Sentenza del 08/03/2017 n. 5893 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR dell'Abruzzo che aveva riconosciuto alla società l'ulteriore credito d'imposta previsto per l'incremento occupazionale nelle aree svantaggiate, ritenendo non applicabile la regola "de minimis". Ha denunciato la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 7, della L. n. 289 del 2002, artt. 62 e 63, e dei regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e occupazione. In particolare, ha sostenuto che il credito fosse soggetto al limite massimo previsto dalla regola "de minimis" e che dovesse essere verificato l'eventuale superamento di tale soglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione della società relativa alla rappresentanza processuale dell'Agenzia, ritenendo legittimo il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato senza mandato speciale. Nel merito, ha accolto il ricorso dell'Agenzia: la L. n. 289 del 2002, art. 63, ha mantenuto applicabile il limite previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, per l'ulteriore credito d'imposta. Tale beneficio era quindi soggetto alla regola "de minimis", con un tetto massimo complessivo nel triennio, non parametrato al numero effettivo dei lavoratori assunti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell'Abruzzo, che dovrà verificare in concreto, sulla base degli atti e delle prove, l'eventuale superamento del limite e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 7
All'ulteriore credito d'imposta [...] si applica la regola "de minimis" [...] purchè non venga superato il limite massimo di Lire 180.000.000 nel triennio
L'ulteriore credito d'imposta per le assunzioni in aree svantaggiate è sottoposto a un limite quantitativo massimo triennale secondo la regola "de minimis".
Legge n. 289 del 2002, art. 63
Nel rinnovare gli incentivi alle assunzioni, la norma ha lasciato ferme le disposizioni della L. n. 388 del 2000, art. 7, per quanto non diversamente regolato; pertanto ha mantenuto il limite "de minimis".
Legge n. 289 del 2002, art. 62, comma 1
È richiamata dall'Agenzia nel quadro della disciplina degli incentivi e dei relativi limiti.
Regolamento CE n. 69/2001
La disciplina comunitaria sul "de minimis" è stata utilizzata dal legislatore nazionale come parametro per fissare il limite massimo del credito d'imposta.
Regolamento CE n. 2204/2002
Non ha modificato né escluso l'applicazione della regola "de minimis" al credito d'imposta previsto dalla normativa nazionale; riguarda gli aiuti di Stato per l'occupazione e non impedisce al legislatore nazionale di fissare soglie interne.
D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 8, convertito nella L. n. 46 del 2007
Sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola de minimis gli aiuti autorizzati dalla Commissione Europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente
La regola sull'esclusione dal cumulo riguarda aiuti concessi oltre la soglia "de minimis" e non l'ulteriore credito d'imposta che il legislatore ha già determinato entro una misura corrispondente a tale soglia.
R.D. n. 1611 del 1933, art. 1, comma 2
L'Avvocatura dello Stato può rappresentare e difendere le agenzie fiscali senza necessità di mandato alle liti o procura speciale.
D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72
Consente alle agenzie fiscali di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Quando una norma nazionale richiama espressamente la regola comunitaria "de minimis", il limite quantitativo diventa un limite interno al beneficio fiscale, anche se la misura non è qualificata autonomamente come aiuto di Stato eccedente.
- Gli incentivi rinnovati da una legge successiva restano soggetti ai limiti della disciplina precedente quando la nuova legge ne mantiene espressamente ferme le disposizioni.
- Il diritto al credito d'imposta non dipende soltanto dall'effettiva assunzione dei lavoratori, ma anche dal rispetto del tetto massimo complessivo previsto per il periodo di riferimento.
- Il giudice di merito deve verificare concretamente, sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta, l'importo degli aiuti ricevuti nel triennio e l'eventuale superamento della soglia applicabile.
- La normativa comunitaria sugli aiuti di Stato non impedisce allo Stato membro di fissare autonomamente limiti più specifici o restrittivi per la concessione di agevolazioni fiscali.
- In caso di cassazione con rinvio, il riconoscimento definitivo del beneficio resta subordinato ai nuovi accertamenti fattuali demandati al giudice di merito.
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