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Circolare

Circolare INAIL n. 09 del 17 marzo 1994

Determinazione per l'anno 1994 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL determina, per il 1994, i minimali di retribuzione imponibile giornaliera validi ai fini contributivi e previdenziali, sulla base della variazione ISTAT del costo della vita pari al 3,7% e del meccanismo di adeguamento previsto dalla normativa richiamata. Vengono inoltre aggiornate le retribuzioni convenzionali e i premi speciali/unitari per specifiche categorie di lavoratori, con tabelle differenziate per settore industriale, agricolo, domestico, cooperativo, istruzione e attività speciali. La circolare precisa anche gli effetti sulle prestazioni risarcitorie INAIL, distinguendo le decorrenze dal 1° gennaio 1994.

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il 1994 e adeguamento delle retribuzioni convenzionali

Determinazione per l'anno 1994 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera e adeguamento delle retribuzioni convenzionali

La circolare definisce, per l’anno 1994, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, nonché gli aggiornamenti delle retribuzioni convenzionali e dei premi speciali/unitari per varie categorie di lavoratori assicurati. Il documento applica la variazione dell’indice del costo della vita pari al 3,7%, coordinandola con il minimo di legge previsto dalla disciplina generale richiamata.

Criteri generali di determinazione dei minimali

Il riferimento normativo principale è l’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come richiamato dall’art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, per l’aggiornamento dei minimali sulla base della variazione ISTAT del costo della vita. Resta fermo il meccanismo dell’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, per cui i minimali inferiori devono essere adeguati almeno alla retribuzione minima imponibile prevista dalla norma.

In applicazione di tale criterio, il limite minimo generale di retribuzione giornaliera per il 1994 è fissato in L. 57.223, corrispondente al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 1994, pari a L. 602.350. Tale valore costituisce il parametro di riferimento generale per numerose categorie, salvo le eccezioni espressamente previste.

Categorie con limiti particolari e rapporti con il part-time

Per le categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, inclusi i lavoratori a tempo parziale di cui all’art. 5, comma 9, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, il limite minimo giornaliero per il 1994 è indicato in L. 30.118. La circolare precisa inoltre che, nelle ipotesi di cui ai commi 16 e 17 del medesimo art. 5 (part-time senza stipula di contratto per particolari settori), il limite minimo giornaliero, determinato applicando al trattamento minimo di pensione il parametro del 4%, è pari a L. 24.094.

Per tali lavoratori, se l’orario di lavoro supera le quattro ore giornaliere, si applica invece il limite minimo generale valido per la generalità dei lavoratori, cioè L. 57.223.

Settore dell’istruzione pre-scolare e scolare non statale

La circolare ribadisce quanto già chiarito in precedenti istruzioni: nel settore dell’istruzione pre-scolare non si applica il limite minimo previsto dall’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983. Di conseguenza, i minimali di retribuzione giornaliera devono essere aggiornati esclusivamente sulla base dei criteri della legge n. 537/1981.

Per i lavoratori del settore dell’istruzione pre-scolare, i limiti minimi per il 1994 risultano:

  • impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive: L. 60.070 giornaliere;
  • impiegati docenti e non docenti: L. 27.750 giornaliere;
  • operai: L. 22.190 giornaliere.

Le retribuzioni annue si ottengono, come di consueto, moltiplicando per 300 le cifre giornaliere indicate.

Per l’istruzione scolare non statale, invece, la disciplina speciale del comma 20 dell’art. 5 della legge n. 863/1984 non si applica; resta quindi il confronto tra i minimali derivanti dalla legge n. 537/1981 e quelli di cui all’art. 7 della legge n. 638/1983.

La circolare fornisce anche, per l’anno scolastico 1993/1994, i premi speciali unitari minimi annui pro-capite per gli insegnanti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro, distinguendo tra insegnamento pre-scolare e scolare, tra docenti con o senza funzioni direttive e tra prestazioni a tempo pieno e part-time. I premi sono determinati come combinazione di due dodicesimi del 1993 e dieci dodicesimi del 1994, sulla base della retribuzione effettivamente percepita nell’anno scolastico (1° novembre - 31 ottobre).

Lavoratori soci di società ed enti cooperativi soggetti al D.P.R. n. 602/1970

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, che prestano attività per conto delle società ed enti medesimi soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, viene richiamato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 dicembre 1993, pubblicato nella G.U. n. 296 del 18 dicembre 1993.

La nuova retribuzione giornaliera è fissata in L. 32.700, con decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 18 dicembre 1993. Il parametro si riferisce, come in passato, a un periodo medio di occupazione mensile pari a 26 giornate lavorative. Sono previste deroghe territoriali per il Mezzogiorno di cui al T.U. 6 marzo 1978, n. 218, e per le regioni Basilicata e Campania, con periodi occupazionali medi ridotti rispettivamente a 16 e 14 giorni.

Importi per le principali categorie assicurate nel settore industriale

Nel settore industriale la circolare indica che la retribuzione giornaliera minima per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché per i titolari di aziende artigiane, i soci di società tra artigiani lavoratori e i familiari coadiuvanti, è pari a L. 57.223. Ne deriva una retribuzione minima annua di L. 17.166.900, ottenuta moltiplicando l’importo giornaliero per 300.

Sulla base di tale minimale annuo, la circolare riporta i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio per le posizioni artigiane, precisando inoltre che per le posizioni assicurative artigiane in vigore al 1° gennaio 1994 l’aggiornamento della nuova retribuzione minima imponibile sarà effettuato solo dopo il consolidamento degli importi dovuti per l’autoliquidazione 1994. Viene altresì chiarito che, per le posizioni autoliquidabili, la rata premio 1994 sarà calcolata sulla base dei premi speciali validi per il 1993.

