Circolare numero 61 del 07-05-2012
la salvaguardia del diritto alle prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, già prevista per le prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimenti adottati in data anteriore al 12 aprile 2009, è prorogata per le prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimenti adottati fino al 28 febbraio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 14 del 2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti dell’art. 6, comma 2-undecies, della legge n. 14/2012 sulla tutela delle pensioni liquidate con il beneficio per esposizione all’amianto. Viene chiarito che restano validi i trattamenti pensionistici liquidati con provvedimenti adottati fino al 28 febbraio 2012, con ripristino dei pagamenti sospesi o revocati dal 1° marzo 2012. Non spettano arretrati per il periodo antecedente a tale data. La salvaguardia non opera se il beneficio è stato conseguito mediante atti costituenti reato accertati con sentenza definitiva, nel qual caso è prevista la restituzione integrale delle somme percepite. Sono inoltre indicate le conseguenze sul contenzioso e l’invito alle sedi a segnalare i casi agli uffici legali.
Proroga della salvaguardia dei trattamenti pensionistici per esposizione all’amianto e ripristino dei pagamenti sospesi
Proroga della salvaguardia dei trattamenti pensionistici per esposizione all’amianto
La circolare esamina gli effetti della legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha convertito il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con particolare riguardo alla proroga della tutela dei trattamenti pensionistici riconosciuti in relazione all’esposizione all’amianto. L’intervento normativo incide sulla disciplina già contenuta nell’art. 7-ter del decreto-legge n. 5/2009, confermando la validità delle pensioni già liquidate e disciplinando il ripristino dei pagamenti sospesi o revocati.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 6, comma 2-undecies, della legge n. 14/2012 inserisce nel citato art. 7-ter il comma 14-bis, secondo cui gli effetti della disposizione originaria sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della nuova disposizione. La norma conferma, per tali prestazioni, la validità dei trattamenti riconosciuti a seguito degli accertamenti compiuti dall’INAIL per il conseguimento dei benefici di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni.
Resta fermo il quadro generale della disciplina sull’amianto e gli adempimenti posti a carico dell’INAIL. La circolare richiama inoltre la precedente disciplina dell’art. 7-ter, comma 14, della legge n. 33/2009, già oggetto di istruzioni con circolare n. 68 del 5 maggio 2009.
Ambito di applicazione della salvaguardia
La salvaguardia riguarda le prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimenti adottati fino al 28 febbraio 2012. In sostanza, la tutela opera per le pensioni liquidate con provvedimenti adottati dal 12 aprile 2009 al 28 febbraio 2012.
La formulazione del comma 14-bis comporta che la proroga si riferisca sia alle pensioni già in essere alla data di entrata in vigore della disposizione, sia a quelle sospese o revocate per effetto dell’annullamento da parte dell’INAIL della certificazione di esposizione all’amianto. Per queste ultime, dal 1° marzo 2012 deve essere disposto il ripristino del pagamento.
Arretrati spettanti
La norma esclude la corresponsione degli arretrati per le rate di pensione sospese fino alla data di entrata in vigore della disposizione. Di conseguenza, nel caso di ripristino del trattamento, devono essere corrisposti soltanto gli importi arretrati maturati dal 1° marzo 2012.
Esclusione della tutela in caso di reato
La salvaguardia non opera qualora i benefici pensionistici siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, purché tale circostanza sia accertata con sentenza definitiva. In tale situazione è previsto l’obbligo di integrale restituzione delle somme percepite.
Indicazioni per il contenzioso
La circolare invita le sedi a segnalare ai competenti uffici legali il ripristino dei trattamenti pensionistici nei casi in cui siano intervenute ordinanze cautelari ex art. 700 c.p.c., sentenze di primo grado o di appello, oppure quando i giudizi siano ancora pendenti in primo grado o in appello.
La segnalazione è finalizzata a consentire agli uffici legali di valutare l’eventuale richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche parziale, soprattutto nelle ipotesi in cui i ricorrenti insistano per ottenere gli arretrati antecedenti al 1° marzo 2012. La circolare precisa infine che le istruzioni contabili saranno fornite con successivo messaggio.
Punti principali
Norma di riferimento e proroga della salvaguardia
La legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del decreto-legge n. 216/2011, ha inserito nell’art. 7-ter del decreto-legge n. 5/2009 il comma 14-bis. La nuova previsione proroga gli effetti della salvaguardia per i trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della disposizione, confermando la validità delle pensioni riconosciute in relazione al beneficio per esposizione all’amianto previsto dalla legge n. 257/1992.
Ambito di applicazione temporale
La salvaguardia riguarda le prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimenti adottati fino al 28 febbraio 2012. In particolare, la tutela opera per le pensioni liquidate con provvedimenti adottati dal 12 aprile 2009 al 28 febbraio 2012, in continuità con quanto già previsto dalla legge n. 33/2009.
Ripristino dei pagamenti sospesi o revocati
La disposizione si applica sia alle pensioni in pagamento alla data di entrata in vigore della norma sia a quelle sospese o revocate a seguito di annullamento da parte dell’INAIL della certificazione di esposizione all’amianto. Dal 1° marzo 2012 deve quindi essere ripristinato il pagamento delle prestazioni sospese o revocate.
Arretrati e decorrenza del pagamento
La norma esclude la corresponsione di arretrati per le rate di pensione sospese fino alla data di entrata in vigore della disposizione. Pertanto, in caso di ripristino del pagamento, devono essere corrisposti solo gli importi arretrati maturati dal 1° marzo 2012.
Esclusione per benefici conseguiti con reato
La salvaguardia non si applica quando i benefici pensionistici siano stati ottenuti sulla base di atti costituenti reato accertati con sentenza definitiva. In tale ipotesi è previsto l’obbligo di integrale restituzione delle somme percepite.
Quadro normativo e ruolo dell’INAIL
Resta ferma la disciplina generale sul riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni, compresi gli adempimenti previsti a carico dell’INAIL.
Contenzioso e indicazioni operative
Le sedi sono invitate a segnalare agli uffici legali il ripristino dei trattamenti pensionistici nei casi in cui siano intervenute ordinanze cautelari ex art. 700 c.p.c., sentenze di primo grado o di appello, oppure quando i giudizi siano ancora pendenti in primo grado o in appello. Ciò serve a valutare eventuali richieste di cessazione della materia del contendere, anche parziale, nei casi in cui i ricorrenti insistano sugli arretrati anteriori al 1° marzo 2012.
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