Regolamento (UE) 2018/503
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/503 della Commissione, del 7 marzo 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento (CE) n. 684/2009 per adeguare le regole tecniche dei messaggi elettronici usati nel movimento in sospensione d’accisa dei prodotti soggetti ad accisa. Le principali novità riguardano la riduzione dei limiti massimi di durata del tragitto, l’aggiornamento dei dati relativi a garanzie, pesi e titolo alcolometrico, nonché la revisione delle informazioni richieste nei casi di cambiamento di destinazione e frazionamento del movimento. L’atto introduce inoltre una nuova tabella sui tempi massimi di percorrenza per codice del modo di trasporto. Si applica dal 15 febbraio 2018 per allinearsi alla nuova versione del sistema informatizzato e garantire agli Stati membri il tempo necessario per l’adeguamento.
Modifica le specifiche tecniche e i limiti temporali dei messaggi elettronici utilizzati per la circolazione in sospensione d’accisa dei prodotti sottoposti ad accisa, aggiornando gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 684/2009.
Ambito di applicazione
Si applica alla Commissione, alle autorità competenti degli Stati membri e agli operatori che utilizzano il sistema informatizzato per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione dall’accisa ai sensi della direttiva 2008/118/CE. Riguarda la struttura, il contenuto e i codici dei messaggi elettronici relativi al documento amministrativo elettronico (e-AD), ai cambiamenti di destinazione e al frazionamento del movimento, nonché i limiti di durata del tragitto associati ai diversi modi di trasporto. Non disciplina la sostanza del regime delle accise, ma solo aspetti procedurali e informatici; si applica in tutti gli Stati membri. La data di applicazione è fissata al 15 febbraio 2018, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/503 della Commissione
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 684/2009, che disciplina le modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE per le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione d’accisa. L’intervento mira soprattutto a migliorare la qualità dei dati, ridurre il rischio di frodi e allineare le specifiche tecniche al sistema informatizzato aggiornato ai sensi della decisione n. 1152/2003/CE.
Finalità dell’intervento
La Commissione richiama, nei considerando, che gli allegati del regolamento (CE) n. 684/2009 definiscono struttura, contenuto e codici dei messaggi elettronici utilizzati per i movimenti in sospensione d’accisa. La modifica è motivata dall’esigenza di rendere più realistici i tempi di percorrenza dichiarati dagli operatori, migliorare l’accuratezza dei dati, consentire l’aggiornamento delle informazioni sulla garanzia nei casi di mutamento della destinazione o del destinatario e rafforzare l’integrità dei dati numerici relativi a pesi e titoli alcolometrici.
Ambito tecnico: allegato I, tabella 1
La nuova tabella 1 disciplina la bozza di documento amministrativo elettronico e il documento amministrativo elettronico (e-AD). Vengono precisati i dati da indicare per lo speditore, il luogo di spedizione, l’ufficio doganale di importazione, il destinatario, il luogo di consegna, l’ufficio doganale di esportazione, la garanzia del movimento, il trasporto e le informazioni relative al prodotto. Tra gli elementi più rilevanti figurano:
- i codici del tipo di destinazione, che includono deposito fiscale, destinatario registrato, destinatario registrato temporaneamente, consegna diretta, destinatario esentato, esportazione e destinazione ignota;
- la durata del tragitto, da indicare in ore o giorni, con limiti massimi collegati al modo di trasporto;
- i dati su ARC, data e ora di convalida, numero progressivo e, nei casi previsti, ARC a monte;
- le regole sulla garanzia del movimento e sull’identificazione del garante, del trasportatore, del proprietario e dell’organizzatore del trasporto;
- i dati di prodotto, come codice accisa, codice NC, quantità, peso lordo, peso netto, titolo alcolometrico, grado Plato, contrassegni fiscali, designazione commerciale e marchi.
