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Circolare

Circolare numero 62 del 07-05-2012

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della F.N.I.F.C. sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 5 aprile 2012 tra INPS e F.N.I.F.C. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali e assistenziali temporanee. Vengono indicati i soggetti interessati, le modalità di rilascio, efficacia, revoca e contestazione della delega, le percentuali di contribuzione, gli adempimenti delle strutture INPS e dei datori di lavoro nei casi di pagamento diretto, nonché le regole sui versamenti, sul costo del servizio e sulle responsabilità delle parti. Sono inoltre fornite le istruzioni procedurali e contabili con l’istituzione dei relativi conti.

Convenzione INPS-F.N.I.F.C. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-F.N.I.F.C. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 5 aprile 2012 tra INPS e F.N.I.F.C. per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali e assistenziali temporanee, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Sono disciplinati presupposti, modalità operative, percentuali di contribuzione, rapporti economici tra le parti e istruzioni contabili.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La possibilità di versare i contributi associativi tramite trattenuta riguarda i beneficiari di:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La trattenuta opera sulle prestazioni predette a favore della F.N.I.F.C. ai sensi dell’art. 18 della legge 1991, n. 223.

Delega alla trattenuta: forma, requisiti ed efficacia

La trattenuta è subordinata al rilascio della delega, il cui testo è inserito nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere:

  • sottoscritta dal lavoratore;
  • munita del timbro dell’Organizzazione;
  • firmata dal legale rappresentante.

La delega è inefficace se non risulta contenuta nel modello di domanda INPS oppure se manca la sottoscrizione del lavoratore o il timbro/firma dell’Organizzazione. Il codice identificativo della F.N.I.F.C. è "4301". La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Revoca, nuove deleghe e contestazioni

Per le prestazioni la cui domanda produce effetti per periodi superiori a un anno, la revoca o la presentazione di una nuova delega può avvenire entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si intende modificare o revocare la delega.

Se l’INPS riceve una comunicazione del lavoratore con la quale viene revocata la delega, la struttura competente deve acquisire la revoca nel più breve tempo possibile.

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati:

  • l’Istituto interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione;
  • l’Organizzazione sindacale restituisce le somme indebitamente percepite ai lavoratori interessati.

Se vi è revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Adempimenti nei casi di pagamento diretto e conservazione della documentazione

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi:

  • i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore;
  • l’autorizzazione a operare le ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.

La documentazione relativa alle deleghe, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Misura del contributo e aliquote comunicate dall’Organizzazione

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione.

La F.N.I.F.C. ha comunicato le seguenti percentuali:

  • 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamenti alla F.N.I.F.C. e oneri di servizio

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti alla F.N.I.F.C.:

  • entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione;
  • senza gravami di interessi;
  • al netto delle spese di cui all’art. 7 della convenzione.

Contestualmente devono mettere a disposizione dell’Organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto.

L’Associazione corrisponde all’INPS un costo del servizio pari a € 0,54 per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata con raccomandata A/R; dalla relativa comunicazione la F.N.I.F.C. può recedere entro 60 giorni.

I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente che sarà successivamente comunicato alle strutture dell’Istituto con il relativo codice IBAN.

Responsabilità delle parti e disciplina del contenzioso

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e la F.N.I.F.C. e alle vicende connesse.

L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione promosso da creditori della struttura nazionale dell’Organizzazione sindacale stipulante, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Le sedi INPS devono adottare tempestivamente tutti i provvedimenti conseguenti. In caso di controversie sull’effettiva validità e regolarità del rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione della convenzione, l’Organizzazione stipulante deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

In presenza di giusta causa, ciascuna parte può disdire la convenzione con preavviso di almeno sei mesi.

Istruzioni procedurali e contabili

Ai fini della rilevazione contabile sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 25/297 per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA 35/297 per l’accreditamento alla F.N.I.F.C. dei contributi associativi;
  • GPA 11/297 per la rilevazione del debito verso la F.N.I.F.C.

I pagamenti a favore dell’Organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/297, il cui eventuale saldo a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA 24/042.

Per ulteriori istruzioni procedurali e contabili si rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA 11297, GPA 25297 e GPA 35297.

Dati identificativi dell’Organizzazione

La sede legale della F.N.I.F.C. è indicata in Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma.

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti beneficiari

La convenzione consente ai beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili di versare i contributi associativi alla F.N.I.F.C. mediante trattenuta sulle prestazioni percepite.

Delega, requisiti ed efficacia

Le trattenute possono essere effettuate solo previo rilascio della delega contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e recare timbro dell’Organizzazione e firma del legale rappresentante; in mancanza di tali elementi o se non inserita nel modello INPS, è priva di effetto. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Gestione di revoche, contestazioni e nuove deleghe

Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la presentazione di una nuova delega può avvenire entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. Se l’INPS riceve comunicazione di revoca dal lavoratore, la struttura competente deve acquisirla tempestivamente. In caso di contestazioni sulla reale emissione della delega, l’Istituto interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione e l’Organizzazione restituisce le somme indebitamente percepite. Se la prestazione è revocata o annullata, l’Organizzazione restituisce al lavoratore quanto già trattenuto.

Pagamento diretto e adempimenti del datore di lavoro

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, comprese revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro.

Misura dei contributi e versamenti

La F.N.I.F.C. ha comunicato le seguenti aliquote: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti indicati. Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le somme, senza interessi e al netto delle spese convenzionali, entro il mese successivo al pagamento della prestazione, trasmettendo anche gli elenchi nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti.

Costo del servizio e rapporti economici con l’INPS

L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS € 0,54 per ciascuna delega a titolo di costo del servizio. Eventuali variazioni annuali dei costi saranno comunicate con raccomandata A/R; dopo tale comunicazione la F.N.I.F.C. può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, contenzioso e durata della convenzione

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra aderente e F.N.I.F.C. ed è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Organizzazione soccombente rimborsa al lavoratore la ritenuta; inoltre, in caso di contenzioso derivante dalla convenzione, deve rifondere all’INPS le spese sostenute. La convenzione dura tre anni dalla sottoscrizione, con rinnovo da richiedere almeno 90 giorni prima della scadenza; è prevista disdetta per giusta causa con preavviso di almeno sei mesi.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/297 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA 35/297 per l’accreditamento alla F.N.I.F.C. e GPA 11/297 per il debito verso l’Organizzazione. I pagamenti alla F.N.I.F.C. vanno imputati in DARE del conto GPA 11/297, il cui saldo eventualmente residuo a fine esercizio va ripreso nel nuovo esercizio. I rimborsi spese per il servizio di esazione sono imputati al conto GPA 24/042. Per gli ulteriori aspetti procedurali e contabili si rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

Dati della sede e coordinate di versamento

La sede legale della F.N.I.F.C. è indicata in Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma. I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente che sarà comunicato successivamente alle strutture INPS con il relativo codice IBAN.

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