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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/505

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/505 della Commissione, del 7 marzo 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio

Normativa europea32018R0505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 alle esigenze operative del sistema informatizzato delle accise, sostituendo il canale CCN con lo scambio tramite sistema centralizzato per alcuni messaggi. Introduce inoltre un nuovo "Identificativo nazionale di riferimento del caso" per collegare messaggi riferiti allo stesso movimento o operatore, aggiorna definizioni, campi dati e dimensioni dei testi liberi, e rivede diversi elenchi codici. Le modifiche mirano a migliorare rapidità, qualità e integrità dei flussi informativi tra amministrazioni fiscali e doganali.

Modifica delle modalità tecniche di cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri sui prodotti in sospensione d’accisa, con aggiornamento dei messaggi informatici e degli elenchi codici del sistema elettronico.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri e, per gli aspetti informatici e documentali, agli operatori economici coinvolti nei movimenti di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa nell’Unione. Interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2016/323, che disciplina le modalità di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni previste dal regolamento (UE) n. 389/2012; riguarda in particolare le richieste, i rifiuti, i ritorni di informazione, le relazioni sul controllo e sull’evento, nonché i messaggi relativi ai movimenti EMCS. Il regolamento si applica a decorrere dal 15 febbraio 2018, pur entrando formalmente in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica delle modalità di cooperazione e scambio di informazioni in materia di accise

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/505 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2016/323, che disciplina le modalità tecniche di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni tra Stati membri in relazione ai prodotti in sospensione d’accisa. La finalità dichiarata nei considerando è quella di rendere più rapido e affidabile lo scambio informativo tra amministrazioni, centralizzando i dati, aggiornando i messaggi elettronici e migliorando l’integrità dei dati trasmessi nel sistema informatizzato delle accise.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 389/2012, che regola la cooperazione amministrativa in materia di accise, e tiene conto della necessità di allineare il funzionamento del sistema informatico con una nuova versione del sistema istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE. Nei considerando si evidenzia che, prima della modifica, per trasmettere rifiuti e richieste/forniture di ritorno di informazione era necessario ricorrere al sistema di posta protetta CCN; il nuovo assetto privilegia invece lo scambio mediante il sistema informatizzato e la conservazione centrale delle informazioni.

Ambito materiale della modifica

La modifica riguarda in particolare:

  • i messaggi di cooperazione amministrativa tra autorità competenti degli Stati membri;
  • i messaggi relativi alle richieste di informazioni, alle richieste di assistenza e ai ritorni di informazione;
  • i messaggi connessi al controllo dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa;
  • le relazioni sul controllo, le relazioni sull’evento, l’interruzione di movimento e l’allarme o rifiuto di e-AD;
  • gli allegati tecnici contenenti tabelle dati ed elenchi codici.

Modifiche agli articoli del regolamento (UE) 2016/323

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2 del regolamento del 2016, chiarendo che per "movimento" si intende il movimento tra due o più Stati membri di prodotti in sospensione dall’accisa ai sensi del capo IV della direttiva 2008/118/CE.

Lo stesso articolo sostituisce l’articolo 8: se l’autorità interpellata rifiuta di trattare una richiesta di informazioni, di effettuare un’indagine amministrativa o di fornire le informazioni richieste, deve avvisare l’autorità richiedente tramite il documento "Messaggio di risposta" di cui all’allegato I, tabella 8.

È inoltre sostituito l’articolo 16, che disciplina il ritorno di informazione sulle azioni di follow-up. Le richieste di ritorno di informazione e i relativi riscontri, previsti dall’articolo 8, paragrafo 5, dall’articolo 15, paragrafo 2, o dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012, devono essere effettuati tramite il documento "Risultati della cooperazione amministrativa" di cui all’allegato I, tabella 10. Il ritorno di informazione avviene mediante l’invio di un ulteriore documento della stessa tipologia.

Nuovo identificativo nazionale di riferimento del caso

Tra le innovazioni più rilevanti figura l’introduzione dell’"Identificativo nazionale di riferimento del caso". Il considerando 5 spiega che tale campo consente di collegare più messaggi riferiti allo stesso movimento o allo stesso operatore quando gli scambi avvengono tramite richieste distinte. Questa modifica è diretta a migliorare la tracciabilità dei fascicoli e la correlazione tra le informazioni in ingresso e in uscita.

Rafforzamento della qualità dei dati

Il regolamento interviene anche sulla qualità e sull’affidabilità dei dati elettronici:

  • in alcune voci numeriche viene impedito l’inserimento di valori pari a zero;
  • sono aggiornati diversi valori di codice negli allegati per raccordare meglio le procedure accise e doganali;
  • vengono ampliate le dimensioni di vari campi di testo libero, così da consentire informazioni più esaustive e agevolare la traduzione.

Allegato I: revisione delle tabelle messaggi

L’allegato I del regolamento (UE) 2016/323 è integralmente sostituito con nuove tabelle 1-14, che disciplinano in modo dettagliato la struttura dei messaggi informatici. Le tabelle riguardano, tra l’altro:

  • richiesta di scaricamento relativa a un movimento;
  • richiesta generale;
  • elenco di e-AD a seguito di una ricerca generale;
  • rifiuto di richiesta generale;
  • richiesta generale di cooperazione amministrativa;
  • messaggio di risposta;
  • messaggio di sollecito di cooperazione amministrativa;
  • risultati della cooperazione amministrativa;
  • relazione sul controllo;
  • relazione sull’evento;
  • interruzione di movimento;
  • allarme o rifiuto di e-AD.

Le tabelle sono molto tecniche e definiscono per ciascun messaggio i dati obbligatori, facoltativi o condizionati, con specificazione di formati, lunghezze, codici ammessi e regole di dipendenza tra campi. In particolare, vengono disciplinati i dati identificativi del movimento, gli operatori coinvolti, gli uffici competenti, i riferimenti di correlazione e i dati relativi a controlli, eventi e follow-up.

Allegato II: aggiornamento e nuova codifica

L’allegato II viene modificato per aggiornare gli elenchi codici essenziali al funzionamento del sistema. In sintesi:

  • l’elenco codici 2 riguarda il numero della relazione sull’evento e il riferimento della relazione sul controllo;
  • l’elenco codici 4 ridefinisce i motivi del rifiuto, includendo ipotesi come indisponibilità delle informazioni, segreto commerciale, rifiuto dell’autorità giudiziaria, limiti di conservazione dei dati, onere amministrativo eccessivo, assenza di controlli, o fattispecie fuori dal campo di applicazione del regolamento n. 389/2012;
  • l’elenco codici 6 riguarda i tipi di prove, tra cui incidente, distruzione, furto e trasbordo;
  • l’elenco codici 8 disciplina i motivi della richiesta di cooperazione amministrativa, ad esempio mancata restituzione della nota di ricevimento/esportazione, eccedenze o carenze all’arrivo, controlli a campione, verifica dell’esportazione, chiusura manuale, sospetti di irregolarità;
  • l’elenco codici 9 ridefinisce le azioni richieste, comprendendo controlli amministrativi e fisici, conferme su scritture, quantitativi, autorizzazioni, autenticità di timbri e firme, chiusura manuale, prova del completamento del movimento, correzioni nella dichiarazione di esportazione e richieste di MRN di esportazione;
  • l’elenco codici 11 riguarda i motivi dell’impossibilità dell’azione di cooperazione amministrativa, come informazioni non disponibili, riservatezza, mancanza di tempo, indagine in corso, impossibilità di contattare l’operatore o operatore mancante;
  • viene aggiunto l’elenco codici 15 sui tipi di documento, che include e-AD, SAAD, fattura, bolla di consegna, CMR, polizza di carico, lettera di vettura, contratto, domanda dell’operatore, registrazione ufficiale, richiesta, risposta, documenti o stampe di riserva, foto, dichiarazione di esportazione, avviso anticipato di esportazione, risultati di uscita e DAU.

Decorrenza e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 15 febbraio 2018. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità e obbligatorietà in tutti gli Stati membri, secondo la formula standard dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento (UE) 2016/323

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2 (definizione di "movimento"), l’articolo 8 (gestione del rifiuto di trattare richieste/inchieste/informazioni tramite il messaggio "Messaggio di risposta") e l’articolo 16 (richieste e riscontri di follow-up tramite il documento "Risultati della cooperazione amministrativa"). Sono inoltre modificati gli allegati I e II del regolamento (UE) 2016/323.

Definizione di movimento

Ai fini del regolamento, per "movimento" si intende il movimento tra due o più Stati membri di prodotti in sospensione dall’accisa ai sensi del capo IV della direttiva 2008/118/CE.

Rifiuto di trattare richieste e ritorno di informazione

Se l’autorità interpellata rifiuta di trattare una richiesta di informazioni, di effettuare un’indagine amministrativa o di fornire le informazioni richieste, informa l’autorità richiedente mediante il documento "Messaggio di risposta" (allegato I, tabella 8). Le richieste di ritorno di informazione e i relativi riscontri sulle azioni di follow-up a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, dell’articolo 15, paragrafo 2, o dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012 sono effettuate mediante il documento "Risultati della cooperazione amministrativa" (allegato I, tabella 10).

Nuovo identificativo nazionale di riferimento del caso

Per le richieste di assistenza è introdotta la possibilità di collegare più messaggi riferiti allo stesso movimento o allo stesso operatore quando scambiati in richieste distinte, mediante il nuovo campo "Identificativo nazionale di riferimento del caso" nei documenti relativi alle richieste di assistenza e alle richieste di verifica dei movimenti.

Aggiornamento dei campi dati e delle tabelle dell’allegato I

Le tabelle 1-14 dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/323 sono sostituite. Tra le principali modifiche figurano: aggiornamento dei messaggi relativi a richieste di scaricamento, richiesta generale, rifiuto di richiesta generale, cooperazione amministrativa, risposta, sollecito, relazione sul controllo, relazione sull’evento, interruzione di movimento e allarme/rifiuto di e-AD; ampliamento di alcuni campi di testo libero; introduzione e uso di gruppi dati per identità operatore, documenti giustificativi, prove, trasporto, controlli e risultati di follow-up.

Restrizioni sui valori numerici e ampliamento dei testi liberi

Per alcuni campi numerici è impedito l’inserimento di valori pari a zero. Le dimensioni dei campi di testo libero nei messaggi relativi alla cooperazione amministrativa sono aumentate per consentire informazioni più complete e spazio per la traduzione.

Aggiornamento degli elenchi codici dell’allegato II

Sono sostituiti o aggiornati gli elenchi codici 2, 4, 6, 8, 9 e 11, e viene aggiunto l’elenco codici 15. Gli aggiornamenti riguardano, tra l’altro, numeri di relazione/controllo, motivi del rifiuto, tipi di prove, motivi della richiesta, azioni richieste, motivi dell’impossibilità dell’azione di cooperazione amministrativa e tipi di documento.

Decorrenza e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma stabilisce che il regolamento si applica a decorrere dal 15 febbraio 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaccisecooperazione amministrativainformatizzazione delle procedure doganaliscambio di informazionicontrolli fiscali

Testo integrale

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