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Ordinanza

Ordinanza n. 420/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento Autorizzativo Unico n. 2 del 2 maggio 2026, relativo all’installazione di un nuovo impianto di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari e residenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, anche con motivi aggiunti, l’autorizzazione unica rilasciata dal Comune di Gagliano del Capo a Iliad Italia S.p.A. per l’installazione di una stazione radio-base in Via Paolo VI, contestando gli atti presupposti, tra cui il parere tecnico-urbanistico comunale, il parere dell’Autorità di Bacino, l’autorizzazione paesaggistica, le deliberazioni della Giunta comunale e le relazioni tecniche di compatibilità idrologica, idraulica e con il Piano di tutela delle acque. In particolare, è stata dedotta l’omessa istruttoria sulla non delocalizzabilità dell’impianto, nonostante tale profilo fosse indicato nel parere dell’Autorità di Bacino richiamato nel provvedimento autorizzativo. Iliad Italia S.p.A. ha proposto ricorso incidentale contro l’art. 7 delle NTA del Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico. La controinteressata ha inoltre sollevato eccezioni preliminari di rito, la cui infondatezza è stata rilevata dal TAR in sede cautelare, con riserva di approfondire nel merito la legittimazione e l’interesse ad agire dei ricorrenti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del Provvedimento Autorizzativo Unico n. 2 del 2 maggio 2026. Nel sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto il primo motivo assistito da fumus boni iuris, ravvisando una possibile omessa istruttoria dell’amministrazione comunale in ordine alla non delocalizzabilità della stazione radio-base, profilo richiamato nel parere dell’Autorità di Bacino e non impugnato da Iliad. Il giudice ha inoltre effettuato un bilanciamento degli interessi, ritenendo opportuno mantenere integra la situazione controversa sino alla decisione di merito, anche perché i lavori non risultavano ancora iniziati. Le eccezioni preliminari della controinteressata sono state ritenute prima facie infondate, pur restando riservato al merito l’accertamento definitivo della legittimazione e dell’interesse ad agire. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 10 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ravvisato il fumus boni iuris e ha proceduto al bilanciamento degli interessi, sospendendo l’efficacia dell’atto impugnato.

  • art. 7 delle NTA del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico

    La disposizione è stata impugnata in via incidentale dalla controinteressata; dall’ordinanza non emerge una decisione cautelare sul merito della relativa impugnazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’omessa istruttoria dell’amministrazione su un presupposto rilevante per la localizzazione di un impianto di radiotelecomunicazioni, quale la sua non delocalizzabilità, può integrare il fumus boni iuris quando tale esigenza risulti dal parere dell’autorità competente richiamato nel provvedimento autorizzativo.
  • Il richiamo, nella motivazione di un provvedimento autorizzativo, a un parere che evidenzi la necessità di verificare la non delocalizzabilità dell’opera impone all’amministrazione di svolgere e documentare uno specifico approfondimento istruttorio su tale profilo.
  • La sospensione cautelare dell’autorizzazione è giustificata quando il fumus derivante da una possibile carenza istruttoria si accompagni all’esigenza di preservare integra la situazione controversa e i lavori non siano ancora iniziati.
  • In fase cautelare, l’infondatezza prima facie delle eccezioni preliminari non preclude che il giudice riservi alla fase di merito l’accertamento definitivo della legittimazione e dell’interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioMotivazione del provvedimentoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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