Regolamento (UE) 2018/762
Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce il quadro comune dei requisiti che i sistemi di gestione della sicurezza devono rispettare da parte di imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura. Integra i principi di leadership, pianificazione, competenze, comunicazione, gestione dei rischi, emergenze, monitoraggio e miglioramento continuo, con attenzione ai fattori umani e organizzativi. Sostituisce i precedenti atti del 2010 sulla valutazione della conformità e sulla supervisione, prevedendo inoltre una disciplina transitoria per i titoli già rilasciati.
Stabilisce metodi comuni di sicurezza per i requisiti del sistema di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura, nell'ambito della direttiva (UE) 2016/798, e abroga i precedenti regolamenti sui CSM per certificazione e supervisione.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura che devono disporre di un sistema di gestione della sicurezza ai fini del rilascio, della valutazione e della supervisione di certificati di sicurezza unici e autorizzazioni di sicurezza rilasciati ai sensi della direttiva (UE) 2016/798. Riguarda l'intero territorio degli Stati membri dell'Unione; è applicabile come regolamento direttamente vincolante e si applica dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, e in tutti gli Stati membri dal 16 giugno 2020. Restano rilevanti i regimi transitori per i certificati e le autorizzazioni rilasciati sotto la direttiva 2004/49/CE, che continuano a essere soggetti a tale disciplina fino alla scadenza.
Regolamento delegato (UE) 2018/762 sui requisiti del sistema di gestione della sicurezza ferroviaria
Il regolamento definisce metodi comuni di sicurezza per l'attuazione dei requisiti del sistema di gestione della sicurezza previsti dalla direttiva (UE) 2016/798. Esso mira a uniformare, in tutta l'Unione, il modo in cui imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura organizzano prevenzione, controllo del rischio, supervisione e miglioramento continuo della sicurezza ferroviaria, tenendo conto anche dei fattori umani, organizzativi e della cultura della sicurezza.
Ambito applicativo e rapporto con la disciplina previgente
L'articolo 1 delimita l'oggetto del regolamento ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza per imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura. Il regolamento si applica ai certificati di sicurezza unici e alle autorizzazioni di sicurezza rilasciati ai sensi della direttiva (UE) 2016/798.
L'articolo 5 abroga i regolamenti (UE) n. 1158/2010 e n. 1169/2010, ma solo con effetto dal 16 giugno 2025. Nei considerando viene spiegato che, pur essendo intervenute modifiche importanti, esse non sono considerate "sostanziali" ai fini della revisione obbligatoria dei titoli già rilasciati; per questo i certificati e le autorizzazioni emessi sotto la direttiva 2004/49/CE continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente fino alla loro scadenza. È inoltre richiamata la possibilità per l'autorità nazionale preposta alla sicurezza di prescrivere una revisione in caso di modifiche sostanziali del quadro normativo.
L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore e l'applicazione: il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si applica dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, e si applica in tutti gli Stati membri dal 16 giugno 2020.
Impianto generale dei requisiti: allegati I e II
Il regolamento contiene due allegati speculari: l'allegato I per le imprese ferroviarie e l'allegato II per i gestori dell'infrastruttura. Entrambi seguono la stessa architettura: contesto dell'organizzazione, leadership, pianificazione, supporto, funzionamento, valutazione della prestazione e miglioramento.
Per entrambe le categorie di operatori è richiesto un sistema documentato, integrato nei processi aziendali, capace di identificare i rischi rilevanti, fissare obiettivi di sicurezza misurabili, garantire risorse e competenze adeguate, controllare le attività operative e affidate a terzi, gestire le emergenze e mettere in atto monitoraggio, audit, riesame della direzione e azioni correttive.
Contesto dell'organizzazione e definizioni specifiche
Gli allegati richiedono anzitutto di descrivere natura, estensione e ambito delle operazioni, individuare i rischi gravi per la sicurezza, mappare le parti interessate rilevanti e identificare i requisiti giuridici e di altro tipo applicabili. Il sistema di gestione deve precisare quali attività rientrano o meno nel proprio ambito.
Per i gestori dell'infrastruttura, l'allegato II introduce anche le definizioni di "carattere" ed "entità" delle operazioni ferroviarie. Il "carattere" è riferito alla finalità dell'attività, includendo progettazione, costruzione, manutenzione dell'infrastruttura e pianificazione, gestione e controllo del traffico, nonché l'uso dell'infrastruttura per linee convenzionali o ad alta velocità e per il trasporto di passeggeri e/o merci. L'"entità" è collegata alla lunghezza della rete ferroviaria e alla dimensione stimata del gestore in termini di personale impiegato nel settore ferroviario.
Leadership, politica di sicurezza e ruoli interni
La dirigenza apicale deve assumere responsabilità generale per la sicurezza, integrare i requisiti del sistema di gestione della sicurezza nei processi aziendali, fornire risorse adeguate, promuovere il miglioramento continuo e una cultura positiva della sicurezza. La politica di sicurezza deve essere formalizzata, approvata dal direttore generale o da un rappresentante dell'alta dirigenza, comunicata e resa disponibile a tutto il personale.
