L.R. Veneto 23/2022
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina veneta su agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattorie didattiche, enoturismo e oleoturismo. Introduce nuove definizioni, amplia le attività consentite, modifica requisiti, SCIA, controlli, sanzioni e norme transitorie. Prevede adeguamenti per gli operatori già riconosciuti e rinvia a successivi atti della Giunta per varie modalità applicative.
Modifiche alla disciplina veneta di agriturismo e attività turistiche connesse al settore primario
Modifiche alla disciplina veneta delle attività turistiche connesse al settore primario
La legge regionale del Veneto n. 23 del 20 settembre 2022 aggiorna in modo esteso la legge regionale n. 28/2012, ampliandone l’ambito applicativo e adeguandola a nuove forme di ospitalità e valorizzazione del territorio. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione del Veneto.
Ambito e finalità
Il provvedimento ridefinisce il quadro normativo delle attività connesse al settore primario, includendo espressamente agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo e oleoturismo. Le finalità vengono orientate alla multifunzionalità del settore primario, alla valorizzazione dell’offerta turistica, all’uso dello spazio agricolo e vallivo lagunare, al miglioramento dell’accoglienza e alla promozione delle risorse rurali, ambientali e culturali.
Definizioni e nuove categorie di attività
La nozione di turismo rurale viene definita come insieme di attività svolte nei beni fondiari dell’azienda e in connessione con coltivazione, silvicoltura e allevamento, finalizzate alla valorizzazione di prodotti, risorse naturali, storiche, artistiche e ricreative. Sono disciplinate anche:
- le fattorie didattiche, come attività ludico-didattico-educative rivolte a scuole, famiglie, bambini, ragazzi, adulti e turisti;
- l’enoturismo, relativo a visite, degustazioni, commercializzazione e iniziative didattico-ricreative nel settore vitivinicolo;
- l’oleoturismo, analogo per l’olio d’oliva.
La legge aggiorna anche le nozioni di prodotti di qualità e territoriali, connessione, prevalenza, ospite, servizi complementari, ospitalità e somministrazione di pasti e bevande.
Requisiti per l’esercizio dell’agriturismo
Per svolgere attività agrituristica è richiesto, in linea generale, l’esercizio dell’attività agricola da almeno un biennio. Il requisito non è richiesto:
- ai parenti e affini fino al terzo grado che subentrano nella titolarità dell’impresa agricola, anche societaria;
- ai giovani neo-insediati finanziati nel Programma di sviluppo rurale per l’avviamento di imprese di giovani agricoltori.
L’attività agrituristica deve restare in rapporto di connessione con quella agricola. La prevalenza dell’attività agricola si realizza quando il tempo di lavoro annuo nell’agricoltura è superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica e nelle attività di turismo rurale e fattoria didattica.
Organizzazione delle attività e soggetti coinvolti
Possono essere addetti all’attività agrituristica l’imprenditore agricolo, i familiari ex articolo 230-bis c.c. e i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti esterni è ammesso solo per attività e servizi complementari, nonché per turismo rurale e fattoria didattica.
La Giunta regionale è chiamata a definire, con propri provvedimenti, tipologie, modalità, procedure e criteri per l’esercizio di turismo rurale, fattorie didattiche e attività enoturistiche/oleoturistiche, oltre a poter istituire elenchi regionali degli operatori.
Ospitalità, agricampeggi e limiti quantitativi
L’attività agrituristica comprende:
- somministrazione di pasti e bevande;
- somministrazione di spuntini e bevande;
- ospitalità in alloggi aziendali;
- ospitalità in agricampeggi.
La capacità ricettiva massima in alloggio è elevata a 45 posti letto. In ogni camera, su richiesta dell’ospite e se lo spazio lo consente, può essere aggiunto un ulteriore letto, da rimuovere alla partenza, senza superare il totale autorizzato dalla SCIA.