Cambiamento di destinazione
La tabella 3 è riscritta per regolare il messaggio di cambiamento di destinazione. Il sistema consente di aggiornare l’e-AD quando cambiano la destinazione del movimento, il destinatario, il modo di trasporto, la fattura o l’organizzazione del trasporto. In caso di esportazione, il messaggio richiede anche il riferimento dell’ufficio doganale competente. Le regole distinguono i dati obbligatori, facoltativi o condizionati dal tipo di destinazione, con particolare attenzione ai casi di deposito fiscale, destinatario registrato, destinatario registrato temporaneamente, consegna diretta, esportazione e destinazione ignota.
Frazionamento del movimento
La tabella 5 disciplina il frazionamento dell’e-AD, che avviene sostituendo integralmente l’e-AD originario con due o più nuovi e-AD. Il messaggio richiede l’ARC a monte, l’identificazione dello Stato membro in cui avviene il frazionamento e l’aggiornamento di dati analoghi a quelli previsti per il cambiamento di destinazione: durata del tragitto, organizzazione del trasporto, nuovo destinatario, nuovo luogo di consegna, ufficio doganale di esportazione, garanzia del movimento, nuovo trasportatore e informazioni sul trasporto. Sono altresì previsti dati di prodotto e di imballaggio, con un riferimento unico del corpo dati collegato all’e-AD originario.
Durata massima del tragitto
Uno degli obiettivi principali del regolamento è la riduzione e l’armonizzazione dei limiti temporali per la durata del tragitto, poiché il precedente limite massimo di 92 giorni non era ritenuto adeguato ai tempi reali di trasporto e poteva agevolare pratiche fraudolente. Il nuovo punto 13 dell’allegato II stabilisce la durata massima in funzione del codice del modo di trasporto:
- codice 0: D45;
- codice 1: D45;
- codice 2: D35;
- codice 3: D35;
- codice 4: D20;
- codice 5: D30;
- codice 7: D15;
- codice 8: D35.
Per il trasporto multimodale, il codice 0 copre anche spedizioni consolidate, esportazione, frazionamento e cambiamento di destinazione. In caso di esportazione, la durata del tragitto è quella stimata fino all’uscita dal territorio doganale dell’Unione.
Dati economico-fiscali e controlli di coerenza
Il regolamento rafforza la coerenza dei dati numerici nel sistema EMCS, aggiornando la descrizione del peso lordo e del peso netto e imponendo che il peso lordo sia pari o superiore al peso netto. Per il titolo alcolometrico, viene chiarito che il dato deve essere espresso come percentuale di volume a 20 °C e, per evitare ambiguità, deve essere superiore allo 0,5 % e fino al 100 %. Sono inoltre previste regole specifiche per la birra tassata in base al grado Plato e per i prodotti soggetti a contrassegni fiscali.
Profili settoriali: vino, bevande spiritose, birra e piccole produzioni
Nella sezione dedicata ai dati del prodotto, il regolamento introduce o chiarisce informazioni utili per il settore vitivinicolo e delle bevande alcoliche. È possibile inserire certificazioni relative a:
- vini con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;
- bevande spiritose commercializzate in base alla categoria, all’indicazione geografica o all’età;
- birra prodotta da piccole birrerie indipendenti;
- alcole etilico prodotto da piccole distillerie.
Sono richiamati, in tale contesto, il regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento (CE) n. 436/2009, il regolamento (CE) n. 607/2009, il regolamento (CE) n. 110/2008 e la direttiva 92/83/CEE.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma ne dispone l’applicazione a decorrere dal 15 febbraio 2018. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (CE) n. 684/2009
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 684/2009, secondo quanto specificato negli allegati I e II del regolamento di esecuzione. Le modifiche incidono sulla struttura e sul contenuto dei messaggi elettronici relativi all’e-AD, al cambiamento di destinazione e al frazionamento.
Aggiornamento della tabella 1: bozza di documento amministrativo elettronico ed e-AD
La tabella 1 dell’allegato I è sostituita. Vengono ridefiniti i dati richiesti per la presentazione standard e per l’esportazione con domiciliazione, per l’identificazione dello speditore, del luogo di spedizione o dell’ufficio doganale, del destinatario, della garanzia del movimento, del trasporto e del corpo dati del prodotto. Sono precisati i codici dei tipi di destinazione (deposito fiscale, destinatario registrato, destinatario registrato temporaneamente, consegna diretta, destinatario esentato, esportazione, destinazione ignota), i requisiti per ARC, data e ora di convalida, numero progressivo, documenti di importazione, modalità di trasporto, unità di trasporto, sigilli e informazioni su prodotti, imballaggi e documenti certificativi.
