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Circolare

Circolare numero 64 del 07-05-2012

PARTE PRIMA 1. Quadro normativo PARTE SECONDA 2.1 Finalità e interventi del Fondo in via straordinaria 2.2 Requisiti per l’accesso al Fondo 2.3 Adempimenti a carico delle Aziende 2.4 Adempimenti a carico delle sedi INPS 2.5 Presentazione della domanda 2.6 Salvaguardia 2.7 Scadenza Fondo PARTE TERZA 3.1 Procedure di liquidazione 3.2 Modalità di calcolo 3.3 Contributi sindacali 3.4 Pagamento 3.5 Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno 3.6 Erogazione in unica soluzione 3.7 Regime tributario 3.8 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno 3.9 Cumulabilità 3.10 Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’istituzione, il funzionamento e le modalità operative del Fondo di solidarietà per il personale delle imprese assicuratrici. Vengono richiamate le basi normative, le finalità del Fondo, i requisiti e le procedure per l’accesso agli assegni straordinari, gli adempimenti di aziende e sedi INPS, le regole di calcolo, pagamento, tassazione, cumulabilità e contribuzione correlata, oltre alle istruzioni contabili. È inoltre indicata la scadenza del Fondo al 14 aprile 2021 e la disciplina della salvaguardia in caso di innalzamento dei requisiti pensionistici.

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito nel settore assicurativo e gestione degli assegni straordinari

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito nel settore assicurativo

La circolare disciplina il Fondo di solidarietà istituito presso l’INPS per il personale delle imprese assicuratrici, con finalità di sostegno del reddito nei casi di ristrutturazione, crisi o riorganizzazione aziendale. Il documento ricostruisce il quadro normativo di riferimento, le modalità di accesso alla prestazione straordinaria, gli adempimenti delle imprese e delle sedi INPS, nonché il regime di calcolo, pagamento e finanziamento degli assegni.

Quadro normativo e istituzione

L’intervento si fonda sull’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, che ha previsto misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per i settori privi di ammortizzatori sociali. Il decreto ministeriale n. 477 del 27 novembre 1997 ha rinviato ai contratti collettivi nazionali la definizione dei principi per la costituzione di Fondi di settore. Nel comparto assicurativo, i contratti collettivi sottoscritti da ANIA e dalle organizzazioni sindacali nel settembre 2007, integrati dagli accordi del 9 ottobre e dell’11 dicembre 2009, hanno portato all’istituzione del Fondo di sostegno al reddito presso l’INPS. Il decreto interministeriale n. 33 del 21 gennaio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2011, ha formalizzato il Fondo e approvato il relativo Regolamento.

Finalità e destinatari

Il Fondo opera in via straordinaria a favore dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale del settore assicurativo, limitatamente al personale amministrativo e a quello addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione. Sono esclusi i dirigenti, i portieri, il personale ausiliario con prestazioni occasionali o saltuarie e il personale dipendente da imprese che hanno invocato l’articolo 2 dello statuto ANIA. La prestazione è destinata ai lavoratori coinvolti in processi di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, al fine di accompagnarli fino al pensionamento.

Prestazione straordinaria: requisiti e durata

L’assegno straordinario è erogato su richiesta del datore di lavoro per tredici mensilità, dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro fino al mese precedente l’erogazione della pensione INPS, entro un massimo di 60 mesi. Il Regolamento non individua requisiti autonomi di accesso, ma subordina il diritto al perfezionamento, entro la fine del periodo di fruizione, dei requisiti anagrafici e contributivi necessari per ottenere la pensione secondo la normativa vigente alla data di scadenza dell’assegno. La circolare precisa che non può essere accolta la domanda finalizzata alla pensione di anzianità/anticipata se il lavoratore è già titolare di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità.

Procedura aziendale e ruolo dell’INPS

L’accesso alla prestazione richiede il previo espletamento delle procedure contrattuali e/o di legge relative alla riduzione dei livelli occupazionali o alle modalità concordate di esodo volontario, che devono sempre chiudersi con un accordo sottoscritto dalle parti sociali. L’azienda esodante presenta alla sede INPS competente il progetto di accesso o l’accordo sindacale, indicando la sede presso la quale versare il contributo straordinario e compilando l’“Allegato 1” da inviare alla sede INPS che ha in carico la posizione aziendale. La sede INPS verifica l’iscrizione dell’impresa al Fondo o l’attribuzione del codice di autorizzazione "2V", comunica i dati alla Direzione centrale pensioni e trasmette l’accordo al Comitato amministratore, che approva il piano di esodo; successivamente viene attribuito all’azienda un codice identificativo.

