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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/626

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431

Normativa europea32018R0626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta le regole pratiche e documentali per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio UE. Precisa contenuto della domanda, rappresentazione dei segni, pubblicazioni, certificati, divisioni, trasferimenti, rinunce, regolamenti d'uso dei marchi collettivi e di certificazione, nonché costi recuperabili nei procedimenti dinanzi all'EUIPO. Regola inoltre gli scambi informativi con gli Stati membri, le traduzioni e le principali procedure relative alla registrazione internazionale dei marchi e alla loro trasformazione.

Modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea, con disciplina operativa di domanda, registrazione, trasferimento, rinuncia, marchi collettivi e di certificazione, spese, pubblicazioni, cooperazione, trasformazione e procedura internazionale.

Ambito di applicazione

Si applica alle procedure dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) relative ai marchi dell'Unione europea: domande di marchio UE, registrazioni, modifiche, trasferimenti, rinunce, marchi collettivi UE e marchi di certificazione UE, procedimenti di opposizione/decadenza/nullità per quanto rileva ai fini delle spese e dell'organizzazione interna, nonché alle procedure connesse alla registrazione internazionale dei marchi nella misura in cui designino l'Unione europea o siano trasformate in domande o registrazioni UE o nazionali. Ha efficacia diretta negli Stati membri; varie disposizioni non si applicano agli atti o procedimenti presentati/praticati prima del 1º ottobre 2017, secondo le eccezioni dell'articolo 39. Sono escluse/limitata applicazione le procedure già pendenti soggette al regime transitorio dell'abrogato regolamento (CE) n. 2868/95.

Modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 completa il quadro del marchio UE fissando regole operative su contenuto delle domande, rappresentazione dei segni, pubblicità, divisioni, trasferimenti, rinunce, marchi collettivi e di certificazione, spese, cooperazione amministrativa, trasformazione e raccordo con il sistema di Madrid. L'obiettivo dichiarato nei considerando è quello di garantire certezza del diritto, semplificazione procedurale, efficienza amministrativa e adeguamento alle nuove modalità tecniche di rappresentazione dei marchi.

Ambito e finalità

Il regolamento si applica ai procedimenti dinanzi all'EUIPO relativi ai marchi dell'Unione europea e, per i profili espressamente indicati, alle procedure connesse alla registrazione internazionale dei marchi che designano l'Unione. La normativa sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 e introduce un rinvio aggiornato al regolamento (UE) 2017/1001, in coerenza con la codificazione dell'atto di base.

Domanda di marchio UE

La domanda deve contenere gli elementi essenziali previsti dall'articolo 2: richiesta di registrazione, dati del richiedente e dell'eventuale rappresentante, elenco dei prodotti o servizi, rappresentazione del marchio, priorità, priorità di esposizione, preesistenza, eventuale qualificazione come marchio collettivo o di certificazione, indicazione delle lingue, firma e, se del caso, richiesta di relazione di ricerca. Può inoltre contenere una rivendicazione di carattere distintivo acquisito mediante uso e, per i marchi collettivi o di certificazione, il regolamento d'uso; se più soggetti presentano la domanda, è possibile designare un rappresentante comune.

Rappresentazione del marchio

L'articolo 3 recepisce l'abbandono dell'obbligo di rappresentazione grafica e richiede una rappresentazione idonea a essere riprodotta nel registro in forma chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettiva. La rappresentazione definisce l'oggetto della registrazione e, se accompagnata da descrizione, questa non può ampliarne la portata. Sono dettagliate le modalità per i diversi tipi di marchio: denominativi, figurativi, di forma, di posizione, a motivo ripetuto, di colore, sonori, di movimento, multimediali e olografici. Per i file elettronici i formati e le specifiche sono definiti dal direttore esecutivo dell'Ufficio.

