Cassazione Penale, Sentenza n. 11069/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila (che aveva confermato la condanna del Tribunale di Pescara del 01/04/2021) per il reato di furto aggravato commesso il 30/09/2016. Il ricorso si fondava su cinque motivi: 1) carenza di motivazione (in particolare rispetto al primo motivo); 2) travisamento della testimonianza di un operante di polizia giudiziaria; 3) inosservanza dell'art. 195 cod. proc. pen.; 4) carenza di motivazione in relazione all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; 5) carenza di motivazione in relazione alla richiesta di dichiarare intervenuta la prescrizione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rilevato d'ufficio che prima della pronuncia impugnata (sentenza del 23/05/2024) era intervenuta la causa estintiva del reato per prescrizione, maturata il 30/03/2024. Per il consolidato orientamento giurisprudenziale, la sussistenza di una causa estintiva rende superfluo esaminare nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata; non ricorrevano poi le condizioni per pronunciare un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (decisione resa il 12/12/2024).
Norme richiamate
art. 129, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il principio secondo cui, una volta accertata l'intervenuta causa estintiva del reato (art. 129, comma 1), non rilevano più questioni di nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata; l'assoluzione diretta ex art. 129, comma 2, è possibile solo quando dalla lettura degli atti emerga in modo evidente la necessità di assoluzione, condizione qui non soddisfatta.
Richiamato come doglianza dal ricorrente (presunta inosservanza), ma la Corte non ha affrontato la questione nel merito perché l'intervenuta prescrizione ha reso irrilevante l'esame di tale vizio processuale.
La dedotta carenza di motivazione in relazione all'applicazione dell'attenuante non è stata valutata nel merito dalla Corte, atteso che la prescrizione ha estinto il reato e reso superfluo l'esame delle allegazioni sulle circostanze attenuanti.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della pronuncia impugnata, la Corte di legittimità può dichiarare estinto il reato e annullare la sentenza senza rinvio, rendendo irrilevanti i vizi di motivazione e le nullità dedotte.
- La presenza di una causa estintiva rende superfluo l'approfondimento di altri motivi di ricorso: la tutela della legalità procedurale cede di fronte all'immediata applicabilità della causa estintiva.
- L'assoluzione diretta in sede di legittimità (art. 129, comma 2) è un rimedio eccezionale e può essere pronunciata solo se dalla lettura immediata degli atti emerge con chiarezza la necessità di assoluzione; in mancanza, si procede all'annullamento senza rinvio per prescrizione.
- In ipotesi analoghe la difesa dovrebbe verificare e contestare tempestivamente la decorrenza e gli eventuali eventi interruttivi della prescrizione, poiché la maturazione della prescrizione prima della pronuncia impugnata può determinare l'immediato successo del ricorso.
- Le deduzioni circa violazioni processuali o errori nella valutazione probatoria perdono efficacia pratica quando sia accertata una causa estintiva sopravvenuta; tuttavia rimane importante documentare tutte le eccezioni per il corretto inquadramento processuale.
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