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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/339

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/339 della Commissione, del 7 marzo 2018, recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i titoli di importazione per i prodotti lattiero-caseari originari dell'Islanda

Normativa europea32018R0339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regime UE di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari per recepire i contingenti tariffari preferenziali previsti dall’accordo con l’Islanda. Modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001, aggiorna i quantitativi contingentali e introduce deroghe temporanee su periodo di contingente, soggetti ammessi a presentare domanda e finestra di presentazione dei titoli di importazione. Le misure si applicano dal 1° aprile 2018 e sono pensate per consentire l’accesso al nuovo contingente relativo al periodo maggio-dicembre 2018.

Modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per adeguare le regole di importazione di prodotti lattiero-caseari originari dell’Islanda ai nuovi contingenti tariffari preferenziali.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di prodotti lattiero-caseari originari dell’Islanda rientranti nei contingenti tariffari previsti dall’allegato V dell’accordo UE-Islanda sulle preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. Riguarda importatori e richiedenti di titoli di importazione nell’ambito del regime di gestione dei contingenti del regolamento (CE) n. 2535/2001, con esclusione implicita dei periodi e dei quantitativi non contemplati dal nuovo allegato. Le deroghe sono limitate al periodo di applicazione dal 1° aprile 2018 e, per il nuovo periodo di contingente, al periodo 1° maggio-31 dicembre 2018; i titoli rilasciati per le domande presentate secondo la deroga sono validi fino al 31 dicembre 2018.

Modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per i prodotti lattiero-caseari originari dell’Islanda

Il regolamento interviene sul regime UE dei titoli di importazione per i prodotti lattiero-caseari originari dell’Islanda, al fine di dare attuazione ai contingenti tariffari aggiuntivi previsti dall’allegato V dell’accordo UE-Islanda sulle preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. Il testo è adottato sulla base dell’articolo 187 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e opera come misura di adeguamento puntuale del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Contesto e finalità

I considerando spiegano che l’accordo con l’Islanda, approvato con decisione (UE) 2017/1913, comporta un aumento dei contingenti tariffari annui in esenzione da dazi e l’introduzione di un nuovo contingente per i formaggi. Poiché tali quantitativi si applicano dal 1° maggio 2018, è necessario anticipare e ricalibrare il periodo di gestione del contingente e consentire la partecipazione di operatori che non risultino ancora inseriti negli elenchi di importatori riconosciuti.

Modifiche al regolamento (CE) n. 2535/2001

L’articolo 1 modifica due elementi del regolamento di base:

  • l’articolo 5, lettera i), che viene integrato per ricomprendere i contingenti previsti dall’allegato V dell’accordo con l’Islanda;
  • l’allegato I, punto I.I, che viene sostituito con i nuovi dati quantitativi.

Il nuovo allegato disciplina i contingenti annui a dazio zero per tre categorie di merci: burro naturale, “Skyr” e formaggi. I contingenti sono identificati dai numeri 09.4225, 09.4226 e 09.4227 e sono espressi in tonnellate. Per il periodo maggio-dicembre 2018 sono previsti rispettivamente 201 tonnellate di burro naturale, 793 tonnellate di “Skyr” e 9 tonnellate di formaggi.

Deroghe operative per il 2018

L’articolo 2 introduce deroghe mirate a tre profili della disciplina generale.

In primo luogo, il periodo di sei mesi per il contingente 2018 è spostato: per i quantitativi di cui all’allegato I, punto I.I, il periodo non è più 1° luglio-31 dicembre 2018, ma 1° maggio-31 dicembre 2018.

In secondo luogo, per l’accesso al contingente non sono ammessi solo gli importatori già inseriti in elenco; possono presentare domande anche i richiedenti che abbiano depositato una domanda di riconoscimento valida entro il 1° aprile 2018 ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2535/2001.

In terzo luogo, la finestra per la presentazione delle domande di titoli di importazione è fissata, eccezionalmente, dal 1° al 10 aprile 2018. Le domande devono riguardare almeno 5 tonnellate e non possono superare il quantitativo disponibile. Il regolamento precisa inoltre che non possono essere presentate domande per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2018.

Validità dei titoli e durata della misura

I titoli di importazione rilasciati per le domande presentate ai sensi della deroga sono validi fino al 31 dicembre 2018. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° aprile 2018.

Contingenti previsti nell’allegato

L’allegato aggiorna i contingenti annuali e prevede una progressione per gli anni successivi:

  • per il 2019: 439 tonnellate di burro naturale, 2.492 tonnellate di “Skyr”, 31 tonnellate di formaggi;
  • per il 2020: 463 tonnellate di burro naturale, 3.095 tonnellate di “Skyr”, 38 tonnellate di formaggi;
  • a partire dal 2021: 500 tonnellate di burro naturale, 4.000 tonnellate di “Skyr”, 50 tonnellate di formaggi.

Per ciascuno di questi anni sono inoltre indicati i quantitativi semestrali per gennaio-giugno e luglio-dicembre, con ripartizione sostanzialmente paritaria. Il regime prevede dazio applicabile in esenzione e utilizza la nomenclatura combinata come criterio determinante; per alcuni codici preceduti da “ex”, la preferenza dipende dalla combinazione tra codice e designazione della merce. È anche precisato che il codice NC relativo allo “Skyr” ex 0406 10 50 è soggetto a possibile modifica in attesa della conferma della classificazione del prodotto.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei contingenti per l’accordo UE-Islanda

L’articolo 1 modifica l’articolo 5, lettera i), del regolamento (CE) n. 2535/2001 per includere i contingenti previsti dall’allegato V dell’accordo UE-Islanda sulle preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913. Viene inoltre sostituito il punto I.I dell’allegato I con i nuovi contingenti tariffari per burro naturale, “Skyr” e formaggi.

Nuovo periodo di contingente per il 2018

In deroga all’articolo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, per i quantitativi del punto I.I dell’allegato I il periodo originario 1° luglio-31 dicembre 2018 è sostituito dal periodo 1° maggio-31 dicembre 2018.

Ammissione dei richiedenti non ancora riconosciuti

In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, oltre agli importatori già inseriti in un elenco, possono presentare domanda di titoli anche i richiedenti che abbiano presentato una domanda di riconoscimento valida entro il 1° aprile 2018 ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Termine straordinario per le domande di titoli

In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), le domande di titoli di importazione per il periodo 1° maggio-31 dicembre 2018 devono essere presentate dal 1° al 10 aprile 2018. Le domande devono riguardare almeno 5 tonnellate e non oltre il quantitativo disponibile. Non possono essere presentate domande per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2018.

Validità dei titoli rilasciati

I titoli di importazione rilasciati per le domande presentate in base alla deroga sono validi fino al 31 dicembre 2018.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si applica a decorrere dal 1° aprile 2018.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeagricolturaorganizzazione comune dei mercatidazi doganaliimportazioni

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