Regolamento (UE) 2018/338
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/338 della Commissione, del 7 marzo 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, tutte le altre specie avicole (escluse le specie ovaiole) e suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza un additivo zootecnico a base di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770), dopo valutazione positiva dell'EFSA circa sicurezza ed efficacia. L'autorizzazione è concessa per specifiche specie animali e con tenori minimi di attività enzimatica diversi a seconda della specie. Il testo disciplina inoltre le modalità analitiche, alcune prescrizioni d'uso e la durata dell'autorizzazione, fissata al 28 marzo 2028.
Autorizzazione, nell'Unione europea, del preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) come additivo per mangimi, con condizioni d'uso per diverse specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all'impiego, nell'alimentazione animale, del preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) identificato con il numero 4a27, di titolarità BASF SE. L'autorizzazione riguarda i mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, tutte le altre specie avicole escluse le specie ovaiole, e suinetti svezzati. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; il periodo di autorizzazione decorre fino al 28.3.2028. Sono richiamate condizioni specifiche di uso, incluse indicazioni su conservazione, stabilità al trattamento termico e misure di protezione degli utilizzatori.
Autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/338 autorizza l'impiego di un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) come additivo per mangimi, su richiesta di BASF SE, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il provvedimento recepisce il parere favorevole dell'EFSA, secondo cui l'additivo, alle condizioni d'uso proposte, non presenta effetti negativi per animali, consumatori o ambiente e apporta un beneficio in termini di rendimento zootecnico e/o utilizzazione del fosforo.
Quadro normativo e presupposti della decisione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l'autorizzazione degli additivi per l'alimentazione animale e stabilisce motivi e procedure per il rilascio dell'autorizzazione. La domanda di autorizzazione è stata presentata a norma dell'articolo 7 di tale regolamento ed è risultata corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall'articolo 7, paragrafo 3. La valutazione ha condotto alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, consentendo l'autorizzazione.
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
L'autorizzazione riguarda il preparato identificato nell'allegato con numero 4a27, appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale dei "promotori della digestione". Il titolare dell'autorizzazione è BASF SE. L'uso è consentito per mangimi destinati a:
- polli da ingrasso;
- pollastre allevate per la produzione di uova;
- suini da ingrasso;
- scrofe;
- specie suine minori da ingrasso o da riproduzione;
- tacchini da ingrasso;
- tacchini allevati per la riproduzione;
- tutte le altre specie avicole, escluse le specie ovaiole;
- suinetti svezzati.
Composizione dell'additivo e identificazione tecnica
L'allegato descrive il prodotto come preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770). Il tenore minimo dichiarato è pari a 5 000 FTU/g sia per la forma solida sia per la forma liquida. La sostanza attiva è indicata come 6-fitasi EC 3.1.3.26. È inoltre fornita la definizione dell'unità di attività: 1 FTU corrisponde alla quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto dal fitato di sodio, a pH 5,5 e a 37 °C.
Dosaggi autorizzati per specie
Le condizioni di impiego prevedono tenori minimi di attività per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12% differenziati per specie:
- 100 FTU per suini da ingrasso, scrofe e specie suine minori da ingrasso o da riproduzione;
- 125 FTU per suinetti svezzati;
- 750 FTU per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova;
- 125 FTU per tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e tutte le altre specie avicole escluse le specie ovaiole.
È inoltre specificato che, per i suinetti svezzati, l'uso è limitato agli animali di peso non superiore a 35 kg.
Condizioni tecniche di impiego e misure di sicurezza
Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l'uso dell'additivo e delle premiscele deve avvenire mediante dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.
Metodi di analisi
L'allegato indica i metodi per la quantificazione dell'attività della fitasi:
- nell'additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato;
- nelle premiscele: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato, VDLUFA 27.1.3;
- negli alimenti per animali: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato, EN ISO 30024.
Durata dell'autorizzazione, efficacia e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nell'allegato è fissata la fine del periodo di autorizzazione al 28.3.2028. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'additivo
L'articolo 1 autorizza il preparato indicato nell'allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.
Presupposti dell'autorizzazione
Dai considerando emerge che la domanda è stata presentata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e che la valutazione ha concluso per l'assenza di effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana e sull'ambiente, nonché per un miglioramento del rendimento zootecnico e/o dell'utilizzo del fosforo.
Specie destinatarie e dosaggi minimi
L'allegato prevede: 100 FTU/kg per suini da ingrasso, scrofe e specie suine minori da ingrasso o da riproduzione; 125 FTU/kg per suinetti svezzati di peso non superiore a 35 kg; 750 FTU/kg per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova; 125 FTU/kg per tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e tutte le altre specie avicole escluse le specie ovaiole.
Composizione e caratterizzazione dell'additivo
L'additivo è un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770), con tenore minimo di 5 000 FTU/g in forma solida e 5 000 FTU/g in forma liquida; la sostanza attiva è identificata come 6-fitasi EC 3.1.3.26.
Metodi di analisi
Per la quantificazione dell'attività fitasica sono indicati metodi colorimetrici basati sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato: per l'additivo per mangimi; per le premiscele il metodo VDLUFA 27.1.3; per gli alimenti per animali il metodo EN ISO 30024.
Condizioni di impiego e tutela degli utilizzatori
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, deve essere impiegato un dispositivo di protezione individuale, incluso la protezione dell'apparato respiratorio.
Limitazione specifica per i suinetti svezzati
Il prodotto deve essere utilizzato per suinetti svezzati di peso non superiore a 35 kg.
Durata dell'autorizzazione ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nell'allegato è indicata come fine del periodo di autorizzazione la data del 28.3.2028.
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