Per gli agricampeggi:
- possono essere utilizzate unità abitative mobili come tende, roulotte, caravan, autocaravan, camper, casette mobili, anche a forma di botte o altre tipologie compatibili con l’ambiente rurale e prive di impianti o strutture fisse;
- la capienza può arrivare a 45 persone e 30 piazzole;
- il numero delle piazzole preallestite con unità abitative mobili non può superare il 49% delle piazzole dichiarate in SCIA, con arrotondamento per difetto;
- se l’attività di agricampeggio si svolge contemporaneamente all’ospitalità di cui all’articolo 6, il numero massimo complessivo di persone ospitate non può superare 60.
Somministrazione di pasti, spuntini e bevande
La somministrazione si basa sull’utilizzo di una quota di prodotto proprio, anche ottenuta mediante lavorazioni interne o esterne all’azienda agricola, e può comprendere bevande spiritose tipiche regionali. La disciplina quantitativa dei prodotti utilizzati è articolata in quote di approvvigionamento, con specifiche deroghe in caso di forza maggiore dovuta a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dalla Giunta regionale.
In sintesi, i prodotti devono provenire, in termini di valore:
- per almeno il 50% dall’azienda agricola, o almeno il 25% in zona montana;
- per non più del 15% dal libero mercato di distribuzione alimentare;
- per la quota residua, in parte da prodotti aziendali e/o da prodotti di qualità e territoriali e da imprese agricole o artigiane alimentari regionali.
Sono inclusi nella quota territoriale anche i capi di selvaggina cacciata in ambito regionale, acquistati o ceduti secondo la normativa venatoria e comunitaria.
Sono consentite, entro i limiti del Piano agrituristico e della SCIA:
- la somministrazione all’esterno del complesso aziendale in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali;
- la preparazione di pasti pronti per asporto e consegna a domicilio, con esclusione del catering.
La Giunta regionale deve definire, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, modalità, procedure, criteri ed elenco delle manifestazioni ed eventi rilevanti.
Turismo rurale, fattorie didattiche, enoturismo e oleoturismo
Il turismo rurale è configurato come attività dell’impresa agricola con sede operativa in Veneto, svolta nei beni fondiari disponibili e collegata alle attività agricole tradizionali. Alle attività di turismo rurale svolte da aziende agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche si applicano, per quanto compatibili, le regole fiscali, previdenziali e di qualificazione del reddito previste dalla disciplina statale dell’agriturismo.
Le fattorie didattiche possono rivolgersi a scuole, bambini, ragazzi, famiglie, adulti e turisti, anche con collaborazioni con servizi per la prima infanzia autorizzati e altre esperienze di educazione nella natura riconosciute dalla normativa. Presso la Giunta regionale è istituito l’elenco regionale delle fattorie didattiche attive.
Enoturismo e oleoturismo sono ricondotti all’attività agricola connessa quando svolti dall’imprenditore agricolo, singolo o associato. La Giunta regionale può istituire un elenco degli operatori e promuovere formazione teorico-pratica.
Titoli abilitativi, SCIA e adempimenti
L’esercizio delle attività disciplinate dalla legge è subordinato alla presentazione della SCIA secondo modelli e procedure definiti dalla Giunta regionale. La SCIA va trasmessa:
- al Comune competente per territorio, salvo il pescaturismo;
- all’ufficio regionale competente per il pescaturismo, presso il quale la nave è iscritta nel registro navale.
Nella SCIA devono essere indicati:
- le attività che si intendono svolgere;
- limiti e modalità di esercizio;
- conformità alle comunicazioni presentate;
- possesso dei requisiti richiesti.
Chi esercita le attività deve inoltre:
- richiedere il riconoscimento delle attività, salvo l’enoturismo e l’oleoturismo;
- richiedere la classificazione se intende svolgere ospitalità;
- esporre simbolo regionale e logo dell’attività;
- comunicare variazioni, sospensioni e cessazioni entro 30 giorni dalla cessazione;
- trasmettere telematicamente arrivi e presenze ai fini statistici;
- esporre listini, prezzi e provenienza dei prodotti nella somministrazione;
- esporre cartellini e targhe di riconoscimento nei casi previsti;
- chiedere eventuali autorizzazioni temporanee per specifiche attività della Giunta.
