Sentenza del 20/06/2019 n. 16542 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego del rimborso IVA richiesto dalla società ai sensi dell'art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle entrate sosteneva che il rimborso non spettasse perché la società aveva effettuato in Italia operazioni attive consistenti nella concessione ai clienti del diritto di utilizzare piazzole di campeggio, oltre alla fornitura di attrezzature e assistenza in loco. La società sosteneva invece che tali attività fossero soltanto accessorie rispetto a un servizio turistico unitario, principalmente organizzato e svolto nei Paesi Bassi, e che quindi non costituissero operazioni territorialmente rilevanti in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che le prestazioni relative alle piazzole di campeggio costituissero servizi relativi a beni immobili situati in Italia. Per tali prestazioni il luogo di imposizione è determinato esclusivamente dalla localizzazione dell'immobile, senza che rilevi la prevalenza economica o organizzativa delle attività svolte nei Paesi Bassi. La Corte ha quindi cassato la sentenza favorevole alla società e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso originario della contribuente contro il diniego di rimborso IVA. Il secondo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito; il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato inammissibile. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 38-ter
I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione Europea [...] che non hanno effettuato operazioni in Italia [...] possono ottenere [...] il rimborso dell'imposta.
Il rimborso IVA ai soggetti non residenti presuppone, in linea generale, che questi non abbiano effettuato operazioni attive in Italia, salvo le specifiche eccezioni previste dalla norma. La società non aveva tale requisito perché aveva svolto prestazioni territorialmente rilevanti in Italia.
D.P.R. n. 633/1972, art. 7, comma 4, lett. a), nel testo applicabile ratione temporis
Le prestazioni di servizi relativi a beni immobili [...] si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso.
Per i servizi relativi a beni immobili prevale il criterio speciale della localizzazione dell'immobile. Pertanto, se l'immobile è in Italia, la prestazione è territorialmente italiana, anche se il prestatore è residente all'estero o svolge altre attività in un diverso Stato.
Direttiva 77/388/CEE, art. 9, paragrafo 2, lett. a)
Il luogo delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile [...] è quello dove il bene è situato.
La disciplina unionale considera la posizione dell'immobile un criterio esclusivo di collegamento per individuare il luogo della prestazione, senza necessità di valutare dove si trovi la sede del prestatore o dove siano svolte le attività organizzative.
Direttiva 2006/112/CE
La Corte rileva che la disciplina sulla territorialità dei servizi immobiliari è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla precedente direttiva, confermando il criterio della localizzazione dell'immobile.
D.Lgs. n. 18/2010, art. 1, che ha introdotto l'art. 7-quater del D.P.R. n. 633/1972
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato [...] le prestazioni di servizi relativi a beni immobili [...] quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato.
L'inclusione espressa della fornitura di alloggi in campeggi e della concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili è stata ritenuta esemplificativa e non innovativa: essa chiarisce una regola già ricavabile dalla disciplina precedente.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
La società, quale ricorrente incidentale, è stata assoggettata al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto in caso di inammissibilità del ricorso incidentale.
Massime di principio
- Ai fini della territorialità IVA, le prestazioni relative a beni immobili sono soggette a una regola speciale: conta il luogo in cui si trova l'immobile, non la sede del prestatore né il luogo in cui vengono svolte le attività amministrative o organizzative.
- La concessione dell'uso di piazzole attrezzate, terreni destinati al campeggio o altri spazi immobiliari può costituire una prestazione relativa a un bene immobile, anche se inserita in un servizio turistico più ampio.
- Quando una prestazione complessa comprende elementi svolti in più Stati, la valutazione unitaria dell'operazione non può neutralizzare il criterio speciale previsto per i servizi immobiliari.
- La prevalenza economica o organizzativa delle attività svolte all'estero può essere irrilevante se esiste una prestazione autonoma o comunque qualificabile come servizio relativo a un immobile situato in Italia.
- Un soggetto non residente non può ottenere il rimborso IVA previsto per chi non effettua operazioni attive in Italia se, nel periodo considerato, ha reso in Italia servizi immobiliari territorialmente rilevanti, salvo specifiche eccezioni normative.
- L'elencazione successivamente introdotta per alloggi alberghieri, campeggi e concessioni di diritti immobiliari può avere funzione chiarificatrice e non necessariamente modificare la disciplina già applicabile in precedenza.
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