Domanda e verifica dei requisiti

Le domande di accesso alla prestazione straordinaria possono essere presentate entro dieci anni dall’entrata in vigore del decreto istitutivo, quindi fino al 14 aprile 2021. La finestra di possibile erogazione è compresa tra il 1° maggio 2011 e il 1° aprile 2021, ferma restando la disciplina del singolo accordo aziendale per la definizione della prima e dell’ultima decorrenza utile. La domanda deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda e presentata dall’azienda esodante alla sede INPS competente in base alla residenza del lavoratore. La circolare ammette, ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi, il computo dei periodi esteri in Stati UE, Svizzera, Paesi SEE e Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, nonché il cumulo con contribuzione versata in gestioni autonome INPS, fermo il principio della non duplicazione dei periodi. L’accertamento del diritto è effettuato dall’azienda e poi verificato dalla sede INPS, che segnala eventuali difformità.

Salvaguardia e scadenza del Fondo

Il Regolamento contiene una salvaguardia per i titolari di assegno straordinario nel caso in cui modifiche normative innalzino i requisiti di accesso alla pensione: in tal caso l’erogazione dell’assegno e il versamento della contribuzione correlata possono essere prorogati oltre i 60 mesi fino alla maturazione dei nuovi requisiti. La circolare ribadisce che il Fondo scade il 14 aprile 2021, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo.

Liquidazione della prestazione e calcolo dell’importo

La sede INPS competente per la liquidazione è individuata in base alla residenza del lavoratore e, verificati i requisiti di legge, procede all’erogazione dell’assegno con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto, senza soluzione di continuità. Gli assegni sono classificati con categoria numerica 029 e categoria alfabetica "VOESO". Il calcolo avviene secondo le modalità previste per la pensione teoricamente spettante al momento dell’accesso al Fondo, con aggiunta dei periodi coperti dalla contribuzione correlata che l’azienda si impegna a versare. La circolare distingue il caso in cui sia conseguibile prima la pensione anticipata e quello in cui sia conseguibile prima la pensione di vecchiaia, in entrambi i casi valorizzando l’anzianità contributiva mancante e le ritenute di legge.

Trattamento economico e regime della prestazione

Gli assegni straordinari non sono assoggettati al contributo ex ONPI, non beneficiano di perequazione automatica e non danno diritto ai trattamenti di famiglia, agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria. Sono ammesse soltanto trattenute erariali, per contributo sindacale e per cumulo con redditi da lavoro; non è invece possibile concedere rateizzazioni per riscatti e ricongiunzioni, che devono essere interamente versate prima dell’accesso alla prestazione. La prestazione è diretta e non reversibile; in caso di decesso del beneficiario, ai superstiti spetta la pensione indiretta secondo le norme ordinarie, considerando anche la contribuzione correlata versata durante il periodo di assegno.

Pagamento, scadenza dell’assegno e domanda di pensione

Il pagamento avviene per 13 mensilità, in rate mensili anticipate con esigibilità il primo giorno bancabile di ciascun mese. Dopo la liquidazione, agli interessati viene inviata una comunicazione con le informazioni di pagamento e la data di scadenza dell’assegno, unitamente al certificato necessario per la riscossione. Entro il mese di scadenza l’interessato deve presentare domanda di pensione alla sede INPS competente, poiché non è prevista la trasformazione automatica dell’assegno in pensione.

Erogazione in unica soluzione e regime fiscale

Su richiesta del lavoratore, l’assegno straordinario può essere liquidato in un’unica soluzione. In tal caso l’importo è pari al 65% del valore complessivo attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di esercizio dell’opzione e non è dovuta la contribuzione correlata. Anche in questa ipotesi devono sussistere gli stessi requisiti previsti per l’erogazione rateale e la maturazione dei requisiti pensionistici deve avvenire entro il limite massimo di permanenza nel Fondo. La prestazione rateale è soggetta a tassazione ordinaria, con attribuzione d’ufficio della detrazione per lavoro dipendente e riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico su richiesta; la prestazione in unica soluzione è soggetta a tassazione separata con aliquota TFR.

Contributo straordinario e versamento della provvista mensile

Il finanziamento degli assegni è assicurato dal contributo straordinario a carico del datore di lavoro, calcolato in misura corrispondente al fabbisogno per gli assegni e per la contribuzione correlata. Ogni mese, il giorno 10, la procedura individua le prestazioni in essere e determina l’importo complessivo lordo da versare per il mese successivo. L’importo è reso disponibile alla sede INPS e, per le imprese assicuratrici, anche attraverso i servizi online INPS nella sezione dedicata agli enti pagatori. La sede INPS comunica all’azienda l’importo della provvista dal giorno 10; il versamento deve essere accreditato entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce l’erogazione, con causale specifica, e la sede deve registrare in procedura la conferma del versamento entro il giorno 16.

Cumulo con redditi da lavoro e obblighi del beneficiario

L’articolo 11 del Regolamento disciplina incompatibilità e limiti di cumulo con redditi da lavoro eventualmente percepiti durante il godimento dell’assegno. L’assegno è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività svolta in concorrenza con il datore di lavoro originario; in questi casi l’erogazione dell’assegno e il versamento della contribuzione correlata sono sospesi. Per le attività non in concorrenza, dal 1° gennaio 2009 opera la totale cumulabilità, senza trattenute per cumulo. Il beneficiario che intraprenda un nuovo rapporto di lavoro, a qualunque titolo, deve comunicarlo tempestivamente sia al Fondo, tramite la sede INPS, sia all’azienda esodante, indicando datore di lavoro, periodo e redditi; in caso di omissione perde il diritto alla prestazione, deve restituire le somme indebitamente percepite con interessi e rivalutazione e perde la contribuzione correlata. La decisione è rimessa al Comitato amministratore.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile è istituita la Gestione IS – Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale delle imprese assicuratrici – con la contabilità separata ISR. La circolare elenca i conti di nuova istituzione per il contributo straordinario, la contribuzione correlata, gli oneri per gli assegni, i pagamenti, i riaccrediti, i recuperi di indebiti, le trattenute per divieto di cumulo e la ripresa in carico nel nuovo esercizio. Le istruzioni contabili per l’assegno erogato in unica soluzione saranno fornite con successiva comunicazione al rilascio della relativa procedura di liquidazione.

Punti principali

Quadro normativo e istituzione del Fondo

Il Fondo nasce in attuazione dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996 e del decreto ministeriale n. 477/1997, che demandano alla contrattazione collettiva la definizione di Fondi di settore finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali. Per il settore assicurativo, gli accordi del 2007 e del 2009 tra ANIA e le organizzazioni sindacali hanno portato all’istituzione del Fondo di solidarietà presso l’INPS. Il decreto interministeriale n. 33 del 21 gennaio 2011 ha formalmente istituito il Fondo e approvato il relativo Regolamento.

Finalità e platea dei destinatari

Il Fondo interviene in via straordinaria per i lavoratori delle imprese assicuratrici soggette al contratto collettivo nazionale di settore, con esclusione dei dirigenti, dei portieri, del personale ausiliario con prestazioni occasionali o saltuarie e del personale dipendente da imprese che hanno invocato l’articolo 2 dello statuto ANIA. La misura è destinata ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, crisi o riorganizzazione aziendale, mediante assegni straordinari finalizzati al sostegno del reddito fino alla maturazione dei requisiti pensionistici.

Requisiti per l’accesso e durata della prestazione

L’assegno straordinario è erogato su richiesta del datore di lavoro, per tredici mensilità, dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto fino al mese precedente la pensione INPS, entro un massimo di 60 mesi. Il diritto è subordinato al perfezionamento, alla scadenza dell’assegno, dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente per la pensione. Non è accoglibile la domanda se il lavoratore è già titolare di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità quando l’assegno sia finalizzato alla pensione di anzianità/anticipata.

Adempimenti delle aziende e delle sedi INPS

L’accesso è subordinato alle procedure preventive contrattuali e/o di legge per la riduzione dell’occupazione o per l’esodo volontario, che devono concludersi con un accordo sottoscritto dalle parti sociali. L’azienda presenta alla sede INPS competente il progetto o l’accordo sindacale, indica la sede di versamento del contributo straordinario e trasmette l’Allegato 1 alla sede che ha in carico la posizione aziendale. La sede INPS verifica l’iscrizione al Fondo o il codice di autorizzazione 2V, informa la Direzione centrale pensioni, che trasmette l’accordo al Comitato amministratore per l’approvazione del piano di esodo e attribuisce il codice identificativo all’azienda.

Domanda, accertamento del diritto e termini temporali

Le domande possono essere presentate entro 10 anni dall’entrata in vigore del decreto, cioè entro il 14 aprile 2021; il periodo di possibile erogazione va dal 1° maggio 2011 al 1° aprile 2021. La domanda, sottoscritta da lavoratore e datore di lavoro, va presentata dall’azienda esodante alla sede INPS della residenza del lavoratore. L’accertamento del diritto considera anche contributi esteri in Paesi UE/SEE, Svizzera e Paesi con convenzioni bilaterali, nonché contributi nelle gestioni dei lavoratori autonomi INPS, computando una sola volta i periodi sovrapposti. La sede INPS verifica i requisiti al momento della domanda e segnala eventuali difformità rispetto agli accertamenti aziendali.

Salvaguardia e scadenza del Fondo

Il Regolamento prevede una salvaguardia: se interventi normativi innalzano i requisiti pensionistici, per i titolari di assegno straordinario può essere prorogata l’erogazione oltre i 60 mesi, fino alla maturazione dei nuovi requisiti. Il Fondo scade il 14 aprile 2021, come previsto dall’articolo 13 del Regolamento.

Liquidazione, calcolo e caratteristiche dell’assegno

Gli assegni sono liquidati dalla sede INPS competente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto e sono identificati con categoria numerica 029 e categoria alfabetica VOESO. Il calcolo segue le modalità della pensione teoricamente spettante al momento dell’accesso, con aggiunta dei periodi coperti da contribuzione correlata. La circolare distingue il caso di pensione anticipata prima di quella di vecchiaia e viceversa, sempre tenendo conto della maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante e delle ritenute di legge. Gli assegni non sono soggetti a contributo ex ONPI, non beneficiano di perequazione automatica, trattamenti di famiglia, interessi legali o rivalutazione monetaria; sono soggetti solo a specifiche trattenute e sono prestazioni dirette non reversibili, mentre in caso di decesso ai superstiti spetta la pensione indiretta con la contribuzione correlata.

Erogazione, soluzione unica, tassazione e contribuzione sindacale

Il pagamento avviene in 13 mensilità, in rate mensili anticipate esigibili il primo giorno bancabile del mese. A seguito della liquidazione, l’interessato riceve comunicazione con i dati di pagamento e la data di scadenza dell’assegno; entro il mese di scadenza deve presentare domanda di pensione, non essendo prevista la trasformazione automatica. Su richiesta del lavoratore l’assegno può essere erogato in unica soluzione, pari al 65% dell’importo complessivo attualizzato: in tal caso non è dovuta la contribuzione correlata e si applica la tassazione separata con aliquota TFR. Per l’erogazione rateale si applica invece la tassazione ordinaria, con detrazione per lavoro dipendente d’ufficio e detrazioni per familiari a carico su richiesta. È inoltre prevista, previa convenzione INPS-OO.SS., la possibilità di continuare il versamento dei contributi sindacali.

Contributo straordinario, finanziamento e versamenti mensili

Il finanziamento degli assegni è assicurato dal contributo straordinario a carico del datore di lavoro, commisurato al fabbisogno per assegni e contribuzione correlata. Ogni mese, il giorno 10, la procedura individua le prestazioni in essere e quantifica l’importo complessivo lordo dovuto dall’azienda per il mese successivo. L’importo è reso disponibile alla sede INPS e alle imprese tramite i servizi online INPS; l’accesso alle informazioni richiede PIN. La sede INPS comunica l’importo alla azienda dal giorno 10; il versamento deve avvenire entro il giorno 15 del mese precedente a quello di riferimento, con causale specifica, e la sede conferma l’avvenuto versamento entro il giorno 16.

Cumulo con redditi da lavoro e obblighi di comunicazione

L’articolo 11 del Regolamento disciplina incompatibilità e limiti di cumulo. L’assegno è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività in concorrenza con il datore di lavoro originario: in tali casi l’erogazione e la contribuzione correlata sono sospese. Per attività non in concorrenza, dal 1° gennaio 2009 opera la totale cumulabilità, senza trattenuta per cumulo. Il beneficiario che inizi una nuova attività lavorativa deve comunicarlo tempestivamente sia al Fondo, tramite la sede INPS, sia all’azienda esodante, indicando nuovo datore, periodo e redditi; in caso di omissione perde il diritto alla prestazione, deve restituire le somme percepite con interessi e rivalutazione e perde la contribuzione correlata, con decisione del Comitato amministratore.

Istruzioni contabili

Per la gestione contabile è istituita la Gestione IS e, al suo interno, la contabilità separata ISR. Sono indicati i conti di imputazione per contributo straordinario, contribuzione correlata, oneri per assegni, pagamenti, riaccrediti, recuperi di indebiti, trattenute per divieto di cumulo e ripresa in carico nel nuovo esercizio. La circolare rinvia all’allegato n. 6 per l’elenco dei conti di nuova istituzione e precisa che le istruzioni contabili dell’assegno in unica soluzione saranno fornite con il rilascio della procedura di liquidazione.

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