La politica deve impegnare l'organizzazione alla conformità con i requisiti giuridici e di altro tipo connessi alla sicurezza, definire un quadro per gli obiettivi di sicurezza, prevedere il controllo dei rischi sia interni sia derivanti da terzi e impegnare al miglioramento continuo.
Le responsabilità, gli oneri e i poteri del personale che incide sulla sicurezza devono essere definiti, documentati, assegnati e comunicati. Le deleghe devono essere accettate e comprese dal personale interessato. È inoltre richiesta la consultazione del personale, dei rappresentanti e delle parti esterne interessate, con meccanismi che favoriscano il coinvolgimento e il riscontro delle opinioni espresse.
Valutazione dei rischi, pianificazione delle modifiche e obiettivi di sicurezza
L'organizzazione deve identificare e analizzare tutti i rischi operativi, organizzativi e tecnici pertinenti, inclusi quelli derivanti da fattori umani e organizzativi come carico di lavoro, progettazione del lavoro, fatica e adeguatezza delle procedure. Deve adottare metodi adeguati di valutazione del rischio, predisporre misure di sicurezza e monitorarne l'efficacia.
Prima di attuare una modifica, occorre individuare i rischi connessi e le misure di sicurezza appropriate conformemente alla procedura di gestione del rischio del regolamento (UE) n. 402/2013. Il sistema deve fissare obiettivi di sicurezza misurabili, coerenti con la politica e con gli obiettivi strategici, collegati ai rischi prioritari e riesaminati alla luce dei risultati ottenuti. Devono essere predisposti piani per il raggiungimento degli obiettivi e per il monitoraggio del loro conseguimento.
Risorse, competenze, consapevolezza e comunicazione
Il regolamento richiede risorse adeguate, personale competente e strumenti idonei. Il sistema di gestione delle competenze deve includere individuazione delle competenze necessarie, criteri di selezione, formazione iniziale e continua, aggiornamenti periodici, valutazioni delle competenze e controlli dell'idoneità psicologica e fisica.
La formazione deve essere commisurata ai compiti e alle condizioni operative, includere il mantenimento di registri e essere periodicamente riesaminata e sottoposta ad audit. Sono richiesti anche meccanismi di reinserimento al lavoro dopo incidenti, inconvenienti o lunghe assenze.
L'alta dirigenza deve garantire che il personale sia consapevole della rilevanza della propria attività per la sicurezza. Inoltre l'organizzazione deve predisporre canali di comunicazione efficaci, assicurando che le informazioni rilevanti per la sicurezza siano pertinenti, complete, accurate, coerenti, controllate, comunicate in tempo utile e comprese dai destinatari.
Documentazione, relazioni annuali e fattori umani
Il sistema di gestione della sicurezza deve essere descritto in documentazione formale, che includa processi e attività connessi alla sicurezza, interazioni tra processi, procedure operative, elenco di contraenti, partner e fornitori e relativi accordi contrattuali rilevanti per il controllo dei rischi.
È richiesta una relazione annuale sulla sicurezza da trasmettere all'autorità nazionale preposta alla sicurezza, contenente almeno: sintesi delle decisioni sul livello di rilevanza delle modifiche che interessano la sicurezza, obiettivi di sicurezza futuri, risultati di indagini interne e di altre attività di monitoraggio, stato delle raccomandazioni non risolte degli organismi investigativi nazionali, indicatori di sicurezza e, se del caso, conclusioni della relazione annuale del consulente per la sicurezza in materia di merci pericolose.
Il regolamento impone inoltre un metodo sistematico per integrare i fattori umani e organizzativi nel sistema di gestione della sicurezza, ricorrendo a esperti e a metodi riconosciuti per gestire rischi legati a strumentazione, mansioni, condizioni di lavoro e provvedimenti organizzativi.
Funzionamento: operazioni, immobilizzazioni materiali, terzi ed emergenze
Nella fase operativa, l'organizzazione deve applicare i criteri di accettazione del rischio, attuare i piani per gli obiettivi di sicurezza e raccogliere informazioni per misurare efficacia e applicazione delle disposizioni operative. Le disposizioni operative devono essere conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità applicabili, alle norme nazionali e ad altre prescrizioni pertinenti.
Per le imprese ferroviarie, i requisiti operativi riguardano tra l'altro pianificazione di nuovi servizi e percorsi, introduzione di nuovi veicoli, preparazione dei treni, circolazione in condizioni normali, degradate o di emergenza, adattamento alle richieste di ritiro dal servizio dei soggetti responsabili della manutenzione e gestione delle interfacce con cabine di guida e centri di controllo. Per i gestori dell'infrastruttura, i corrispondenti obblighi riguardano pianificazione e controllo del traffico, gestione in tempo reale, limitazioni d'uso e condizioni di circolazione di carichi eccezionali.
In entrambi i casi, le immobilizzazioni materiali devono essere gestite lungo tutto il ciclo di vita, dalla progettazione alla cessione, assicurando l'uso previsto, lo stato operativo sicuro, l'identificazione tempestiva delle non conformità e la conformità ai requisiti essenziali delle specifiche tecniche di interoperabilità, quando applicabili.
