Cassazione Penale, Sentenza n. 13358/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Podestà aveva chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nel procedimento per rapina aggravata dal quale è stato poi definitivamente assolto. La Corte d'appello di Roma aveva respinto la domanda ritenendo ostativo all'indennizzo un comportamento gravemente colposo del Podestà, consistente in un presunto tentativo di fuga (avvenuto 44 giorni dopo la rapina) e in un tentativo di ostacolare l'identificazione, oltre al fatto che l'abbigliamento e il riconoscimento fotografico potevano far presumere la sua responsabilità. Il ricorrente ha censurato la decisione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., rilevando che era solo passeggero della motocicletta, che l'arma era in possesso di altra persona e che gli eventi indicati non hanno nesso causale con la misura custodiale disposta per la rapina.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, ha censurato la motivazione della Corte d'appello per carenza e illogicità, rilevando l'assenza di un accertamento di nesso eziologico tra le condotte contestate e l'adozione della misura cautelare, e l'uso di elementi congetturali. Ha inoltre precisato che, anche ammessa la rilevanza di un tentativo di fuga, questo non è connesso al reato che ha determinato la custodia cautelare e che la giurisprudenza esclude l'impedimento all'indennizzo per condotte riferite a reati diversi. Per questi motivi la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
L'indennizzo per ingiusta detenzione può essere escluso solo quando il comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato abbia dato causa o abbia concorso a dare causa alla privazione della libertà: è necessario il rapporto eziologico tra la condotta e la misura cautelare, valutato su dati di fatto certi.
Sez. U n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro, Rv. 203636)
Occorre che la decisione del giudice della riparazione sia basata su elementi 'accertati o non negati'; non è sufficiente motivazione fondata su congetture.
Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010 (Morra)
Non è ammessa una valutazione basata su dati congetturali o non definitivamente comprovati, sia quanto all'esistenza della condotta sia quanto al nesso causale con la misura.
Sez. 4, n. 10195 del 16/01/2020 (Cerutti, Rv. 278645 - 01)
La condotta ostativa all'indennizzo non può essere ravvisata per comportamenti colposi riferibili a reati diversi da quelli che hanno determinato la misura cautelare; manca così il nesso eziologico necessario.
Sez. 4, n. 2619 del 07/11/2018 (Ahmetovic, Rv. 276253 - 01)
Conferma il principio che condotte riferite a fatti diversi dal reato che ha determinato la custodia cautelare non possono legittimare la esclusione dell'indennizzo.
Massime di principio
- L'esclusione dell'indennizzo ex art. 314 c.p.p. richiede dolo o colpa grave che abbiano effettivamente dato causa o concorso a dare causa alla misura custodiale: è imprescindibile il rapporto di causalità tra condotta e misura.
- Il giudice della riparazione deve basare la decisione su elementi di fatto certi ('accertati o non negati'); valutazioni basate su congetture o elementi non definitivamente provati non sono sufficienti per escludere l'indennizzo.
- Comportamenti successivi al fatto-reato, o riferibili a reati diversi, non possono essere utilizzati per escludere l'indennizzo se non viene dimostrato il loro nesso causale con la misura cautelare oggetto della riparazione.
- Somiglianze di abbigliamento o riconoscimenti fotografici, e altri elementi indiziari non direttamente collegati a un comportamento colposo che abbia determinato la custodia, non sono automaticamente idonei a escludere il diritto all'indennizzo.
- In situazioni simili, chi chiede la esclusione dell'indennizzo deve provare in modo chiaro e non congetturale che la condotta dell'interessato ha effettivamente determinato o contribuito a determinare la misura cautelare; altrimenti la domanda di riparazione per ingiusta detenzione deve essere accolta.
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