Classificazione, denominazioni e comunicazione al pubblico
La Giunta regionale disciplina i requisiti di classificazione degli agriturismi e le modalità di presentazione delle istanze per l’ospitalità, nonché i criteri di classificazione delle aziende ittituristiche e pescaturistiche.
Le denominazioni “agriturismo”, “agricampeggio”, “azienda agrituristica”, “ittiturismo”, “pescaturismo”, “turismo rurale”, “fattoria didattica”, “enoturismo” e “oleoturismo”, insieme ai marchi e loghi identificativi, sono riservati alle imprese munite dei titoli previsti. Il loro uso è obbligatorio nei mezzi di comunicazione dell’impresa e non può sovrapporsi alle denominazioni riservate alle strutture ricettive turistiche disciplinate dalla legge regionale n. 11/2013.
Controlli, monitoraggio e poteri di verifica
Le funzioni di controllo e monitoraggio sono attribuite ai Comuni e alla Giunta regionale. I Comuni verificano il permanere dei requisiti, le condizioni e le modalità di esercizio, con particolare attenzione a quanto dichiarato in SCIA. La Giunta regionale può svolgere controlli documentali e in loco, anche a campione, sulla base di un piano fondato su criteri di rischio.
I controlli possono avvenire anche attraverso le informazioni pubblicate sui siti web aziendali, promozionali e di prenotazione, che valgono come atti di accertamento ai sensi della legge n. 689/1981. Gli incaricati regionali e comunali hanno accesso alle strutture, inclusi i locali di pernottamento. Se la Giunta rileva assenza di presenze turistiche per un anno consecutivo, il Comune verifica il rispetto del periodo di apertura con sopralluogo.
Norme edilizie e igienico-sanitarie
Per gli interventi edilizi sugli immobili e fabbricati destinati all’agriturismo si applica l’articolo 88 della legge regionale n. 61/1985. Le norme igienico-sanitarie comuni riguardano tutte le attività disciplinate dalla legge, con adeguamento della terminologia relativa a centri o aree benessere e alla fauna allevata.
Sanzioni amministrative
Il sistema sanzionatorio viene ampliato e aggiornato. In particolare:
- i titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche sono sanzionati con euro 5.000 se non rispettano le percentuali di provenienza dei prodotti;
- sono previste sanzioni specifiche per l’esercizio dell’enoturismo e dell’oleoturismo in caso di violazione dei requisiti fissati dai decreti ministeriali richiamati, con importi da euro 150 a euro 1.500 oppure euro 5.000 a seconda della gravità;
- restano previste altre sanzioni per violazioni di denominazioni, classificazioni, esposizioni obbligatorie e omissioni connesse ai controlli.
Disposizioni transitorie
Per i procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della legge continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione.
Le imprese agrituristiche già riconosciute e classificate devono adeguarsi alle nuove regole sulla classificazione e sull’uso delle denominazioni entro due anni dall’adozione del provvedimento della Giunta regionale previsto dalla legge.
Le aziende di turismo rurale già riconosciute possono continuare a operare secondo la normativa previgente; a esse si applica il regime sanzionatorio previsto per la materia.
Disposizioni finanziarie
Per l’anno 2022 è autorizzata una spesa di 10.000 euro per gli oneri derivanti dall’articolo relativo allo sviluppo delle attività disciplinate dalla legge, con copertura mediante riduzione di pari importo del fondo regionale apposito. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio autorizzati annualmente.
Valutazione di attualità
La legge non è deprecata: interviene su una disciplina ancora operativa e rilevante per gli operatori del settore primario e turistico in Veneto, introducendo regole tuttora utili per autorizzazioni, controlli, classificazione e sanzioni.
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