Le attività affidate a contraenti, partner e fornitori devono essere controllate. Il regolamento richiede criteri di selezione e clausole contrattuali che disciplinino requisiti giuridici e di sicurezza, competenze, responsabilità, prestazione attesa, scambio di informazioni e tracciabilità documentale; inoltre impone il monitoraggio della prestazione di sicurezza e della consapevolezza dei terzi rispetto ai rischi che generano.
La gestione delle emergenze deve includere l'individuazione delle situazioni di emergenza, il contatto immediato con i servizi di emergenza, la predisposizione di informazioni preventive e in tempo reale, i servizi di primo soccorso, la definizione dei ruoli e responsabilità, piani di allerta e informazione, risorse e formazione dedicate, test periodici e aggiornamenti. Per i gestori dell'infrastruttura è previsto anche un piano per interrompere tempestivamente le operazioni e il traffico, nonché la cooperazione con le imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura; per le infrastrutture transfrontaliere, la cooperazione tra gestori facilita il coordinamento dei servizi di emergenza sui due lati della frontiera.
Monitoraggio, audit e riesame della direzione
Il regolamento richiede attività di monitoraggio conformi al regolamento (UE) n. 1078/2012 per verificare l'applicazione e l'efficacia dei processi e dell'intero sistema di gestione della sicurezza, la conformità ai requisiti del regolamento e l'efficacia delle misure correttive. Deve inoltre essere monitorata la prestazione del personale rispetto alle mansioni legate alla sicurezza.
Gli audit interni devono essere indipendenti, imparziali e trasparenti e devono includere piano di audit, selezione di auditor competenti, analisi dei risultati, definizione e verifica di azioni correttive o migliorative, documentazione e comunicazione all'alta dirigenza.
L'alta dirigenza deve effettuare un riesame periodico dell'adeguatezza ed efficacia del sistema, considerando l'andamento delle azioni non risolte, i cambiamenti del contesto, i risultati del monitoraggio, degli audit, delle indagini interne e della vigilanza dell'autorità nazionale, nonché le raccomandazioni di miglioramento. Sulla base del riesame, la dirigenza deve pianificare e attuare i cambiamenti necessari.
Incidenti, inconvenienti e miglioramento continuo
Gli incidenti e gli inconvenienti devono essere comunicati, registrati, investigati e analizzati per determinarne le cause, e comunicati agli organismi nazionali secondo i casi. L'organizzazione deve valutare e attuare le raccomandazioni dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, dell'organismo investigativo nazionale e delle indagini di settore o interne, e considerare le informazioni fornite da altre parti interessate, come imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, soggetti responsabili della manutenzione e detentori di veicoli ferroviari.
Le risultanze delle indagini devono essere utilizzate per rivedere la valutazione del rischio e per adottare, se del caso, misure correttive o di miglioramento. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere migliorato continuamente, tenendo conto di monitoraggio, audit, riesame della direzione e insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti. È infine richiesta una strategia per rafforzare in modo continuo la cultura della sicurezza, anche tramite esperti e metodi riconosciuti per individuare e correggere problemi comportamentali.
Disposizioni principali
Oggetto e destinatari
L'articolo 1 stabilisce i metodi comuni di sicurezza (CSM) relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza per imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura. Il regolamento si applica ai certificati di sicurezza unici e alle autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma della direttiva (UE) 2016/798.
Definizione di organismo responsabile delle certificazioni di sicurezza
L'articolo 2 definisce l'organismo responsabile del rilascio di un certificato di sicurezza unico, che può essere l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie oppure un'autorità nazionale preposta alla sicurezza.
Requisiti per le imprese ferroviarie
L'articolo 3 impone alle imprese ferroviarie di elaborare il sistema di gestione della sicurezza conformemente all'allegato I. Tali requisiti si applicano ai certificati di sicurezza unici di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798 sia per la valutazione delle domande sia per la supervisione.
Requisiti per i gestori dell'infrastruttura
L'articolo 4 dispone che i gestori dell'infrastruttura adottino sistemi di gestione della sicurezza conformi all'allegato II. I requisiti si applicano alle autorizzazioni di sicurezza di cui all'articolo 12 della direttiva (UE) 2016/798 ai fini della valutazione e della supervisione.
Abrogazione dei precedenti regolamenti
L'articolo 5 abroga i regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 con effetto dal 16 giugno 2025.
Entrata in vigore e applicazione graduale
L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'applicazione decorre dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica prevista dall'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, e dal 16 giugno 2020 in tutti gli Stati membri.
Struttura del sistema di gestione della sicurezza
Gli allegati I e II disciplinano in modo analitico i requisiti del sistema di gestione della sicurezza per imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura, secondo una struttura comune basata su contesto dell'organizzazione, leadership, pianificazione, supporto, funzionamento, valutazione della prestazione e miglioramento.
Gestione dei rischi, fattori umani e cultura della sicurezza
Gli allegati richiedono un approccio sistematico alla valutazione e al trattamento dei rischi operativi, organizzativi e tecnici, includendo i fattori umani e organizzativi, la cultura positiva della sicurezza, la gestione delle modifiche e il miglioramento continuo.
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