Sentenza del 25/05/2018 n. 2387 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava alla società X, per l'anno d'imposta 2006, l'indebita deduzione ai fini IRES e IRAP e la detrazione IVA relativa a fatture emesse da diverse ditte per trasporti, facchinaggio e servizi vari, ritenute riferibili a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti. Le imprese emittenti risultavano prive di dipendenti, strutture operative e mezzi adeguati, non presentavano dichiarazioni fiscali o versamenti d'imposta e, in alcuni casi, erano cessate o collegate alla società contribuente. L'Agenzia contestava inoltre la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, la tempestività dell'accertamento per effetto del raddoppio dei termini e l'erronea rilevanza attribuita all'assoluzione penale del legale rappresentante della società.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza della C.T.P., dichiarando legittimo l'avviso di accertamento limitatamente alle riprese IRES e IVA. Ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini agli accertamenti notificati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2015, rilevando che è sufficiente l'astratta configurabilità di un reato tributario e non occorre una condanna penale. Ha inoltre affermato che l'assoluzione penale del legale rappresentante non vincola automaticamente il giudice tributario. Gli elementi forniti dall'Ufficio sono stati considerati presunzioni gravi, precise e concordanti, mentre la società non ha dimostrato l'effettività e la regolarità delle operazioni mediante prove sufficienti. La ripresa IRAP è stata esclusa, poiché per tale imposta non opera il raddoppio dei termini in assenza di sanzioni penali applicabili. La società X è stata condannata alle spese del grado d'appello, liquidate in 3.000 euro oltre accessori, nonché alle spese del doppio grado secondo quanto disposto.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992, art. 36
Violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 per carenza di motivazione della sentenza
La sentenza tributaria deve indicare con sufficiente chiarezza gli elementi posti a fondamento della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.
D.P.R. 600/1973, art. 43, comma 3
Raddoppio dei termini per l'esercizio del potere di accertamento
Per gli accertamenti notificati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2015, il raddoppio dei termini può operare quando le violazioni contestate siano astrattamente configurabili come reati tributari, senza necessità di esercizio dell'azione penale o di una successiva condanna.
D.P.R. 633/1972, art. 57, comma 3
Raddoppio dei termini in materia IVA
La disciplina previgente consentiva il raddoppio dei termini per gli accertamenti IVA in presenza di violazioni astrattamente penalmente rilevanti, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
D.Lgs. 128/2015, art. 2, commi 1 e 3
Il raddoppio non opera qualora la denuncia dell'Amministrazione finanziaria sia presentata oltre la scadenza ordinaria dei termini
La nuova disciplina limita il raddoppio quando la denuncia sia tardiva, ma il regime transitorio salva gli effetti degli atti impositivi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto.
D.P.R. 600/1973, artt. 39, comma 1, lettera d), e 40
Gli accertamenti possono fondarsi anche su elementi presuntivi e indizi attendibili, purché idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate.
D.P.R. 633/1972, artt. 21 e 54, comma 2
Le fatture devono contenere gli elementi necessari a identificare natura, qualità e quantità delle prestazioni; l'accertamento IVA può essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.
D.Lgs. 546/1992, art. 7, comma 4
Nel processo tributario operano specifici limiti probatori, ma sono ammesse presunzioni semplici, che possono essere sufficienti ai fini fiscali anche quando non basterebbero per una condanna penale.
D.M. 55/2014
È stato applicato per la liquidazione delle spese processuali, poste a carico della società contribuente soccombente.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, l'assoluzione penale del legale rappresentante, anche con formula piena, non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento fiscale: il giudice tributario deve valutare autonomamente la sentenza penale insieme agli altri elementi di prova.
- Per gli accertamenti soggetti alla disciplina previgente, il raddoppio dei termini può dipendere dalla configurabilità astratta di un reato tributario, senza che siano necessarie una condanna penale o l'effettivo esercizio dell'azione penale.
- In caso di fatture relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi indiziari attendibili sull'inesistenza dell'operazione o sull'interposizione di una cartiera; una volta assolto questo onere, spetta al contribuente fornire una prova contraria concreta.
- La sola regolarità formale della contabilità, il pagamento delle fatture o l'avvenuta consegna della merce non dimostrano necessariamente l'effettività dell'operazione o l'assenza di una frode, soprattutto quando il fornitore è privo di personale, mezzi e struttura.
- L'assenza di dichiarazioni fiscali, dipendenti, mezzi operativi e costi coerenti con le prestazioni fatturate costituisce un insieme di indizi potenzialmente sufficiente a qualificare il fornitore come soggetto inesistente o cartiera.
- Per l'IRAP, il raddoppio dei termini non opera se la violazione non è astrattamente sanzionata penalmente; la legittimità della ripresa IRAP deve quindi essere valutata separatamente rispetto a IRES e IVA.
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