Cassazione Civile, Ordinanza n. 24025/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (previdenza)
La controversia
Un cittadino senegalese, titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, aveva chiesto il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1 luglio 2015-31 dicembre 2019, assumendo di aver diritto alla prestazione alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani in forza della direttiva 2003/109/CE. Il tribunale aveva rigettato la domanda per carenza di allegazione e prova del requisito reddituale, riferito non solo al richiedente ma anche al nucleo familiare, ritenuto elemento costitutivo del diritto. La corte d'appello aveva confermato, escludendo la necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE e di sospensione per la questione di legittimità costituzionale, e ribadendo la mancanza di deduzioni, allegazioni e prova sul requisito reddituale, indicato come an e quantum della prestazione. In cassazione il ricorrente denunciava violazione dell'art. 2 l. n. 153/1988 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., oltre che dei principi della direttiva 2003/109/CE e della sentenza CGUE C-303/2019, sostenendo che la normativa italiana non richiedeva un'autocertificazione dei redditi del nucleo familiare, che la dichiarazione 730 sarebbe stata prova sufficiente e che il requisito reddituale integrerebbe solo una condizione di erogazione, non un requisito costitutivo del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo preliminarmente inammissibile, perché volto in realtà a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione della prova compiuti nei gradi di merito, in presenza di doppia conforme, senza adeguato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata; inoltre il ricorso non riportava il contenuto della dichiarazione reddituale rilevante. In ogni caso, il motivo è stato ritenuto infondato nel merito: secondo la giurisprudenza richiamata, l'assegno per il nucleo familiare ex art. 2 d.l. n. 69/1988 conv. in l. n. 153/1988 presuppone, da provare dall'interessato, sia l'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia la sussistenza del requisito reddituale del comma 10, e nella specie la corte territoriale aveva accertato l'assenza di prova del reddito del nucleo familiare, in particolare della parte residente nel paese di provenienza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 d.l. n. 69/1988 conv. in l. n. 153/1988
L'assegno per il nucleo familiare presuppone la duplice condizione dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale, che deve essere provata dall'interessato; il requisito reddituale rileva ai fini del diritto alla prestazione.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro ermeneutico per sostenere la corretta interpretazione della disciplina nazionale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge in ordine ai requisiti di accesso all'ANF.
direttiva 2003/109/CE
Richiamata dal ricorrente come fonte che imporrebbe al soggiornante di lungo periodo il trattamento paritario in materia di prestazioni di assistenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione della prova compiuti nei gradi di merito, se non nei limiti consentiti dal vizio denunciabile.
- Chi domanda l'assegno per il nucleo familiare deve allegare e provare tutti i presupposti costitutivi della prestazione, compreso il requisito reddituale previsto dalla legge.
- Ai fini dell'ANF, il requisito reddituale non è un mero profilo esecutivo o di erogazione, ma integra un elemento costitutivo del diritto, la cui mancanza comporta il rigetto della domanda.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e riportare gli elementi documentali decisivi quando si contesta la valutazione della prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23967/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24010/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24011/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24012/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24013/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24016/2025 del 27/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →