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Legge

L.R. Veneto 28/2022

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)".

Normativa regionaleL.R. Veneto 28/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina veneta del 2005 su terapia del sorriso/pet therapy, estendendo l’ambito alle iniziative di animazione nei reparti di pediatria degli ospedali. Introduce un elenco regionale delle associazioni, bandi annuali per i progetti, un Centro di studio e ricerca a Padova e una relazione annuale della Giunta. Spesa prevista: 100.000 euro per il 2023.

Modifiche alla disciplina regionale sulle terapie complementari per i reparti pediatrici

Modifiche alla disciplina regionale sulle terapie complementari per i reparti pediatrici

La legge regionale del Veneto n. 28 del 2022 interviene sulla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, aggiornandone il contenuto e ampliandone l’operatività in favore dei reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto. La disciplina è orientata al supporto e all’integrazione delle cure clinico-terapeutiche, con finalità di benessere fisico, emotivo, relazionale, psicologico e spirituale del bambino ricoverato.

Ambito di applicazione e finalità

La legge estende l’applicazione della disciplina regionale alle iniziative di animazione rivolte ai reparti pediatrici ospedalieri, ricomprendendole nell’alveo delle terapie complementari. Il riferimento sostanziale è alla “terapia del gioco e del sorriso” e alla “pet therapy o interventi assistiti con gli animali”, sempre nel contesto delle strutture ospedaliere del Veneto.

Soggetti ammessi e requisiti organizzativi

La disciplina aggiornata sostituisce il previgente riferimento al registro regionale delle organizzazioni di volontariato con il richiamo al registro regionale previsto in conformità al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore. In tal modo, l’accesso alle attività è ricondotto al quadro del Terzo settore.

È inoltre istituito un elenco regionale delle associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso presso i reparti di pediatria:

  • nell’elenco sono iscritte le associazioni che operano tramite operatori formati in conformità alla disciplina regionale;
  • la Giunta regionale definisce requisiti e modalità di iscrizione;
  • tali requisiti e modalità devono essere individuati entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • la competente commissione consiliare esprime il parere entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

Progetti e finanziamenti

La Giunta regionale deve emanare con cadenza annuale un bando per consentire alle associazioni iscritte nell’elenco regionale di presentare progetti di terapia del gioco e del sorriso nei reparti pediatrici delle strutture ospedaliere venete.

La Giunta disciplina inoltre:

  • criteri e modalità di partecipazione;
  • criteri di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti;
  • procedure di monitoraggio;
  • rendicontazione.

Tutto ciò deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

Centro di studio e ricerca

Presso l’Azienda Ospedale - Università Padova la Giunta regionale attiva un Centro di Studio e di Ricerca in materia di terapia del gioco e del sorriso. Il Centro svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e di coordinamento, in particolare:

  • individua un modello standardizzato di terapia, verificandone applicabilità ed effetti sui bambini e sulle famiglie sulla base dell’esperienza delle Aziende ULSS e Ospedaliere;
  • effettua monitoraggio e valutazione di efficacia degli interventi;
  • mantiene i contatti con centri e professionisti nazionali, europei e internazionali;
  • propone alla Giunta il programma dei corsi di formazione previsti dalla legge, aggiornandone i contenuti;
  • raccoglie dati e censisce sul territorio regionale le esperienze maturate.

La Giunta regionale definisce le disposizioni organizzative e di funzionamento del Centro, con particolare riferimento ai rapporti tra sanitari e associazioni operanti nelle strutture ospedaliere.

Clausola valutativa e monitoraggio

La Giunta regionale deve predisporre una relazione annuale da trasmettere alla competente commissione consiliare, contenente il monitoraggio e la valutazione degli effetti applicativi della legge, con particolare riguardo alla disciplina dei progetti e dei bandi annuali.

Aggiornamento terminologico della legge del 2005

La legge aggiorna uniformemente la terminologia della disciplina previgente:

  • “terapia del sorriso e gelotologia” viene sostituita da “terapia del gioco e del sorriso”;
  • “pet therapy” viene sostituita da “pet therapy o interventi assistiti con gli animali”;
  • nel testo coordinato, dopo “terapia del gioco e del sorriso” devono intendersi aggiunte le parole “e della pet therapy o interventi assistiti con gli animali”.

Profili finanziari

Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono quantificati in 100.000 euro per l’esercizio 2023. La copertura è assicurata mediante risorse già allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti”, con corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36, iscritto nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Per gli esercizi successivi la spesa è coperta nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle leggi di bilancio.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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