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Circolare

Circolare INAIL n. 07 del 07 marzo 1994

Interesse di rateazione e di dilazione decreti del Ministero del Tesoro 24 novembre 1993, 7 e 18 gennaio 1994.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL comunica gli aggiornamenti del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori, fissati da tre decreti ministeriali del 24 novembre 1993, 7 gennaio 1994 e 18 gennaio 1994. I nuovi tassi sono pari al 22,375% dal 7 dicembre 1993, al 22% dal 1° febbraio 1994 e al 21,875% dall’11 febbraio 1994. La circolare chiarisce inoltre la loro applicazione alle istanze presentate dai datori di lavoro, anche in relazione ai piani di rateazione già comunicati dalle Sedi, e precisa che la variazione del tasso rileva anche per il calcolo delle somme aggiuntive.

Tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori contributivi

Tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi contributivi

La circolare INAIL aggiorna i tassi di interesse applicabili alle rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi, in attuazione dell’art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Vengono richiamati tre decreti ministeriali succedutisi tra novembre 1993 e gennaio 1994, con effetti decorrenziali distinti.

Nuove misure del tasso

La circolare indica le seguenti misure:

  • 22,375% fissato dal D.M. 24 novembre 1993, con decorrenza dal 7 dicembre 1993;
  • 22% fissato dal D.M. 7 gennaio 1994, con decorrenza dal 1° febbraio 1994;
  • 21,875% fissato dal D.M. 18 gennaio 1994, con decorrenza dall’11 febbraio 1994.

Tali valori sostituiscono quelli precedenti e costituiscono il riferimento per gli interessi dovuti dai datori di lavoro sulle rateazioni e dilazioni di pagamento di premi e accessori.

Ambito soggettivo e applicazione pratica

I nuovi tassi sono applicabili nei confronti dei datori di lavoro che presentino istanza di rateazione o dilazione a partire dalle rispettive date di decorrenza. La circolare precisa che l’applicazione avviene secondo le consuete modalità operative.

È inoltre stabilito che il nuovo tasso si applica anche alle istanze presentate prima delle date indicate, quando la Sede abbia comunicato il piano di rateazione in una data pari o successiva a:

  • 7 dicembre 1993, per il tasso del 22,375%;
  • 1° febbraio 1994, per il tasso del 22%;
  • 11 febbraio 1994, per il tasso del 21,875%.

Il richiamo operativo è effettuato in conformità alla circolare n. 51/1982.

Riflessi sulle somme aggiuntive

La circolare chiarisce che la variazione del tasso di interesse deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive, richiamando la circolare n. 55/1988. Il cambio di tasso rileva quindi non solo per il calcolo degli interessi sulle rateizzazioni e dilazioni, ma anche per gli importi accessori collegati all’inadempimento o al ritardo.

Prospetto storico dei tassi

In allegato è riportato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi, vigenti dal 29 dicembre 1978. Il prospetto elenca, per ciascuna variazione, la data del decreto, la misura del tasso, la decorrenza e la circolare di riferimento, offrendo un quadro storico dell’evoluzione della disciplina.

Punti principali

Aggiornamento dei tassi di interesse

Sono richiamati tre decreti del Ministero del Tesoro che modificano il tasso dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori: 22,375% dal 7 dicembre 1993; 22% dal 1° febbraio 1994; 21,875% dall’11 febbraio 1994.

Ambito di applicazione temporale

I nuovi tassi si applicano alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire, rispettivamente, dal 7 dicembre 1993, dal 1° febbraio 1994 e dall’11 febbraio 1994, secondo le consuete modalità. Per le istanze presentate prima di tali date, il nuovo tasso si applica quando la Sede abbia comunicato il piano di rateazione in data pari o successiva alle rispettive decorrenze.

Effetti su somme aggiuntive e richiami precedenti

La circolare precisa che, in coerenza con quanto disposto dalla circolare n. 55/1988, la decorrenza della variazione del tasso di interesse deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive. Viene inoltre richiamata la disciplina operativa della circolare n. 51/1982 per l’applicazione del nuovo tasso ai piani comunicati dalle Sedi.

Prospetto riepilogativo storico

È allegato un prospetto con le misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi in vigore dal 29 dicembre 1978, con l’indicazione dei relativi decreti, delle date di decorrenza e delle circolari di riferimento.

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