Sentenza del 22/03/2019 n. 8113 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di irrogazione di sanzioni doganali emesso ai sensi dell'art. 303 T.U.L.D., relativo all'importazione dal Venezuela, tra il 2007 e il 2008, di lamiere e nastri di alluminio accompagnati da certificati di origine preferenziale Form A. L'Agenzia aveva rilevato che i timbri apposti sui certificati non erano conformi agli specimen trasmessi dalle autorità venezuelane alla Commissione Europea. La CTP e la CTR avevano annullato le sanzioni ritenendo che l'art. 303 T.U.L.D. non includesse, tra le difformità sanzionabili, quella relativa all'origine della merce. L'Agenzia ha impugnato tale interpretazione sostenendo che il dato di origine rientra nella nozione di qualità della merce e che la difformità dell'origine è sanzionabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo errata l'interpretazione restrittiva dell'art. 303 T.U.L.D. Secondo la Corte, la nozione di qualità della merce comprende anche l'origine, soprattutto quando da essa dipendono preferenze tariffarie e la corretta riscossione dei dazi. La sanzione può quindi applicarsi a ogni difformità o falsità relativa agli elementi essenziali della dichiarazione doganale, inclusa l'origine. La buona fede o l'assenza di consapevolezza dell'importatore non escludono la sanzionabilità una volta accertata la falsità del certificato Form A. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sull'importo dovuto, ma il principio giuridico applicabile è risultato favorevole all'Agenzia.
Norme richiamate
Art. 303 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.)
La sanzione prevista dall'art. 303 T.U.L.D. riguarda ogni ipotesi di difformità o falsità della dichiarazione doganale in ordine ai suoi elementi essenziali, afferenti, cioè, oltre che a valore, quantità, qualità delle merci, anche, all'origine delle merci stesse.
La nozione di qualità della merce deve essere interpretata estensivamente, e comprende anche il dato relativo all'origine. Pertanto, una falsa o difforme indicazione dell'origine può integrare una violazione sanzionabile, senza ricorrere a un'interpretazione analogica vietata in materia sanzionatoria.
Art. 81 del Regolamento CEE n. 2454/1993
La certificazione dell'origine preferenziale deve rispettare i requisiti formali e di autenticità previsti dalla normativa doganale europea, inclusa la conformità dei timbri e dei modelli utilizzati dalle autorità del Paese esportatore.
Art. 1306 del Codice civile
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.
Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato solidale può, in astratto, essere fatto valere dagli altri coobbligati, salvo che sia fondato su ragioni personali. Tuttavia, se il giudicato si forma durante il giudizio d'appello e non viene tempestivamente dedotto, la sentenza difforme deve essere impugnata con revocazione e non con ricorso per Cassazione.
Art. 295 del Codice di procedura civile
La sospensione necessaria del processo non è stata ritenuta applicabile, poiché i procedimenti relativi al merito delle riprese doganali erano trattati contestualmente.
Art. 360, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile
Il ricorso per Cassazione è stato proposto per violazione o falsa applicazione dell'art. 303 T.U.L.D.; la Corte ha ritenuto fondato il motivo.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 17 luglio 1997, causa C-97/95
Una volta accertata la falsità del certificato di origine, la buona fede e la diligenza dell'importatore non impediscono il recupero dei dazi o l'applicazione delle conseguenze previste, poiché il rischio derivante da comportamenti scorretti dei fornitori rientra nell'attività commerciale dell'operatore.
Massime di principio
- Nel diritto doganale, l'origine della merce è un elemento essenziale della dichiarazione e può rientrare nella nozione di qualità ai fini dell'applicazione delle sanzioni per difformità.
- La presentazione di un certificato di origine formalmente irregolare o falso può comportare sanzioni e recupero dei dazi, anche quando l'importatore sostiene di aver agito in buona fede o di non conoscere la falsità.
- Gli operatori devono verificare con adeguata diligenza l'affidabilità dei certificati e dei fornitori, prevedendo eventualmente tutele contrattuali e procedure interne di controllo.
- Le norme sanzionatorie non possono essere applicate analogicamente, ma possono essere interpretate estensivamente quando il significato della disposizione comprende già, secondo la sua funzione e il contesto normativo, la fattispecie contestata.
- Un giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può avere effetti riflessi sugli altri coobbligati solo nei limiti previsti dalla legge e deve essere fatto valere con il rimedio processuale corretto e tempestivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 154 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 159 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 268 - Comm. Trib. Prov. Latina
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 375 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 376 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 377 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →