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Sentenza

Sentenza del 01/02/2016 n. 741 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Riscossione - Cartella di pagamento - Difetto di giurisdizione in ordine al pagamento di una contravvenzione al codice della strada - Vizi del procedimento notificatorio della cartella esattoriale - Insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento contenente una somma di 125,52 euro per una contravvenzione al codice della strada elevata dal Comune di Salerno e una somma di 45.988,30 euro relativa a un accertamento dei redditi per l'anno 2006. Ha dedotto vizi formali della cartella, tra cui omessa sottoscrizione, mancata indicazione del responsabile del procedimento e irregolarità della relata e della notifica, nonché la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulla sanzione stradale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello principale della contribuente, ritenendo validi la formazione e il procedimento notificatorio della cartella. Ha escluso la necessità della sottoscrizione dell'agente della riscossione, poiché la cartella è disciplinata dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e l'indicazione della società agente è sufficiente a identificarne la provenienza. Ha inoltre ritenuto regolare la notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo la disciplina speciale degli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e 60 del D.P.R. n. 600/1973. La contestazione relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento è stata considerata generica, tardiva e comunque infondata, poiché l'avviso risultava ritualmente notificato e il relativo ritiro era stato rifiutato da una persona abilitata. È stato accolto l'appello incidentale del Comune, con dichiarazione del difetto di giurisdizione tributaria sulla contravvenzione stradale, per la quale è competente il giudice ordinario. Le spese sono state compensate tra le parti, salvo quelle del Comune, liquidate in 230 euro e poste a carico della contribuente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 2 e 3

    Le Commissioni tributarie non hanno giurisdizione sulle controversie relative alle contravvenzioni al codice della strada; per tali pretese è competente il giudice ordinario.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25

    La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

    La disciplina speciale della cartella è esaustiva e non richiede la sottoscrizione del direttore o del legale rappresentante dell'agente della riscossione; è sufficiente l'indicazione della società incaricata della riscossione.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

    Quando la cartella è notificata a mezzo posta, la notifica si perfeziona con la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario o di una persona abilitata, oppure con il rispetto delle formalità previste in caso di temporanea irreperibilità.

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 58 e 60

    Le disposizioni integrano la disciplina della notifica delle cartelle e degli atti tributari, introducendo regole speciali rispetto a quelle ordinarie del codice di procedura civile.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    La nullità della notificazione non può essere dichiarata quando l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo, come dimostrato dalla proposizione di una specifica impugnazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 18, comma 2, lettera e), e 24, comma 2

    Il ricorso tributario deve contenere motivi specifici e non può essere ampliato successivamente con nuove censure, salvo i motivi aggiunti nei casi tassativi previsti dalla legge.

  • Legge n. 890/1982, artt. 7 e 8

    Il rifiuto di ricevere il plico da parte di una persona abilitata può perfezionare la notificazione, secondo le formalità previste dalla disciplina delle notifiche a mezzo posta.

Massime di principio

  • Le controversie sulle sanzioni per violazioni del codice della strada non appartengono alla giurisdizione tributaria, anche se la relativa somma è inserita in una cartella insieme a debiti fiscali; la contestazione va proposta davanti al giudice ordinario competente.
  • La cartella di pagamento non necessita, di regola, della firma del direttore o del legale rappresentante dell'agente della riscossione, purché sia conforme al modello normativo e consenta di identificare chiaramente l'ente o la società che procede alla riscossione.
  • La notifica postale della cartella segue una disciplina speciale: la ricevuta di ritorno firmata dal destinatario o da una persona abilitata è normalmente sufficiente, senza necessità di una relata redatta secondo le forme ordinarie del codice di procedura civile.
  • L'impugnazione della cartella deve contenere contestazioni specifiche e puntuali. Una deduzione generica sulla mancata ricezione di richieste di pagamento o comunicazioni non equivale necessariamente alla contestazione della notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
  • Le nuove contestazioni introdotte soltanto nelle memorie successive al ricorso sono normalmente tardive e inammissibili, perché ampliano il thema decidendum oltre i motivi originariamente proposti.
  • Se l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e non viene tempestivamente impugnato, la pretesa tributaria può consolidarsi e non essere più contestabile attraverso l'impugnazione della successiva cartella, salvo specifiche eccezioni riconosciute dalla legge.
  • Il contribuente deve mantenere aggiornati domicilio fiscale e residenza e comunicare tempestivamente eventuali variazioni all'amministrazione finanziaria, poiché le notifiche effettuate all'indirizzo fiscalmente risultante possono essere ritenute valide.

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