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Ordinanza

Ordinanza n. 2952/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, che aveva respinto la domanda cautelare contro la revoca dell'autorizzazione all'ingresso in Italia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la loro domanda di sospensione della revoca dell'autorizzazione all'ingresso in Italia, richiesta nell'ambito della procedura per il rilascio dei nulla osta al lavoro. In sede d'appello cautelare hanno dedotto, quanto al fumus boni iuris, la necessità di chiarire la posizione del datore di lavoro straniero che aveva richiesto i nulla osta: dagli atti non risultava se egli fosse regolarmente soggiornante al momento della richiesta, se la revoca del suo permesso di soggiorno per lavoro autonomo fosse intervenuta successivamente oppure fosse antecedente alla domanda, nel qual caso la richiesta avrebbe potuto essere considerata originariamente non assentibile. È stata inoltre prospettata l'interpretazione secondo cui il datore di lavoro straniero autorizzato a soggiornare e lavorare in Italia dopo avere presentato domanda per il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno potrebbe essere considerato regolarmente soggiornante ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, in relazione all'art. 5, comma 9-bis, del medesimo decreto. È stato infine dedotto il periculum in mora, derivante dall'esposizione degli appellanti alle conseguenze amministrative del soggiorno irregolare, in assenza di elementi indicativi di pericolosità sociale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella necessità di un approfondimento di merito sulla sequenza temporale e sulla rilevanza della revoca del permesso di soggiorno del datore di lavoro, nonché sulla qualificazione come regolarmente soggiornante del datore che abbia presentato domanda di rilascio di un nuovo permesso di soggiorno. Il periculum in mora è stato riconosciuto perché la revoca dell'autorizzazione all'ingresso avrebbe esposto gli stranieri alle conseguenze amministrative del soggiorno irregolare; il Collegio ha inoltre rilevato l'assenza di profili di pericolosità sociale. L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata dichiarata inammissibile, poiché la competenza appartiene al TAR anche per il giudizio di primo grado e per l'incidente cautelare in ogni sua fase. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998

    La sua applicazione alla posizione del datore di lavoro straniero, ai fini della qualificazione come regolarmente soggiornante, costituisce questione meritevole di approfondimento nel merito.

  • art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998

    È richiamato in relazione alla possibilità di considerare regolarmente soggiornante lo straniero che abbia presentato domanda di rilascio di un nuovo permesso di soggiorno.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello cautelare, il fumus boni iuris sussiste quando dagli atti non risultano adeguatamente chiariti fatti decisivi per la legittimità della misura amministrativa, quali la sequenza temporale tra la presentazione di una domanda e la successiva revoca del titolo di soggiorno del soggetto da cui dipende l'autorizzazione all'ingresso.
  • La questione se il datore di lavoro straniero che abbia presentato domanda per il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno possa essere qualificato come regolarmente soggiornante ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998, in relazione all'art. 5, comma 9-bis, dello stesso decreto, richiede una valutazione di merito quando incide sulla validità della richiesta di nulla osta al lavoro.
  • Il periculum in mora è ravvisabile quando la revoca dell'autorizzazione all'ingresso espone lo straniero alle conseguenze amministrative del soggiorno irregolare; l'assenza di elementi di pericolosità sociale rafforza la necessità della tutela cautelare.
  • Nel giudizio di primo grado, la competenza sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato appartiene al TAR anche quando l'istanza è proposta nell'ambito dell'incidente cautelare e nelle successive fasi cautelari del medesimo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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