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Sentenza

Sentenza n. 12858/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento delle determinazioni dirigenziali n. 76 del 21.9.2022 (protocollo 29142 del 21.9.2022) e 98 del 12.12.2022 (Protocollo 38019/2022), entrambe notificate il 9.1.2023, con le quali il Comune di Valmontone ha ordinato al ricorrente, quale proprietario dell’area di sedime, la demolizione dei manufatti descritti nelle suddette determine dirigenziali e precisamente: quanto all’ordinanza 76/2022, l’installazione e posa in opera di una unità abitativa prefabbricata, c.d. “Casa Mobile”, delle dimensioni di 8 metri x 3, oltre a metri 2,5 di altezza, completamente rifinita ed allacciata alla fogna comunale, nonché completa di servizi, nonché la realizzazione di un manufatto in Poroton e copertura in legno realizzato su un piancito in cemento delle dimensioni di metri 22x19 fuori terra, in corso di realizzazione; quanto all’ordinanza n. 98, ampliamento del precedente manufatto con struttura portante in Poroton e copertura in legno poggiato su piattaforma di cemento armato, di circa metri 19 x 6 ed altezza di metri 3,50 al colmo, oltre alla realizzazione di 5 pilastri con travi sovrastanti, costituenti lo scheletro della struttura, priva di copertura ed in corso di realizzazione.

Giustizia amministrativa202305848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze dirigenziali di demolizione di una casa mobile prefabbricata, della relativa piattaforma in cemento armato e di successivi ampliamenti edilizi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato due determinazioni dirigenziali con cui il Comune gli ha ordinato, quale proprietario dell'area di sedime, la demolizione di una casa mobile prefabbricata di dimensioni pari a 8 x 3 metri, rifinita, dotata di servizi e allacciata alla rete fognaria, nonché di ulteriori manufatti realizzati su piattaforma in cemento armato, costituiti da strutture in Poroton, coperture in legno e pilastri con travi. Ha dedotto: a) violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione, sostenendo che i provvedimenti si sarebbero limitati a descrivere l'abuso e a richiamare le norme del d.P.R. 380/2001; b) violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, difetto di istruttoria e indeterminatezza, per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; c) incompetenza e violazione di legge, sostenendo che l'adozione delle ordinanze spettasse al Sindaco e non al funzionario o dirigente comunale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i provvedimenti descrivessero sufficientemente le opere abusive e qualificassero adeguatamente gli interventi come nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001, soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto. La casa prefabbricata, per consistenza, collegamento ai servizi e destinazione durevole, costituisce un organismo edilizio nuovo e autonomo, anche se non stabilmente immobilizzato al suolo; la realizzazione su piattaforma in cemento armato e il successivo ampliamento confermano la necessità del titolo edilizio. Le censure relative alla motivazione e alla mancata comunicazione di avvio sono state respinte perché l'ordine di demolizione di opere abusive ha natura vincolata: è sufficiente indicare le opere e la loro difformità dalla disciplina edilizia o dal titolo, senza una specifica comparazione tra interesse pubblico e privato, e non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. È stata inoltre esclusa l'incompetenza del dirigente comunale, poiché l'art. 107 d.lgs. 267/2000 attribuisce a tale organo, o ai responsabili degli uffici e servizi nei comuni privi di dirigenti, l'adozione dell'ordinanza di demolizione, senza necessità di delega del Sindaco. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione degli ordini di demolizione è sufficiente quando descrive le opere abusive e ne indica la difformità dalla disciplina edilizia o dal titolo abilitativo.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive, avente natura vincolata.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    Le opere descritte, inclusa la casa prefabbricata destinata a un'utilità durevole e il relativo ampliamento, costituiscono interventi di nuova costruzione in quanto realizzano un organismo edilizio nuovo, indipendente e autonomo.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    Gli interventi qualificabili come nuova costruzione sono soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La demolizione delle opere realizzate senza il necessario titolo edilizio è disposta mediante ordinanza di ripristino della legalità edilizia.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    L'adozione dell'ordinanza di demolizione rientra nella competenza del dirigente comunale o, nei comuni privi di dirigenti, dei responsabili degli uffici e servizi; non è necessaria una delega del Sindaco.

Massime di principio

  • Una casa prefabbricata o mobile è soggetta a permesso di costruire quando, per consistenza, collegamento ai servizi, alterazione dello stato dei luoghi e destinazione a soddisfare esigenze durevoli, realizza un organismo edilizio autonomo, anche se non è stabilmente ancorata al suolo.
  • L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive ha natura vincolata; pertanto non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento né una specifica comparazione tra interesse pubblico al ripristino e interesse privato alla conservazione dell'opera.
  • Ai fini della motivazione dell'ordine di demolizione è sufficiente la descrizione delle opere abusive e l'indicazione della loro difformità dalla disciplina edilizia o dal titolo abilitativo, senza necessità di una motivazione ulteriore sull'interesse pubblico concreto e attuale.
  • In base all'art. 107 d.lgs. 267/2000, l'ordinanza di demolizione di opere edilizie realizzate senza titolo è adottata dal dirigente comunale o, nei comuni privi di dirigenti, dal responsabile dell'ufficio o del servizio competente, senza necessità di delega del Sindaco.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleIncompetenza

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