Sentenza del 08/01/2021 n. 49 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha notificato un avviso di accertamento per IRES chiedendo la tassazione dell'importo ricavato dalla cessione della proprietà superficiaria e dei diritti di superficie (considerato come plusvalenza). A... srl contestò l'accertamento sostenendo che l'operazione era un sale-and-lease-back (operazione finanziaria finalizzata a ottenere liquidità per finanziare la costruzione di impianti), che includeva la cessione degli stati di avanzamento lavori (SAL) e la contemporanea sussistenza di debiti verso fornitori: da un punto di vista economico l'operazione era neutra e non generava un reale vantaggio reddituale tassabile. Inoltre la contribuente censurava la carenza di motivazione dell'atto e l'omesso assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione fiscale.
La decisione
Il Tribunale territoriale aveva accolto il ricorso del contribuente. In appello l'Agenzia ha proposto gravame ma la Commissione tributaria ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività (depositato oltre il termine dei 60 giorni) richiamando l'applicabilità limitata della sospensione dei termini prevista dall'art. 6 D.L. 119/2018 e la circolare 6/E/2019 circa le liti di valore indeterminabile. Ha inoltre rilevato la violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/92 per mancanza di motivi specifici di impugnazione. Sul merito, comunque, la Commissione ha ritenuto l'operazione una operazione finanziaria neutra (sale-and-lease-back con cessione SAL e corrispondenti debiti verso fornitori) e quindi l'avviso di accertamento risultava infondato e nullo. Sono state inoltre liquidate le spese di lite.
Norme richiamate
art. 6 D.L. 119/2018
La sospensione dei termini di definizione delle liti prevista dall'art. 6 non opera per le liti di valore indeterminabile; pertanto per tali liti vanno rispettati i termini ordinari per l'impugnazione delle pronunce e l'eventuale appello depositato oltre il termine è inammissibile.
Circolare Agenzia delle Entrate 6/E/2019
Chiarisce l'applicazione dell'art. 6 D.L. 119/2018 e conferma che le sospensioni non si applicano alle liti non definibili (es. di valore indeterminabile), pertanto i termini ordinari per impugnazione restano operativi.
art. 53 D.lgs. 546/92
Richiede che il atto di appello contenga i motivi specifici dell'impugnazione; la mancanza di motivi specifici comporta inammissibilità dell'appello. La Commissione ha rilevato che l'Agenzia ha riproposto in secondo grado le stesse argomentazioni senza specificare censure nuove.
Normativa IRES (imposta sul reddito delle società)
L'Amministrazione voleva ricondurre il corrispettivo della cessione a plusvalenza imponibile ai fini IRES; la Commissione ha invece valutato l'operazione nel suo insieme (sale-and-lease-back con SAL e corrispondenti debiti) e ha ritenuto che non sussistesse una reale componente reddituale imponibile.
Massime di principio
- Le operazioni di sale-and-lease-back vanno valutate nel loro complesso: se l'operazione è strumentale a ottenere liquidità per investimenti e si accompagna a pagamenti e debiti che neutralizzano il presunto provento, non sempre si configura una plusvalenza tassabile.
- Nel caso di cessione di SAL e contestuali debiti verso fornitori è essenziale considerare sia le poste attive (crediti) sia le passività (debiti): la sola iscrizione a bilancio di un credito non prova automaticamente un vantaggio economico realizzato.
- L'onere della prova circa la reale sussistenza di una plusvalenza grava sull'Amministrazione finanziaria: essa deve motivare adeguatamente l'accertamento e dimostrare l'effettivo vantaggio economico per il contribuente.
- Proceduralmente, l'Amministrazione deve rispettare i termini di impugnazione: le sospensioni previste da norme speciali (es. art. 6 D.L. 119/2018) non sono sempre applicabili alle liti di valore indeterminabile; un appello tardivo può essere dichiarato inammissibile.
- L'atto di appello deve indicare motivi specifici di censura (art. 53 d.lgs. 546/92); la mera ripetizione in secondo grado delle stesse argomentazioni senza censure nuove può determinare l'inammissibilità.
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