Priorità, priorità di esposizione e preesistenza

Per la priorità di una domanda anteriore il richiedente deve, entro tre mesi dal deposito, indicare il numero di fascicolo e produrre copia della domanda anteriore; se necessario, l'Ufficio può richiedere traduzione. La priorità di esposizione richiede un certificato rilasciato dall'autorità dell'esposizione entro tre mesi, attestante l'uso del marchio, le date rilevanti e una descrizione certificata dell'uso. La preesistenza di un marchio anteriore registrato va documentata con copia della registrazione entro tre mesi dalla ricezione della rivendicazione da parte dell'Ufficio.

Pubblicazione, divisione e certificato di registrazione

La pubblicazione della domanda deve contenere i principali dati identificativi, la rappresentazione del segno, l'elenco dei prodotti/servizi classificati secondo Nizza, le rivendicazioni e le eventuali qualificazioni speciali; se la rappresentazione è in formato elettronico, essa è accessibile mediante link. La divisione della domanda e della registrazione comporta la creazione di fascicoli separati, l'assegnazione di nuovi numeri e la pubblicazione delle informazioni pertinenti. Il certificato di registrazione deve contenere le iscrizioni nel registro e la relativa attestazione, con collegamento elettronico alla rappresentazione quando pertinente.

Modifiche, trasferimenti e rinuncia

Le richieste di modifica della registrazione o del nome/indirizzo devono riportare il numero di registrazione o di domanda e i dati aggiornati. Per i trasferimenti occorrono i dati del nuovo titolare, l'indicazione dei prodotti/servizi interessati se il trasferimento è parziale e documenti idonei a provarne la validità; il regolamento ammette diverse forme di prova del consenso delle parti. Nei trasferimenti parziali il richiedente deve distribuire i prodotti/servizi in modo da evitare sovrapposizioni tra registrazione originaria e nuova posizione. La rinuncia può essere totale o parziale e, se esistono diritti di terzi annotati, il consenso può essere provato con una dichiarazione firmata dal titolare del diritto o dal suo rappresentante.

Marchi collettivi e marchi di certificazione

Il regolamento d'uso dei marchi collettivi UE deve disciplinare identità del richiedente, scopo dell'associazione o dell'ente pubblico, organi rappresentativi, condizioni di ammissione dei membri, soggetti autorizzati all'uso, condizioni d'uso e sanzioni, nonché i prodotti o servizi coperti. Per i marchi di certificazione UE il regolamento d'uso deve invece descrivere le caratteristiche da certificare, i criteri di utilizzo, i soggetti autorizzati e i meccanismi di verifica e sorveglianza. In entrambi i casi si tratta di un contenuto minimo finalizzato a garantire trasparenza e certezza del diritto.

Spese, pubblicazioni e cooperazione amministrativa

L'articolo 18 quantifica gli importi massimi recuperabili dalla parte soccombente, distinguendo tra spese di viaggio, soggiorno e rappresentanza, con importi fissi per opposizione, decadenza/nullità e ricorso, aumentabili in presenza di udienza orale. Il regolamento disciplina inoltre la data rilevante delle pubblicazioni nel Bollettino dei marchi dell'UE e consente la diffusione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Sul piano cooperativo, EUIPO, uffici nazionali e autorità giudiziarie si scambiano informazioni e fascicoli nel rispetto delle limitazioni di consultazione previste dal regolamento (UE) 2017/1001, senza tasse e con spese a carico dell'autorità comunicante.

Regime linguistico

I documenti giustificativi possono essere prodotti in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione, salvo diversa previsione; tuttavia l'Ufficio può chiedere la traduzione nella lingua procedurale. La traduzione deve riprodurre struttura e contenuto del documento originario, potendo limitarsi alle sole sezioni pertinenti se la parte lo ha indicato. Se la traduzione o l'eventuale certificato di conformità non sono depositati tempestivamente, il documento è considerato non ricevuto. In via presuntiva, la traduzione si considera conforme all'originale salvo prova contraria.

Organizzazione interna dell'EUIPO

Alcune decisioni procedurali delle divisioni di opposizione e di annullamento possono essere adottate da un solo membro, in particolare quelle relative a spese, chiusura del procedimento, irricevibilità anticipata, sospensione e riunione o separazione di opposizioni multiple. La scelta risponde a esigenze di efficienza organizzativa.

Registrazione internazionale dei marchi e trasformazioni

La parte più tecnica del regolamento disciplina i rapporti con il sistema di Madrid: moduli da utilizzare, notifiche all'Ufficio internazionale in caso di fatti o decisioni che incidono sulla base della registrazione internazionale, notifiche di rifiuto provvisorio d'ufficio, concessione o rifiuto definitivo, declaratoria di inefficacia, preesistenza e trasformazioni. Sono previsti termini, contenuti minimi delle notifiche e regole per l'estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale. Le istanze di trasformazione in domanda nazionale o in domanda UE devono contenere dati specifici sulla registrazione internazionale, sulle date rilevanti, sull'eventuale priorità e sulla preesistenza, oltre agli elementi richiesti per la domanda UE quando la trasformazione avvenga verso il sistema unionale.

Disposizioni finali e regime transitorio

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica con effetto generale, ma con numerose esclusioni per gli atti e i procedimenti presentati prima del 1º ottobre 2017. Restano inoltre disciplinati dal regolamento (CE) n. 2868/95 i procedimenti in corso nei casi transitori. È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431.

Disposizioni principali

Oggetto e struttura delle norme di esecuzione

L'articolo 1 elenca in modo analitico le materie disciplinate: contenuto della domanda di marchio UE, documentazione per priorità e preesistenza, pubblicazione della domanda, divisione di domande e registrazioni, certificato di registrazione, modifiche e cambiamenti di nome/indirizzo, trasferimenti anche parziali, rinuncia, contenuto dei regolamenti d'uso dei marchi collettivi e di certificazione, importi massimi delle spese recuperabili, pubblicazioni ufficiali, cooperazione amministrativa, trasformazione in marchi nazionali e regole sulle traduzioni, decisioni monocratiche e procedure sulla registrazione internazionale dei marchi.

Contenuto della domanda di marchio UE e opzioni accessorie

L'articolo 2 elenca gli elementi obbligatori della domanda: richiesta di registrazione, dati del richiedente e dello Stato di domicilio/sede/stabilimento, elenco di prodotti o servizi, rappresentazione del marchio, dati del rappresentante, eventuali rivendicazioni di priorità, priorità di esposizione e preesistenza, indicazione di marchio collettivo o di certificazione, lingue, firma e, se richiesta, relazione di ricerca. Prevede inoltre la possibile rivendicazione dell'acquisizione di carattere distintivo per uso, il deposito facoltativo del regolamento d'uso per marchi collettivi o di certificazione e la designazione di un rappresentante comune in caso di più richiedenti.

Rappresentazione del marchio e requisiti tecnici

L'articolo 3 consente la rappresentazione in qualsiasi forma idonea, mediante tecnologia generalmente disponibile, purché chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettiva. Stabilisce che la rappresentazione definisce l'oggetto della registrazione e disciplina in dettaglio le modalità di rappresentazione per marchi denominativi, figurativi, di forma, di posizione, a motivo ripetuto, di colore, sonori, di movimento, multimediali e olografici. Per le rappresentazioni elettroniche rinvia ai formati e alle specifiche tecniche fissati dal direttore esecutivo dell'Ufficio; prevede inoltre regole dimensionali e qualitative per i supporti non elettronici e chiarisce che il deposito di campioni o facsimili non è sufficiente.

Priorità, priorità di esposizione e preesistenza

Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano la prova documentale delle rivendicazioni: entro tre mesi dal deposito va indicato il numero di fascicolo e depositata copia della domanda anteriore; se necessario l'Ufficio può chiedere la traduzione. La priorità di esposizione richiede un certificato dell'autorità competente dell'esposizione, anch'esso entro tre mesi. La preesistenza di un marchio anteriore registrato va comprovata con copia della registrazione entro tre mesi dalla ricezione della rivendicazione da parte dell'Ufficio.

Pubblicazione della domanda e domanda divisionale

L'articolo 7 specifica il contenuto della pubblicazione: dati del richiedente e dell'eventuale rappresentante, rappresentazione del marchio accessibile anche mediante link se depositata in formato elettronico, elenco dei prodotti/servizi per classi di Nizza, data di deposito e numero di fascicolo, eventuali priorità, priorità di esposizione, preesistenza, rivendicazione di carattere distintivo acquisito, indicazione di marchio collettivo o di certificazione, lingue e indicazione di trasformazione da registrazione internazionale. L'articolo 8 disciplina la divisione della domanda: contenuto minimo della dichiarazione, apertura di un fascicolo separato per ciascuna domanda divisionale e nuova numerazione; la pubblicazione segue le stesse regole dell'articolo 7.

Certificato di registrazione, modifiche e divisione della registrazione

L'articolo 9 prevede che il certificato di registrazione contenga le iscrizioni nel registro e la loro attestazione, con link alla rappresentazione elettronica se del caso. Gli articoli 10, 11 e 12 disciplinano rispettivamente la modifica della rappresentazione della registrazione, la divisione di una registrazione e la modifica del nome o dell'indirizzo del titolare o del richiedente, indicando i dati da inserire nelle richieste e l'obbligo per l'Ufficio di creare fascicoli separati e assegnare nuovi numeri alle registrazioni o domande divise.

Trasferimento e trasferimento parziale

L'articolo 13 stabilisce il contenuto della domanda di registrazione del trasferimento: dati della registrazione, nuovo titolare, prodotti/servizi coinvolti se il trasferimento è parziale, prove documentali del trasferimento e, se del caso, i dati del rappresentante del nuovo titolare. L'articolo 14 disciplina il trattamento del trasferimento parziale, imponendo una ripartizione dei prodotti/servizi senza sovrapposizioni, l'apertura di un fascicolo separato e l'assegnazione di un nuovo numero di registrazione o di domanda.

Rinuncia totale o parziale e consenso dei terzi

L'articolo 15 richiede che la dichiarazione di rinuncia indichi il numero di registrazione, i dati del titolare e, in caso di rinuncia parziale, i prodotti o servizi che restano registrati. Se esistono diritti di terzi annotati nel registro, il loro consenso può essere provato con una semplice dichiarazione firmata dal titolare del diritto o dal suo rappresentante.

Marchi collettivi UE e marchi di certificazione UE

Gli articoli 16 e 17 fissano il contenuto minimo dei regolamenti d'uso. Per i marchi collettivi UE sono richiesti: nome del richiedente, scopo dell'associazione o dell'ente pubblico, organi di rappresentanza, condizioni di ammissione dei membri, rappresentazione del marchio, soggetti autorizzati all'uso, condizioni d'uso e sanzioni, prodotti o servizi coperti e, se del caso, autorizzazioni particolari. Per i marchi di certificazione UE il regolamento d'uso deve indicare nome del richiedente, dichiarazione di possesso delle condizioni dell'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, rappresentazione, prodotti/servizi, caratteristiche certificate, condizioni d'uso e sanzioni, soggetti autorizzati e modalità di verifica e sorveglianza.

Spese recuperabili e limiti massimi

L'articolo 18 fissa i massimi delle spese rifondibili dalla parte soccombente: spese di viaggio e soggiorno per una persona della parte vincente non rappresentata, spese di viaggio dei rappresentanti e spese di rappresentanza nei procedimenti di opposizione (300 EUR), decadenza o nullità (450 EUR) e ricorso (550 EUR), con aumento di 400 EUR se si è tenuta una procedura orale. Vengono previsti limiti nel caso di pluralità di parti e il principio per cui non sono recuperabili spese diverse da quelle espressamente indicate.

Pubblicazioni ufficiali e diffusione elettronica

L'articolo 19 precisa che la data di pubblicazione dei dati nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea è quella riportata sul Bollettino stesso; consente che le iscrizioni di registrazione riproducano per rinvio i dati della pubblicazione della domanda se non vi sono variazioni; autorizza inoltre l'Ufficio a mettere a disposizione le edizioni della propria Gazzetta ufficiale con strumenti elettronici.

Cooperazione amministrativa e consultazione dei fascicoli

Gli articoli 20 e 21 disciplinano lo scambio di informazioni tra EUIPO, uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, Ufficio del Benelux, tribunali e altre autorità competenti. Le comunicazioni avvengono su richiesta, a spese dell'autorità che le effettua e senza tasse. La consultazione dei fascicoli può avvenire su originale, copia o supporto tecnico; le autorità che ricevono i fascicoli devono rispettare le limitazioni alla consultazione previste dall'articolo 114 del regolamento (UE) 2017/1001.

Trasformazione in domande o registrazioni nazionali

L'articolo 22 disciplina il contenuto dell'istanza di trasformazione di una domanda o registrazione UE in domanda nazionale, indicando dati del richiedente, numeri di domanda/registrazione, motivo della trasformazione, Stati membri richiesti, eventuale limitazione a singoli prodotti o servizi e, se la trasformazione deriva da decisione definitiva di un tribunale dei marchi UE, copia della decisione e relativa data. L'articolo 23 regola il contenuto della pubblicazione dell'istanza.

Regime linguistico e traduzioni

Gli articoli 24, 25 e 26 consentono il deposito dei documenti giustificativi in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione, salvo diversamente previsto, con possibile richiesta di traduzione nella lingua procedurale. La traduzione deve identificare il documento e riprodurne struttura e contenuto, potendo limitarsi alle sole sezioni rilevanti. In difetto di traduzione tempestiva o del certificato richiesto, il documento si considera non ricevuto; l'Ufficio presume la corrispondenza della traduzione all'originale salvo prova contraria, ma può esigere un certificato di conformità.

Decisioni monocratiche nelle divisioni di opposizione e annullamento

L'articolo 27 elenca le decisioni che possono essere adottate da un solo membro della divisione di opposizione o di annullamento: ripartizione delle spese, fissazione degli importi da rimborsare, chiusura del procedimento, irricevibilità di un'opposizione prima del termine, sospensione del procedimento e riunione o separazione di opposizioni multiple.

Procedure internazionali di Madrid: moduli, notifiche e trasformazioni

Gli articoli 28-36 coordinano il regolamento con il protocollo di Madrid. L'Ufficio mette a disposizione moduli conformi a quelli internazionali per la domanda internazionale e per l'estensione territoriale successiva. Sono disciplinate le notifiche all'Ufficio internazionale di fatti e decisioni che incidono sulla base della registrazione internazionale, con termini di cinque anni e contenuto minimo delle comunicazioni; la registrazione internazionale può essere interessata anche da notifiche di rifiuto provvisorio d'ufficio, concessione definitiva o rifiuto, declaratoria di inefficacia, rivendicazione di preesistenza e trasformazione in domanda nazionale, designazione di Stati membri o trasformazione in domanda UE. Per la trasformazione è richiesto un contenuto documentale specifico, compresi dati sulla registrazione internazionale, date rilevanti, priorità e, se necessario, copia della decisione che ha fatto cessare gli effetti della registrazione internazionale.

Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in vigore

L'articolo 37 mantiene l'applicazione del regolamento (CE) n. 2868/95 ai procedimenti in corso nei casi residui non coperti dal nuovo regime. L'articolo 38 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431. L'articolo 39 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l'applicazione immediata con numerose eccezioni, in particolare per gli atti e procedimenti anteriori al 1º ottobre 2017 in materia di domande, registrazioni, divisioni, trasferimenti, rinunce, marchi collettivi e di certificazione, spese, pubblicazioni, cooperazione, trasformazioni, traduzioni, decisioni e procedure internazionali.

Come è indicizzato

Materiemarchiproprietà intellettualeprocedimento amministrativocooperazione amministrativadiritto internazionale dei marchi

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