Ordinanza n. 3435/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento della comunicazione Agea 12.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.36521, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2000/2001, inviata al ricorrente a mezzo PEC in data 13.10.2022; di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo al periodo 2000/2001, con gli atti connessi relativi al conteggio, alla compensazione e alla ridistribuzione del prelievo
Esito
La controversia
L’azienda agricola ha proposto ricorso per l’annullamento della comunicazione AGEA del 12 ottobre 2022, notificata il 13 ottobre 2022, avente a oggetto il ricalcolo del prelievo supplementare imputato in esecuzione di sentenze dell’autorità giudiziaria, nonché degli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi. Nel corso del giudizio è sopravvenuto l’art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito in l. 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione siano prive di effetto e siano sostituite da nuove comunicazioni effettuate secondo i commi precedenti del medesimo articolo. Il Collegio ha rilevato che tale sopravvenienza potrebbe determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta inefficacia ex lege dell’atto impugnato.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il ricorso. Ha dato alle parti avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile improcedibilità derivante dall’inefficacia ex lege della comunicazione AGEA impugnata e dalla sua sostituzione con una nuova comunicazione da adottare secondo la disciplina sopravvenuta. Ha assegnato alle parti quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla notifica di parte se anteriore, per depositare memorie sulla questione, riservando all’esito la decisione.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito in l. 10 agosto 2023, n. 103
tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione è stata considerata idonea a determinare l’inefficacia ex lege delle comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, con possibile conseguente improcedibilità dei ricorsi proposti contro tali atti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice di sottoporre previamente alle parti le questioni rilevate d’ufficio rilevanti ai fini della decisione e consente di assegnare un termine per il deposito di memorie.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile alla trattazione nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta stabilisce che le comunicazioni amministrative di ricalcolo già notificate siano prive di effetto e debbano essere sostituite da nuove comunicazioni, i ricorsi proposti contro le comunicazioni originarie possono diventare improcedibili per sopravvenuta inefficacia dell’atto impugnato.
- Prima di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per effetto di una disciplina sopravvenuta, il giudice deve avvisare le parti della questione e assegnare loro un termine per presentare memorie, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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