Sentenza del 07/03/2018 n. 478 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Controllo formale Irpef 36 ter DPR. N. 600/73 -Detrazioni fiscali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il diritto alla detrazione fiscale per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. Per usufruire del beneficio, il contribuente deve dimostrare il pagamento delle fatture mediante bonifico bancario o postale contenente la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA dell'impresa o del professionista che ha eseguito i lavori. Sono inoltre richiesti la conservazione e l'esibizione delle fatture o ricevute, della ricevuta del bonifico e il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche.
La decisione
Il recupero dell'imposta è ritenuto legittimo quando il contribuente non dimostra il rispetto degli adempimenti richiesti, in particolare in caso di pagamento non effettuato con bonifico idoneo, dati mancanti o errati nel bonifico, mancata esibizione della ricevuta di pagamento o delle fatture, intestazione della documentazione a soggetto diverso da quello che richiede la detrazione, oppure violazione delle norme edilizie e urbanistiche. Il testo non riporta gli estremi completi della sentenza né l'esito formale dei gradi di giudizio, ma la tesi esposta è favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 16 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
La detrazione è subordinata alla dimostrazione delle spese agevolabili e al rispetto degli adempimenti formali e sostanziali previsti dalla normativa.
Art. 1 del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41
La fruizione della detrazione richiede, tra gli altri adempimenti, il pagamento mediante bonifico bancario o postale recante la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del destinatario del pagamento.
Art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973
Il controllo formale consente all'Amministrazione finanziaria di verificare la documentazione giustificativa delle detrazioni indicate in dichiarazione e di recuperare l'imposta quando i requisiti non risultano dimostrati.
Massime di principio
- Per le detrazioni edilizie non è sufficiente aver sostenuto effettivamente la spesa: il contribuente deve anche rispettare gli adempimenti documentali e le modalità di pagamento previste dalla legge.
- Il bonifico deve contenere i dati richiesti e il contribuente deve conservarne la ricevuta, insieme alle fatture e alla restante documentazione tecnica e amministrativa.
- La documentazione deve essere coerente con il soggetto che sostiene la spesa e richiede la detrazione; incongruenze nell'intestazione possono compromettere il beneficio.
- Il mancato rispetto delle norme edilizie e urbanistiche può comportare la perdita della detrazione, anche se i lavori e i pagamenti sono stati effettivamente eseguiti.
- In caso di controllo formale, l'onere di provare il diritto alla detrazione ricade normalmente sul contribuente, che deve produrre documenti completi, coerenti e verificabili.
- Prima di contestare un recupero d'imposta occorre verificare se l'irregolarità è meramente formale e sanabile oppure se impedisce di dimostrare i requisiti sostanziali del beneficio.
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