Cassazione Penale, Sentenza n. 11357/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva: 1) assolto l'imputato dal capo relativo all'art. 73 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e 2) confermato la responsabilita per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) con rideterminazione della pena a sei mesi. Il ricorrente deduceva: (a) che la condotta era mera fuga e non resistenza, mancando prova di una guida concretamente pericolosa; (b) vizi nel trattamento sanzionatorio per l'applicazione della recidiva reiterata e per il giudizio di equivalenza sulle circostanze attenuanti generiche, in quanto la pretesa condanna nel quinquennio era in realta un decreto di sorveglianza speciale; inoltre, con motivo nuovo in cassazione, richiedeva l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. in ragione della sentenza della Corte Cost. n. 172/2025 che ha eliminato l'esclusione di applicabilita dell'istituto agli artt. 336 e 337 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo ritenendo corretta la valutazione di merito secondo cui la fuga dell'imputato, con accelerazione e guida ad alta velocita in ambito cittadino mettendo concretamente a rischio la pubblica incolumita (anche costringendo avventori di un bar a spostarsi), integra l'elemento materiale della violenza e quindi il reato di resistenza (art. 337 c.p.). Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente all'applicazione della recidiva reiterata: la Corte d'appello aveva erroneamente considerato rilevante un atto di applicazione della sorveglianza speciale (decreto) come se fosse una condanna nel quinquennio; si tratta invece di un trascendimento del dato di fatto e di omessa valutazione del motivo di appello. Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. a seguito della sentenza costituzionale n. 172/2025, la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo nuovo in cassazione (jus superveniens) ma ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuova decisione limitatamente ai profili della recidiva, del trattamento sanzionatorio e dell'applicazione dell'art. 131-bis, ritenendo che per questi punti siano necessari ulteriori accertamenti di merito. Il ricorso e inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 73 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Norma richiamata quale capo di imputazione (contestato e poi assolto in sede di appello). La Cassazione non sviluppa un'interpretazione sostanziale della norma nel testo esaminato, limitandosi a registrare l'assoluzione di merito.
art. 337 cod. pen.
Ritenuto integrato dalla condotta consistente nella fuga in auto per sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine quando la guida, accelerando e percorrendo vie cittadine ad alta velocita concreto pericolo per l'incolumita altrui, costituisce l'elemento materiale della violenza richiesto per la resistenza a pubblico ufficiale.
art. 131-bis cod. pen.
La disposizione, nella parte che originariamente escludeva la sua applicabilita agli artt. 336 e 337 c.p., e stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Cost. n. 172/2025; ne consegue che l'istituto di causa di non punibilita per la lieve entita puo astrattamente trovare applicazione anche ai reati di cui all'art. 337 c.p., fermo restando che la sua concreta applicazione richiede una valutazione di merito (art. 133 c.p.) sulle modalita della condotta, sul grado di colpevolezza, sull'entita del pericolo/danno e sull'assenza di abitualita della condotta.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio di riferimento per la determinazione della pena e per la verifica dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis: il giudice deve valutare modalita della condotta, grado di colpevolezza e entita del pericolo o del danno, nonche l'assenza di abitualita della condotta.
Sentenza Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016 (c.d. Tushaj)
Giurisprudenza costituzionale della Corte di cassazione secondo cui un mutamento normativo sostanziale favorevole (jus superveniens) puo essere fatto valere in cassazione anche per la prima volta, ma l'applicabilita dell'istituto favorevole in sede di legittimita esige che i presupposti siano immediatamente rilevabili dagli atti; altrimenti e necessario rinviare al giudice di merito per nuovi accertamenti.
Corte Cost. sentenza n. 172 del 2025
Dichiarata l'illegittimita costituzionale del terzo comma dell'art. 131-bis c.p. nella parte in cui escludeva l'applicabilita dell'istituto agli artt. 336 e 337 c.p.; tale declaratoria ha effettivamente esteso l'ambito di applicazione dell'art. 131-bis ai reati di resistenza e getta le basi per la prospettazione del mezzo di non punibilita anche in casi analoghi.
Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui costituisce elemento materiale della violenza la fuga in auto del soggetto che, per sottrarsi all'intervento delle forze dell'ordine, pone deliberatamente in pericolo l'incolumita altrui con condotta di guida pericolosa.
Massime di principio
- La fuga in veicolo finalizzata a sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine puo integrare il reato di resistenza (art. 337 c.p.) quando la condotta di guida sia concretamente pericolosa e abbia creato rischio rilevante per l'incolumita altrui; non e sufficiente la mera fuga se mancano elementi di pericolo concreto.
- In sede di cassazione la rinnovata valutazione dei fatti e possibile solo nei limiti del vizio di motivazione o del travisamento dei fatti; le valutazioni probatorie dei giudici di merito, coerenti e basate sugli atti, non sono facilmente riformabili.
- La qualifica e l'effetto della recidiva reiterata dipendono dalla effettiva esistenza di precedenti condanne nel quinquennio: atti amministrativi o decreti applicativi di misure di prevenzione (es. sorveglianza speciale) non vanno confusi con condanne penali e non sono rilevanti ai fini della recidiva.
- Le modifiche normative o le declaratorie di incostituzionalita che introducono regole sostanzialmente favorevoli (jus superveniens) possono essere prospettate anche con motivi nuovi in cassazione; tuttavia la loro applicazione immediata in sede di legittimita e ammissibile solo se i presupposti sono chiaramente verificabili dagli atti; altrimenti il procedimento va rinviato al merito per ulteriori accertamenti.
- Quando si chiede l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve, oltre a verificare la lieve entita del fatto, valutare i criteri di cui all'art. 133 c.p. (modalita della condotta, grado di colpevolezza, entita del pericolo/danno e assenza di abitualita ), fattori che spesso richiedono accertamenti di merito.
- Per impugnare con efficacia l'applicazione della recidiva e importante produrre e documentare il certificato del casellario giudiziale e ogni atto che dimostri la natura e la data delle pregresse vicende (distinguendo condanne definitive da provvedimenti di prevenzione), cosi da evitare travisamenti formali dei dati di fatto.
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