Durata del tragitto e limiti massimi per modo di trasporto
La durata del tragitto, da indicare in ore o giorni, deve essere stimata tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza. L’allegato II è integrato con un nuovo punto 13 che fissa la durata massima per codice del modo di trasporto: 0 e 1 = D45, 2 = D35, 3 = D35, 4 = D20, 5 = D30, 7 = D15, 8 = D35. Per il trasporto multimodale il codice 0 copre anche spedizioni consolidate, esportazione, frazionamento e cambiamento di destinazione; per l’esportazione la durata si riferisce al tragitto fino all’uscita dal territorio doganale dell’Unione.
Aggiornamento delle informazioni sulla garanzia del movimento
In caso di cambiamento della destinazione, dell’identità del destinatario o del modo di trasporto, è possibile aggiornare le informazioni sulla garanzia del movimento e includerle nell’e-AD sostitutivo. Sono pertanto aggiornate le tabelle 1 e 3 dell’allegato I per riflettere tali variazioni.
Aggiornamento dei dati su peso lordo, peso netto e titolo alcolometrico
Le descrizioni dei dati relativi al peso lordo e al peso netto sono aggiornate per migliorare l’integrità delle informazioni numeriche nei messaggi elettronici. Inoltre, il dato "titolo alcolometrico in percentuale di volume" deve essere espresso come percentuale a 20 °C e, in conformità alla formulazione aggiornata, deve essere superiore allo 0,5 % e inferiore o pari al 100 %.
Tabella 3: cambiamento di destinazione
La tabella 3 dell’allegato I è sostituita. Essa disciplina la convalida del messaggio di cambiamento di destinazione, l’aggiornamento dell’e-AD e le informazioni che possono variare: durata del tragitto, organizzazione del trasporto, numero di fattura, modo di trasporto, nuovo destinatario, luogo di consegna, ufficio doganale di destinazione, nuovo organizzatore e nuovo trasportatore, nonché i relativi dati di trasporto. Sono mantenuti i codici di destinazione previsti dalla direttiva 2008/118/CE, incluso il caso di destinazione ignota.
Tabella 5: frazionamento del movimento
La tabella 5 dell’allegato I è sostituita e disciplina il frazionamento di un e-AD in due o più nuovi e-AD. Sono previsti i dati relativi all’ARC a monte, allo Stato membro di frazionamento, alla durata del tragitto, all’organizzazione del trasporto, al cambiamento di destinazione conseguente, al nuovo destinatario, al nuovo luogo di consegna, al nuovo ufficio doganale di esportazione, al nuovo organizzatore e trasportatore, nonché alle informazioni di trasporto e ai dati del prodotto e dell’imballaggio.
Condizioni specifiche su garanzie, esportazione e categorie di prodotti
Le tabelle aggiornate contengono vincoli specifici: se non è prestata alcuna garanzia ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE, il modo di trasporto deve essere via mare o tramite installazioni di trasporto fisse; in alcuni casi il prodotto deve essere un prodotto energetico. Sono inoltre previste regole particolari per esportazione, destinatari esentati, destinatari registrati temporaneamente, prodotti vitivinicoli, birra, bevande spiritose e prodotti recanti contrassegni fiscali.
Titoli, denominazioni di origine e certificazioni di prodotto
La tabella 1, al punto relativo alla denominazione di origine, consente l’inserimento di certificazioni per vini con DOP/IGP, bevande spiritose con indicazioni geografiche o requisiti di età, birra prodotta da piccole birrerie indipendenti e alcole etilico prodotto da piccole distillerie. Sono previsti anche riferimenti a documenti e certificati specifici, con possibilità di indicare descrizione e riferimento del documento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, si applica con effetto dal 15 febbraio 2018, in coordinamento con la nuova versione del sistema informatizzato istituito con la decisione n. 1152/2003/CE.
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