 della legge regionale n. 28 del 1962 e dell’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 1996;
- all’Azienda resterebbe solo la competenza amministrativa per i procedimenti diretti ad ampliare il patrimonio forestale della Regione, nonché la gestione del patrimonio medesimo;
- l’Azienda non sarebbe un ente strumentale distinto dalla Regione siciliana, non possedendo la c.d. autarchia, ma solo una limitata autonomia gestionale;
- il bilancio dell’Azienda costituirebbe una mera appendice del bilancio regionale;
- ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1952, n. 6, la Regione siciliana e gli organi e amministrazioni da essa dipendenti godono dello stesso trattamento previsto per le Amministrazioni dello Stato agli effetti di imposte, tasse e diritti in genere di spettanza della Regione.
Soluzione interpretativa prospettata
L’istante ritiene ingiustificata l’esclusione dell’Azienda dal trattamento agevolato e sostiene che la stessa, essendo organo incardinato nell’Amministrazione centrale regionale, debba beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo 1, punto 7, della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986.
Valutazione della Direzione: norma applicabile e finalità dell’agevolazione
La Direzione richiama l’articolo 1, punto 7, della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131, che prevede l’imposta di registro in misura fissa, pari a euro 168,00, quando il trasferimento avviene a favore:
- dello Stato;
- di enti pubblici territoriali;
- di consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi;
- di comunità montane.
Viene richiamato anche l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il trattamento agevolato è riservato ai trasferimenti a favore di soggetti dotati di organi di governo rappresentativi della popolazione residente e investiti della cura di interessi diffusi sull’intero territorio di pertinenza.
La risoluzione individua la ratio della norma nell’agevolazione dei trasferimenti che si realizzano direttamente nella sfera giuridico-patrimoniale di enti esponenziali di comunità, connotati dalla relazione con un territorio e dai poteri di governo esercitati in relazione ad esso.
Condizione decisiva per l’applicazione dell’agevolazione
Ai fini della soluzione del caso, la Direzione evidenzia che assume rilievo decisivo verificare se il trasferimento avvenga a favore di un organo della Regione, nella cui sfera patrimoniale i beni si collocano direttamente per effetto dell’atto, senza passaggi intermedi.
Pertanto, l’agevolazione può applicarsi soltanto se l’Azienda Regionale delle Foreste Demaniali della Regione Sicilia costituisce effettivamente un organo della Regione stessa. In tal caso, il trasferimento sarebbe diretto a favore dell’ente territoriale e i beni entrerebbero nel suo patrimonio indisponibile senza transitare preliminarmente nel patrimonio dell’Azienda come soggetto distinto.
Conclusione della risoluzione
La risoluzione conclude che il beneficio dell’imposta di registro in misura fissa è applicabile quando l’Azienda Regionale delle Foreste Demaniali operi come organo della Regione siciliana e il trasferimento sia diretto a favore dell’ente territoriale, senza un passaggio intermedio nel patrimonio dell’Azienda.
Indicazione finale di uniformità applicativa
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi enunciati nella risoluzione siano applicati con uniformità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 11 mar 2009Risoluzione n. 58 del 11/03/2009
- Risoluzione · 11 mar 2009Risoluzione n. 59 del 11/03/2009
- Risoluzione · 11 mar 2009Risoluzione n. 61 del 11/03/2009
- Risoluzione · 12 mar 2009Risoluzione n. 63 del 12/03/2009
- Risoluzione · 12 mar 2009Risoluzione n. 62 del 12/03/2009
- Risoluzione · 13 mar 2009Risoluzione n. 64 del 13/03/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →