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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12438/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflittagli in primo grado. Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando il difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento, cioè la mancata verifica di eventuali cause che avrebbero dovuto condurre all'immediata declaratoria liberatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non sia tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, poiché la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati. È stato inoltre ribadito che il ricorso per cassazione contro tale sentenza è ammissibile solo se investe la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto all'accordo. Poiché il ricorso non rientrava in tali ipotesi, è stata applicata la sanzione di inammissibilità con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il patteggiamento in appello; una volta rinunciati i motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia e non richiede motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    dedotto come parametro di legittimità per lamentare la violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p., ma ritenuto non idoneo a fondare un ricorso ammissibile nel caso di specie.

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte afferma che, nel rito ex art. 599-bis c.p.p., non occorre motivare espressamente sul mancato proscioglimento per cause di immediata evidenza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato quale disposizione violata per la proposizione di un ricorso non consentito contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 599-bis c.p.p.

    consente la definizione concordata della pena in appello, con limiti all'impugnazione successiva.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado, quando accoglie la richiesta concordata, non è tenuto a una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'inesistenza di nullità assolute o inutilizzabilità, se l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello.
  • Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile soltanto per vizi relativi alla formazione del consenso dell'imputato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo raggiunto.
  • Quando il ricorso introduce censure estranee ai limiti imposti dal rito concordato in appello, deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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