L.R. Veneto 24/2022
Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, per il Veneto, assegnazione, durata, criteri e canone delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico già scadute/non riassegnate, decadute, rinunciate o in scadenza dopo il 4 novembre 2022. Definisce procedure di gara o di società mista, regime delle opere, relazione di fine concessione, sanzioni e canoni fissi/variabili applicabili dall’anno successivo all’entrata in vigore.
Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico
Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nel Veneto
La legge disciplina, in attuazione della normativa statale, le modalità di assegnazione delle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico nella Regione del Veneto. Regola sia le concessioni già scadute, decadute o rinunciate, sia quelle che scadono successivamente all’entrata in vigore della legge.
Ambito applicativo e competenza
Sono considerate “grandi derivazioni” quelle a uso energetico con potenza nominale media superiore a 3.000 kW; per i canali consortili irrigui la soglia si riferisce al singolo impianto. Per derivazioni su corpi idrici di confine o in territori regionali diversi, le funzioni di assegnazione spettano alla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio insiste la maggior portata da concedere, con necessaria intesa con l’ente confinante.
Regime delle opere, dei beni e continuità gestionale
Alla scadenza, al termine dell’utenza, in caso di decadenza o rinuncia, le opere di cui al testo unico sulle acque passano in proprietà alla Regione in stato di regolare funzionamento; vi rientrano anche impianti, attrezzature e sistemi indispensabili al funzionamento. Tali opere non possono essere sottratte alla loro destinazione, salvo accertamento di un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque o di mancata funzionalità tecnica per il proseguimento dell’uso idroelettrico. Fino alla presa in carico del nuovo titolare, le opere restano nel possesso e custodia del concessionario uscente. I beni diversi da quelli che passano alla Regione entrano nel possesso del nuovo concessionario dopo la conclusione dell’assegnazione, secondo le regole statali richiamate.
Durata della concessione e modalità di affidamento
Le concessioni sono affidate per una durata tra 20 e 40 anni, aumentabile fino a 10 anni in relazione alla complessità progettuale e all’investimento, secondo criteri fissati dalla Giunta regionale. L’affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica; in alternativa, con motivazione, la Giunta può ricorrere alla diversa procedura prevista dalla disciplina statale, in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della concessione o dell’accorpamento di più concessioni. È prevista anche la possibilità di affidamento a società partecipate nel rispetto della disciplina sulle società pubbliche.
Procedura preliminare, relazione di fine concessione e accorpamenti
Entro tre anni dalla scadenza, o entro sei mesi da decadenza/rinuncia, l’amministrazione verifica se sussista un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque o la mancata funzionalità tecnica; in caso contrario avvia il procedimento di assegnazione. Più concessioni nello stesso bacino possono essere accorpate per ragioni economiche, tecniche o di interesse pubblico, includendo anche concessioni in scadenza nei due anni successivi.
Il concessionario uscente deve trasmettere, entro sei mesi dal provvedimento di avvio o dalla determinazione di interesse pubblico diverso, una relazione di fine concessione con inventario, stato dell’impianto e valore residuo dei beni mobili e immobili. In caso di mancata trasmissione o di mancata integrazione, l’amministrazione può acquisire direttamente le informazioni e svolgere sopralluoghi, con costi a carico del concessionario uscente.
Sono previste sanzioni amministrative di 1.000 euro per MW di potenza nominale media, con minimo di 10.000 euro, per ogni 30 giorni di ritardo nella relazione o nelle integrazioni richieste. La mancata presentazione della relazione o delle integrazioni è anche elemento di inadempienza rilevante per la partecipazione alla gara. Il concessionario uscente deve consentire l’accesso ai luoghi e agli impianti al personale incaricato.
Procedure di gara e procedimento unico
Se l’assegnazione avviene tramite gara, entro due mesi dalla verifica della relazione di fine concessione l’amministrazione pubblica il bando. La valutazione dei progetti-offerta e l’assegnazione avvengono in un procedimento unico, che può ricomprendere valutazione o verifica di impatto ambientale, valutazione di incidenza, autorizzazione paesaggistica e ogni altro assenso necessario.
Società a capitale misto pubblico-privato
Se la concessione è affidata a una società mista, entro sei mesi dalla verifica della relazione di fine concessione l’amministrazione predispone il progetto di utilizzazione e avvia, se dovute, le procedure di VIA. Dopo la VIA si pubblica il bando per la selezione del socio privato. Conclusa la fase di valutazione dei progetti-offerta, si indice la conferenza dei servizi. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una o più società per azioni o a responsabilità limitata miste pubblico-private per la gestione delle grandi derivazioni.
