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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/306

Regolamento delegato (UE) 2018/306 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che stabilisce le specifiche per l'attuazione dell'obbligo di sbarco per quanto riguarda il merluzzo bianco e la passera di mare nelle attività di pesca del Mar Baltico

Normativa europea32018R0306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di sbarco per merluzzo bianco e passera di mare nel Mar Baltico, in continuità con il quadro della politica comune della pesca e del piano pluriennale per gli stock baltici. Prevede un'esenzione per le catture effettuate con determinati attrezzi fissi, fondata sull'alto tasso di sopravvivenza, e conferma per il merluzzo bianco una taglia minima di riferimento per la conservazione pari a 35 cm. Introduce inoltre obblighi informativi e una revisione periodica dell'esenzione da parte della Commissione sulla base del parere scientifico dello CSTEP.

Specifiche di attuazione dell'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco e la passera di mare nelle attività di pesca del Mar Baltico, con esenzione basata sull'alto tasso di sopravvivenza e taglia minima di riferimento per il merluzzo bianco.

Ambito di applicazione

Si applica alle catture di merluzzo bianco e passera di mare effettuate nel Mar Baltico nelle attività di pesca dell'aringa, dello spratto e del merluzzo bianco. Rileva per gli operatori che utilizzano trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa; per tali attrezzi opera un'esenzione dall'obbligo di sbarco. Il regolamento si applica nel Mar Baltico come definito dalle divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId. È applicabile dal 1o gennaio 2018 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi negli Stati membri.

Specifiche di attuazione dell'obbligo di sbarco per merluzzo bianco e passera di mare nel Mar Baltico

Il regolamento delegato (UE) 2018/306 disciplina l'attuazione dell'obbligo di sbarco per due specie rilevanti nelle attività di pesca del Mar Baltico: merluzzo bianco e passera di mare. Esso si colloca nel quadro della politica comune della pesca e del piano pluriennale istituito dal regolamento (UE) 2016/1139 per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Baltico, con l'obiettivo di proseguire la progressiva eliminazione dei rigetti.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento richiama l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che disciplina l'obbligo di sbarco per le specie soggette a limiti di cattura. Nel Baltico, il merluzzo bianco è considerato specie che definisce talune attività di pesca, mentre la passera di mare è soprattutto cattura accessoria in alcune pescate di merluzzo bianco. Il legislatore delegato interviene inoltre in continuità con il precedente regolamento delegato (UE) n. 1396/2014, scaduto il 31 dicembre 2017, al fine di mantenere una disciplina coerente e supportata da elementi scientifici.

Ambito materiale e territoriale

L'ambito è limitato alle catture effettuate nel Mar Baltico, definito come divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId. Le disposizioni si applicano alle attività di pesca dell'aringa, dello spratto e del merluzzo bianco, e in particolare alle catture di merluzzo bianco e passera di mare effettuate con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa.

Esenzione dall'obbligo di sbarco per alto tasso di sopravvivenza

L'articolo 3 introduce una deroga all'obbligo di sbarco: il merluzzo bianco e la passera di mare catturati con gli attrezzi indicati non devono essere sbarcati. La scelta è giustificata dall'alto tasso di sopravvivenza dei rigetti e dalla natura degli attrezzi, che intrappolano il pesce in una struttura statica. In coerenza con la disciplina generale, gli esemplari catturati senza contingente disponibile, oppure sotto misura, devono essere rilasciati in mare.

Taglia minima di riferimento per la conservazione

Il regolamento conferma per il merluzzo bianco una taglia minima di riferimento per la conservazione pari a 35 cm nel Mar Baltico. La misura è mantenuta per ragioni biologiche e per garantire la protezione del novellame, come consentito dal quadro normativo di riferimento.

Monitoraggio, relazione scientifica e revisione

Per la passera di mare il regolamento impone agli Stati membri con interesse di gestione diretto di trasmettere entro il 1o marzo 2019 informazioni utili a valutare la rappresentatività e la qualità della stima del tasso di sopravvivenza dei rigetti. Lo CSTEP deve esaminare tali informazioni entro il 1o agosto 2019. Inoltre, la Commissione è tenuta a riesaminare nel terzo anno di applicazione l'impatto dell'esenzione sugli stock e sulle attività di pesca, sulla base del parere dello CSTEP.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2018. Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

Il regolamento specifica le disposizioni per attuare l'obbligo di sbarco del merluzzo bianco e della passera di mare catturati nella pesca dell'aringa, dello spratto e del merluzzo bianco nel Mar Baltico (art. 1).

Definizione di Mar Baltico

Ai fini del regolamento, il Mar Baltico comprende le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId, come specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (art. 2).

Esenzione dall'obbligo di sbarco per alto tasso di sopravvivenza

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica al merluzzo bianco e alla passera di mare catturati con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa nelle attività di pesca considerate (art. 3, par. 1).

Gestione delle catture non sbarcabili

Gli esemplari catturati in assenza di contingente disponibile, oppure di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nelle circostanze dell'esenzione, devono essere rilasciati in mare (art. 3, par. 2).

Taglia minima di riferimento per il merluzzo bianco

La taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo bianco nel Mar Baltico è fissata a 35 cm (art. 4).

Obblighi informativi e verifica scientifica

Entro il 1o marzo 2019 gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono trasmettere alla Commissione informazioni sulla rappresentatività e sulla qualità della stima del tasso di sopravvivenza dei rigetti di passera di mare catturati con gli attrezzi indicati; lo CSTEP valuta tali informazioni entro il 1o agosto 2019 (art. 5).

Revisione dell'esenzione

La Commissione, sulla base del parere dello CSTEP, deve valutare nel terzo anno di applicazione l'impatto dell'esenzione legata al tasso di sopravvivenza sugli stock interessati e sulle attività di pesca che li sfruttano (art. 6).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2018 (art. 7).

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaconservazione delle risorse biologiche marineobbligo di sbarcogestione degli stock ittici

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