Regolamento (UE) 2018/504
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/504 della Commissione, del 7 marzo 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013, che disciplina il funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e le relative statistiche e relazioni nel quadro della cooperazione amministrativa in materia di accise. La modifica riguarda soprattutto la struttura e il contenuto dei messaggi e degli archivi tecnici dell’allegato I, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei dati e allineare il sistema informatico alle regole sostanziali della direttiva 2008/118/CE. Tra le novità principali vi è l’estensione agli speditori registrati della possibilità di lasciare vuoti i dati del destinatario in specifiche spedizioni marittime o per navigazione interna di prodotti energetici in sospensione d’accisa.
Modifica delle regole tecniche del registro SEED e dei messaggi relativi a operatori economici e depositi fiscali nel settore delle accise.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle autorità competenti che gestiscono il registro centrale e i registri nazionali degli operatori economici e dei depositi fiscali nell’ambito della cooperazione amministrativa in materia di accise. Incide inoltre sui messaggi informatici usati per iscrizioni, aggiornamenti, ricerche, estrazioni e statistiche SEED, nonché sulla qualificazione di taluni operatori autorizzati o registrati, in particolare per la circolazione di prodotti energetici via mare o per navigazione interna in regime di sospensione dall’accisa. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; si applica a decorrere dal 15 febbraio 2018, pur entrando formalmente in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/504: modifica del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali nel settore delle accise
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013, che disciplina il funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e le correlate statistiche e relazioni nel quadro della cooperazione amministrativa in materia di accise. L’intervento ha natura essenzialmente tecnica e mira, da un lato, a migliorare la qualità e la chiarezza dei dati trattati dal sistema SEED e, dall’altro, ad allineare la disciplina informatica alle previsioni sostanziali della direttiva 2008/118/CE, in particolare per la circolazione di prodotti energetici via mare o per navigazione interna in sospensione d’accisa.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si fonda sull’articolo 22 del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise. Nei considerando si evidenzia che l’allegato I del regolamento di esecuzione n. 612/2013 contiene la struttura e il contenuto dei messaggi relativi all’iscrizione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale; per migliorarne la qualità, alcune tabelle tecniche devono essere aggiornate.
Un ulteriore obiettivo è l’allineamento con l’articolo 22 della direttiva 2008/118/CE: nei trasporti di prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa, per via marittima o di navigazione interna, le autorità dello Stato membro di spedizione possono autorizzare lo speditore a non indicare i dati del destinatario nella bozza di documento amministrativo elettronico. Il precedente assetto tecnico consentiva tale facoltà solo al depositario autorizzato; il regolamento estende quindi la possibilità anche allo speditore registrato, così da evitare incoerenze tra disciplina sostanziale e formato dei messaggi.
Ambito di applicazione
Le modifiche interessano gli Stati membri, le autorità competenti in materia di accise e gli operatori economici censiti nei registri nazionali e nel registro centrale. In concreto, il testo incide sui messaggi informatici usati per:
- richieste generali e richieste di estrazione o ricerca di dati di riferimento e operatori economici;
- richieste di elenco di e-AD;
- statistiche SEED;
- aggiornamenti, divulgazioni, ricerche ed estrazioni relative agli operatori economici;
- inserimento e gestione di autorizzazioni, depositi fiscali, autorizzazioni temporanee e ruoli degli operatori.
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, si applica dal 15 febbraio 2018.
Struttura tecnica dei messaggi: tabella 1
La nuova tabella 1 dell’allegato I disciplina la richiesta generale e i messaggi collegati. Vengono specificati i tipi di richiesta possibili, tra cui:
- estrazione o ricerca di dati di riferimento;
- estrazione o ricerca di operatori economici;
- richiesta di elenco uffici accise;
- richiesta di ricerca di elenco di e-AD;
- richiesta di statistiche SEED.
