Sentenza del 29/03/2019 n. 8828 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva dichiarato illegittimi gli avvisi di accertamento ICI 2003 relativi a due porzioni di un immobile non accatastato, situato nell'area portuale di Civitavecchia e destinato a magazzino e deposito doganale. Il ricorso comprendeva sette motivi, tra cui la nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, l'omessa valutazione dei motivi di appello, la violazione delle regole sull'onere della prova e la questione della classificabilità dell'immobile in categoria catastale imponibile C/2 oppure esente E. Il motivo ritenuto decisivo dalla Corte è stato il primo: la CTR aveva respinto l'appello principale del Comune con la sola formula apodittica secondo cui l'appello non era fondato, senza spiegare le ragioni della decisione né esaminare le questioni decisive.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ritenendo nulla la motivazione perché priva dell'indicazione del percorso logico e dell'esame concreto dei motivi di appello. La causa è stata rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame delle questioni, decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente se gli immobili fossero soggetti o meno a ICI, né ha stabilito in via conclusiva quale fosse la corretta categoria catastale.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
"Il ricorso per cassazione redatto per assemblaggio [...] è carente del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3"
Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti in modo chiaro, sintetico e autosufficiente. La riproduzione integrale degli atti non determina automaticamente l'inammissibilità, se il ricorso contiene anche una rielaborazione critica e consente di comprendere le censure.
Art. 132, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva, idonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice. Una motivazione meramente apparente o apodittica determina la nullità della decisione.
Art. 111, comma 6, Costituzione
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Il semplice rigetto dei motivi di appello senza indicarne le ragioni viola l'obbligo costituzionale di motivazione.
Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
Le sentenze tributarie devono indicare i motivi di fatto e di diritto della decisione. La CTR non può limitarsi a una formula generica di infondatezza quando sono state dedotte questioni specifiche e decisive.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi effettivamente sottoposti al suo esame, senza omettere questioni rilevanti né decidere su oggetti estranei alle richieste delle parti.
Art. 2697 c.c.
La parte che invoca un fatto costitutivo della propria pretesa o una causa di esenzione deve fornire la relativa prova, secondo la ripartizione dell'onere probatorio applicabile alla controversia.
Art. 115 c.p.c.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non contestati, valutandoli nel rispetto del principio di disponibilità della prova.
D.Lgs. n. 504/1992, artt. 3, 5, 7, 10 e 11
Le disposizioni disciplinano, tra l'altro, il presupposto e la base imponibile dell'ICI, le esenzioni e gli obblighi dichiarativi e di accertamento. Nel caso concreto, la loro applicazione richiedeva di stabilire la natura catastale e funzionale dell'immobile.
D.L. n. 262/2006, art. 2, commi 40-44, convertito dalla L. n. 286/2006
La norma ha inciso sulla classificazione catastale degli immobili situati in aree portuali e aeroportuali, escludendo dalla categoria E le unità con autonomia funzionale e reddituale e imponendo i conseguenti adempimenti catastali. La sua rilevanza temporale rispetto all'ICI 2003 era una delle questioni da esaminare.
L. n. 296/2006, art. 1, commi 161 e 171
Le disposizioni riguardano i termini e le modalità dell'attività di accertamento dei tributi locali e la loro applicazione ai rapporti tributari pendenti.
Massime di principio
- Una sentenza di appello non è validamente motivata quando si limita a dichiarare infondati i motivi senza esaminarli e senza indicare le ragioni del rigetto; in tal caso può essere dichiarata nulla per motivazione apparente.
- La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è ammissibile solo se il giudice di appello dimostra di avere esaminato criticamente i motivi di gravame. Il semplice richiamo alla decisione precedente non è sufficiente.
- Quando la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione sul rigetto dell'appello principale, la nullità può travolgere anche le statuizioni collegate, compreso l'accoglimento dell'appello incidentale.
- Per stabilire se un immobile situato in un'area portuale appartenga a una categoria catastale esente o imponibile non è decisiva la sola ubicazione nell'area classificata; occorre valutare la sua autonomia funzionale e reddituale, la destinazione concreta e l'eventuale uso commerciale.
- La Corte di cassazione, quando rileva un vizio processuale o motivazionale, può cassare la sentenza e rinviare la causa senza decidere definitivamente il merito dell'imposizione tributaria.
- Nella redazione di un ricorso per cassazione è possibile riprodurre parti degli atti dei precedenti gradi, ma tale riproduzione deve essere accompagnata da una sintesi critica e funzionale alle specifiche censure, evitando un mero assemblaggio documentale.
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