Cassazione Penale, Ordinanza n. 38370/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che non sarebbero state acquisite alcune integrazioni istruttorie e probatorie che, a suo avviso, avrebbero potuto condurre a un esito diverso. Ha sostenuto che, essendo stato rinvenuto dalle forze dell'ordine nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui era ristretto agli arresti domiciliari, vi sarebbero stati i presupposti per qualificare il fatto come particolarmente lieve. La Corte ha però rilevato che, se il ricorso intendeva contestare il giudizio di responsabilità, le deduzioni erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva escluso come verosimile la tesi difensiva secondo cui l'imputato si sarebbe allontanato per accudire i cani; in ogni caso, tale spiegazione non avrebbe escluso la configurabilità del reato. È stata inoltre censurata l'istanza implicita di applicazione dell'art. 131-bis c.p., già motivatamente esclusa nei precedenti gradi per difetto della non abitualità, dato il rilevante numero di precedenti penali, tra cui cinque condanne definitive per evasione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generiche le doglianze e non confrontate con la motivazione della sentenza di primo grado, in un quadro di doppia conforme. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. per difetto del requisito della non abitualità, desunto dai numerosi precedenti dell'imputato, inclusi diversi precedenti specifici per evasione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa per difetto del requisito della non abitualità, in presenza di numerosi precedenti penali e di più condanne definitive per evasione.
art. 385 c.p.
Il fatto contestato integra il reato di evasione, in relazione all'allontanamento dalla detenzione domiciliare.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che censura la motivazione della sentenza di merito è inammissibile quando si risolve in deduzioni generiche o non si confronta specificamente con la ratio decidendi della decisione impugnata.
- In presenza di doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado si saldano in un unico corpo motivazionale, sicché il ricorso deve confrontarsi con entrambe le decisioni e non può limitarsi a riproporre la tesi difensiva già disattesa.
- L'eventuale giustificazione dell'allontanamento dal luogo di detenzione deve essere idonea a incidere sulla configurabilità del reato; spiegazioni non credibili o comunque non decisive non elidono la responsabilità per evasione.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede anche l'assenza di abitualità, requisito incompatibile con una pluralità significativa di precedenti penali e, a maggior ragione, con reiterate condanne per il medesimo tipo di reato.
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