Sono precisati i campi obbligatori, facoltativi e condizionati, tra cui il tipo di richiesta, la denominazione del messaggio, l’ufficio richiedente, l’identificatore di correlazione della richiesta, le date di inizio e fine o la data unica, nonché i dati necessari per le richieste di elenco di e-AD e per le statistiche. Il regolamento dettaglia anche i codici da utilizzare per i criteri primari di ricerca e per gli elenchi di codici richiesti, inclusi codici relativi a prodotti, categorie di prodotti soggetti ad accisa, Stati membri, tipi di eventi, motivi di rifiuto, azioni di cooperazione amministrativa e controlli sul movimento.
Registro degli operatori economici: tabella 2
La nuova tabella 2 riguarda le operazioni sul registro degli operatori economici. Essa disciplina i messaggi di:
- aggiornamento degli operatori economici;
- divulgazione degli aggiornamenti;
- ricerca;
- estrazione.
Per ciascuna autorizzazione dell’operatore, il sistema richiede dati come codice accisa, codice IVA, data di inizio e, se del caso, data di scadenza, tipo di operatore e numero di riferimento dell’ufficio delle accise. I tipi di operatore restano depositario autorizzato, destinatario registrato e speditore registrato. Vengono inoltre definite le azioni possibili sul record: creare, aggiornare o invalidare, con regole specifiche sulla data di attivazione.
Sono richiesti anche i dati di nome e indirizzo, con indicazione della lingua del dato, via, numero civico, codice postale, città e Stato membro. Il regolamento prevede poi un codice del ruolo dell’operatore, tra cui il nuovo ruolo che abilita a lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2008/118/CE.
Ruoli dell’operatore e allineamento con la direttiva 2008/118/CE
La novità più rilevante, sul piano operativo, è l’introduzione del ruolo di operatore autorizzato a lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione in conformità all’articolo 22 della direttiva 2008/118/CE. Il testo tecnico specifica che tale ruolo si applica, secondo le associazioni previste dalla tabella, al depositario autorizzato, al destinatario registrato e allo speditore registrato nei casi contemplati.
La modifica consente quindi di gestire correttamente, a livello informatico, le spedizioni di prodotti energetici in sospensione d’accisa via mare o per navigazione interna, nelle quali il destinatario può non essere indicato al momento della spedizione se l’autorità competente lo autorizza.
Categorie e prodotti soggetti ad accisa
Le tabelle sostitutive mantengono e rafforzano la struttura dei dati relativi alle categorie di prodotti sottoposti ad accisa e ai singoli prodotti sottoposti ad accisa. In più punti viene stabilito che almeno uno tra il gruppo dei dati relativi alla categoria e quello relativo al prodotto deve essere presente. Inoltre, sono previste regole di unicità interna per i codici inseriti nella stessa autorizzazione o nello stesso deposito fiscale.
Depositi fiscali e collegamento con le autorizzazioni
Per i depositari autorizzati, la tabella 2 prevede un blocco specifico sul deposito fiscale utilizzato, con il relativo riferimento. Il riferimento del deposito deve essere unico e deve corrispondere a un deposito fiscale esistente con una versione attiva che intersechi il periodo di validità dell’autorizzazione dell’operatore per almeno un giorno dopo la data di attivazione. È inoltre previsto il blocco generale relativo al deposito fiscale, con riferimento, data di inizio e, facoltativamente, data di scadenza della validità, nonché il numero di riferimento dell’ufficio delle accise.
Autorizzazioni temporanee
La tabella 2 contiene anche il blocco dedicato alle autorizzazioni temporanee. Per ciascuna autorizzazione temporanea sono richiesti:
- riferimento dell’autorizzazione temporanea;
- numero di riferimento dell’ufficio di rilascio;
- data di scadenza;
- indicatore di autorizzazione temporanea riutilizzabile;
- eventuale codice IVA;
- data di inizio dell’autorizzazione;
- eventuale indicatore di piccolo produttore di vino.
Se l’autorizzazione temporanea riguarda un piccolo produttore di vino, il codice del prodotto sottoposto ad accisa deve essere solo "W200" oppure "W300".
Statistiche SEED: tabella 4
La nuova tabella 4 disciplina le statistiche SEED di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 612/2013. Essa richiede un identificatore di correlazione della richiesta e un periodo statistico composto da anno e, alternativamente, semestre, trimestre o mese.
Sono previste statistiche:
- per singolo Stato membro, con numero di operatori economici attivi, inattivi, scadenze pendenti, depositi fiscali e modifiche alle autorizzazioni relative alle accise;
- per tipologia di operatore, con dettaglio per depositario autorizzato, destinatario registrato e speditore registrato;
- per categoria di prodotti sottoposti ad accisa e per singolo prodotto sottoposto ad accisa;
- a livello complessivo per tutti gli Stati membri, con gli stessi aggregati.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 15 febbraio 2018, per allinearla alla data di applicazione di una nuova versione del sistema informatizzato istituito con la decisione n. 1152/2003/CE e per concedere agli Stati membri il tempo necessario all’adeguamento operativo.
Effetti pratici per gli operatori e i professionisti
Per gli operatori del settore accise e per i professionisti che li assistono, il regolamento ha natura prevalentemente tecnica ma rilevanza pratica immediata. Occorre tenere conto del nuovo tracciato dei messaggi SEED, delle regole di compilazione, dei codici ammessi e delle nuove condizioni per i ruoli degli operatori. In particolare, nelle spedizioni energetiche via mare o per navigazione interna in sospensione d’accisa, diventa rilevante verificare se sussista l’autorizzazione a non indicare i dati del destinatario, anche per lo speditore registrato, in coerenza con la disciplina unionale di base.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento 612/2013
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 secondo l’allegato del nuovo regolamento. Le tabelle 1, 2 e 4 dell’allegato I sono sostituite per adeguare la struttura dei messaggi, le definizioni dei campi e i controlli di coerenza utilizzati nel sistema SEED e nel registro centrale.
Richieste generali, e-AD e statistiche SEED
La nuova tabella 1 disciplina i messaggi di richiesta generale, le richieste di elenco di e-AD, le richieste statistiche e le richieste di elenco codici, con specificazione dei campi obbligatori, facoltativi e condizionati. La nuova tabella 4 disciplina le statistiche SEED per periodo, Stato membro e aggregazioni per tipologia di operatore, categoria di prodotti soggetti ad accisa e prodotto soggetto ad accisa.
Operazioni sul registro degli operatori economici
La nuova tabella 2 definisce i messaggi relativi ad aggiornamento, divulgazione, ricerca ed estrazione degli operatori economici, includendo i dati dell’autorizzazione dell’operatore, l’azione (creare, aggiornare, invalidare), i dati di nome e indirizzo, il ruolo dell’operatore e i collegamenti con categorie e prodotti soggetti ad accisa. Sono previste regole tecniche sulla unicità degli identificativi e sulla presenza minima di taluni gruppi di dati.
Nuovo ruolo per lo speditore registrato
Tra i codici del ruolo dell’operatore viene aggiunto quello che consente di essere autorizzati a lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione in conformità all’articolo 22 della direttiva 2008/118/CE. La disposizione si applica allo speditore registrato e, secondo la tabella di associazione, anche al depositario autorizzato e al destinatario registrato nei casi previsti dall’allegato tecnico.
Autorizzazioni temporanee e piccolo produttore di vino
La tabella 2 contiene anche il blocco relativo all’autorizzazione temporanea, con dati su riferimento, autorità rilasciante, scadenza, riutilizzabilità, eventuale codice IVA, data di inizio e indicatore di piccolo produttore di vino. Se l’autorizzazione temporanea riguarda un piccolo produttore di vino, il codice del prodotto sottoposto ad accisa deve essere 'W200' oppure 'W300'.
Entrata in vigore e applicazione temporale
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 15 febbraio 2018. Il considerando relativo alla data di applicazione spiega che tale scelta serve ad allinearla alla nuova versione del sistema informatizzato istituito con la decisione n. 1152/2003/CE e a concedere agli Stati membri il tempo necessario per l’adeguamento.
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