Per facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, distingue tra soggetti non soggetti e soggetti al D.P.R. n. 602/1970:

  • per i non soggetti al D.P.R. n. 602/1970, la retribuzione giornaliera è L. 57.223 e sono indicati premi minimi a persona per trimestre o frazione di trimestre;
  • per i soggetti al D.P.R. n. 602/1970, la retribuzione giornaliera è L. 32.700 e sono indicati premi minimi a persona per il primo trimestre o frazione di trimestre.

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, la retribuzione giornaliera è indicata in L. 31.540 e il premio minimo a persona, per mese o frazione di mese, è pari a L. 37.700.

Per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, la retribuzione giornaliera è L. 57.223 e, a decorrere dalla campagna olearia 1994/1995, sono stabiliti premi minimi differenziati per frantoi di tipo A e di tipo B, sia per lavori di durata non superiore a 30 giorni sia per l’intera campagna olearia.

Per i lavoratori a domicilio, la retribuzione giornaliera è fissata in L. 57.223. Per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni risultano modificate secondo la tabella allegato n. 2.

Istruzione: modalità di calcolo dei premi per insegnanti non statali

La circolare richiama la necessità, per le sedi, di acquisire dalle scuole e dagli istituti tutti gli elementi utili per l’esatto calcolo del premio annuo dovuto per ciascun insegnante, in relazione:

  • al settore di insegnamento (pre-scolare o scolare);
  • al numero di ore giornaliere di insegnamento;
  • all’eventuale svolgimento di funzioni direttive;
  • alla disciplina dei commi 16 e 17 dell’art. 5 della legge n. 863/1984.

Viene inoltre ricordato che il premio speciale unitario pro-capite va determinato con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita nell’anno scolastico, assumendo come base i valori del D.M. 15 luglio 1987 e aggiornandoli per il periodo 1993/1994 secondo il criterio dei due dodicesimi/ dieci dodicesimi.

Settore agricolo e effetti risarcitori INAIL

Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato la retribuzione giornaliera è fissata in L. 50.540, in ragione dell’indicizzazione annuale prevista dall’art. 1 della legge n. 537/1981.

Sul piano risarcitorio, la circolare specifica che le indennità per inabilità temporanea assoluta devono essere adeguate alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1994, nonché per i casi in cui alla stessa data il trattamento economico sia ancora in corso.

Infine, per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per i superstiti relative a eventi verificatisi dal 1° gennaio 1994, il minimale per il settore industriale è indicato in L. 58.656, corrispondente a L. 17.597.000 diviso 300.

Punti principali

Criterio generale di aggiornamento per il 1994

La circolare prende a base la variazione percentuale dell’indice del costo della vita per il 1994, fissata nel 3,7% ai sensi dell’art. 19 della legge n. 153/1969 e dell’art. 1 della legge n. 537/1981. I minimali di retribuzione imponibile giornaliera devono comunque rispettare il limite previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, con adeguamento al trattamento minimo di pensione ove i valori risultino inferiori.

Limite minimo generale e categorie con particolari regole

Per la generalità dei lavoratori il limite minimo giornaliero per il 1994 è pari a L. 57.223. Per le categorie soggette a salari medi o convenzionali, inclusi i part-time dell’art. 5, comma 9, della legge n. 863/1984, il minimale è L. 30.118; nei casi di part-time dei commi 16 e 17 dello stesso articolo il minimale è L. 24.094, salvo che l’orario superi le quattro ore giornaliere, nel qual caso torna applicabile il limite generale di L. 57.223.

Settore istruzione pre-scolare e scolare non statale

Nel settore dell’istruzione pre-scolare non trova applicazione il limite minimo di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, per cui i minimali vanno aggiornati solo secondo la legge n. 537/1981. La circolare distingue tra istruzione pre-scolare e scolare non statale e richiede alle sedi di acquisire i dati utili al calcolo corretto del premio annuo, in funzione del settore, delle ore giornaliere di insegnamento, di eventuali funzioni direttive e della disciplina dei commi 16 e 17 dell’art. 5 della legge n. 863/1984.

Lavoratori soci di società/cooperative e attività assimilate

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi soggetti al D.P.R. n. 602/1970, il decreto ministeriale 6 dicembre 1993 ha rivisto imponibili contributivi e periodi medi di occupazione mensile. La nuova retribuzione giornaliera è di L. 32.700, con decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 18 dicembre 1993; il periodo occupazionale medio è di 26 giornate, ridotto a 16 giorni per il Mezzogiorno ex T.U. n. 218/1978 e a 14 giorni per Basilicata e Campania.

Settori e categorie con importi specifici

La circolare riporta importi distinti per settore industriale, facchini e trasportatori, pescatori della piccola pesca, frangitura delle olive, lavoratori a domicilio, addetti ai servizi domestici e familiari, soci volontari delle cooperative sociali e lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato. Per il settore industriale, la retribuzione minima annua è calcolata moltiplicando per 300 la minima giornaliera; per il settore agricolo il minimale giornaliero è fissato a L. 50.540 per indicizzazione annuale.

Effetti su prestazioni INAIL e decorrenza

Per l’indennità per inabilità temporanea assoluta, le nuove misure si applicano agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1994 e ai casi in cui alla stessa data sia già in corso il trattamento economico. Ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti relative a eventi dal 1° gennaio 1994, il minimale del settore industriale è fissato in L. 58.656 (L. 17.597.000 diviso 300).

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