Passaggio di possesso e responsabilità sullo stato degli impianti
Il provvedimento di assegnazione stabilisce il momento di efficacia dell’aggiudicazione e il passaggio di possesso dei beni indicati nel progetto-offerta, che devono risultare in regolare stato di funzionamento e conservazione secondo la relazione di fine concessione. Se al passaggio i beni non corrispondono a quanto dichiarato, o non sono stati eseguiti i lavori ordinati, il concessionario uscente è soggetto a una sanzione pari al 10% degli oneri stimati, comunque non inferiore a 40.000 euro, ed è tenuto a ripristinare l’efficienza; in caso di inerzia interviene l’amministrazione con oneri a carico dell’inadempiente.
Criteri e contenuti attuativi della Giunta regionale
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta deve adottare provvedimenti su: valutazione del prevalente interesse pubblico a usi diversi delle acque; contenuti della relazione di fine concessione; modalità di verifica della relazione; schema di bando; criteri di valutazione dei progetti; durata della concessione; modalità di utilizzo dei beni già in proprietà regionale; eventuale indennizzo a carico del subentrante; obblighi gestionali, ambientali, sociali e territoriali; modalità di valutazione dei progetti-offerta; procedure per usi diversi delle acque; regole per nuove derivazioni idroelettriche.
Tra i contenuti minimi della relazione di fine concessione devono figurare inventario, analisi tecnica asseverata, valutazioni asseverate sugli indennizzi e sul valore dei beni, elenco dei servizi obbligatori, dati di produzione degli ultimi dieci anni e rapporto su supporto informatico organizzato in modo da favorire reperibilità e contraddittorio.
Criteri di aggiudicazione
L’assegnazione tiene conto, in particolare, dell’offerta economica sull’incremento del canone, degli investimenti per l’efficientamento e l’aumento della produzione, delle misure ambientali e paesaggistiche, della gestione dell’invaso, delle certificazioni e tutele in materia di salute e sicurezza, delle risorse organizzative e tecniche disponibili, dell’esperienza del personale e dell’operatore, delle competenze su sicurezza e telecontrollo, delle modalità manutentive, delle compensazioni sociali, degli investimenti complessivi, dell’impegno ad adeguare l’esercizio a esigenze sanitarie, ambientali o di protezione civile e della presenza di enti locali nel capitale sociale.
Il bando specifica di volta in volta gli elementi applicabili e i relativi punteggi; l’offerta economica non può pesare per oltre il 25% del totale. L’amministrazione può non assegnare la concessione se nessuna offerta è conveniente o idonea.
Canone di concessione
Dall’anno solare successivo all’entrata in vigore, i titolari delle concessioni, gli operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea e gli altri operatori che eserciscono grandi derivazioni idroelettriche corrispondono un canone composto da una parte fissa e una variabile.
La parte fissa è pari, in prima applicazione, ad almeno 40 euro per kW di potenza nominale media annua di concessione ed è aggiornata annualmente dalla Giunta entro il 31 gennaio in base alle variazioni ISTAT del prezzo industriale dell’energia elettrica. La parte variabile è calcolata sui ricavi normalizzati, in percentuale non inferiore al 5%, sulla base della produzione immessa in rete e del prezzo zonale; il canone è corrisposto con scadenza semestrale per la parte fissa e annuale, a consuntivo, per la parte variabile.
La Regione stipula convenzioni con GSE, GME, Terna e Agenzia delle Dogane per acquisire i dati di produzione oraria necessari al calcolo del canone variabile. Può inoltre imporre l’installazione e la manutenzione di apparecchiature di misura.
Norma transitoria, finanziaria ed entrata in vigore
Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore, le determinazioni iniziali devono essere assunte entro sei mesi dall’adozione del provvedimento regionale sulla valutazione del prevalente interesse pubblico. Le maggiori entrate per canoni sono quantificate, per il 2023 e 2024, in 700.000 euro per ciascun esercizio, al netto delle somme già previste a bilancio. La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 4 nov 2022L.R. Veneto 25/2022
- Legge · 4 nov 2022L.R. Veneto 26/2022
- Legge · 29 nov 2022L.R. Veneto 27/2022
- Legge · 9 dic 2022L.R. Veneto 28/2022
- Legge · 14 dic 2022L.R. Veneto 29/2022
- Legge · 20 set 2022L.R. Veneto 23/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →