Parere del Garante n. 284 del 06/07/2023
Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute di modifica del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare” e sul relativo disciplinare tecnico - 6 luglio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di decreto ministeriale che aggiorna il sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (SIAD), integrandolo con nuove tipologie di assistenza domiciliare e con regole aggiornate di trattamento, interconnessione e conservazione dei dati. Dopo una serie di interlocuzioni con il Ministero della salute, l'Autorità prende atto delle modifiche introdotte, in particolare sul dettaglio dei dati raccolti, sull'aggregazione delle informazioni, sull'allineamento al sistema di codifica del d.m. n. 262/2016 e sulla conservazione dei dati per trent'anni dal decesso dell'interessato. Ritenute le misure di garanzia complessivamente adeguate a tutelare i diritti degli interessati, il Garante esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 58, par. 3, lett. c), GDPR.
Parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute di modifica del SIAD e del relativo disciplinare tecnico
Modifica del SIAD e disciplinare tecnico
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere sullo schema di decreto del Ministro della salute che modifica il decreto 17 dicembre 2008, istitutivo del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (SIAD), e sul relativo disciplinare tecnico. Il parere è richiesto ai sensi dell'art. 58, par. 3, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679, nell'ambito dell'aggiornamento del sistema alla normativa sopravvenuta e del suo coordinamento con la disciplina sull'interconnessione dei sistemi informativi sanitari.
Contesto e finalità dello schema
Lo schema interviene su un sistema già inserito tra i flussi del Servizio sanitario nazionale interconnessi ai sensi del d.m. 7 dicembre 2016, n. 262. Il Ministero della salute rappresenta l'esigenza di integrare il SIAD con i dati relativi alle cure palliative domiciliari e alle cure domiciliari di livello base, nonché con i casi di dimissioni protette, per disporre di una base informativa omogenea tra le regioni e per il calcolo degli indicatori PNRR collegati all'Investimento 1.2 "Casa come primo luogo di cura e telemedicina" della Missione 6, Componente 1.
Verifiche svolte dal Garante sul principio di limitazione della conservazione
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio del Garante ha chiesto al Ministero di comprovare la conformità del termine di conservazione dei dati al principio di cui all'art. 5, par. 1, lett. e), e par. 2, GDPR. Il Ministero ha fornito più volte chiarimenti tecnico-scientifici e organizzativi, arrivando a riformulare la previsione sui tempi di conservazione. In particolare, ha rappresentato che:
- ai fini della valutazione dei percorsi di cura è necessario disporre dei dati sull'intero arco di vita degli assistiti, incluso l'evento morte;
- i dati sanitari provenienti dai diversi setting assistenziali devono essere interconnessi per consentire analisi aggregate;
- la cancellazione dei dati al decesso ridurrebbe in modo significativo la numerosità della base dati disponibile per le analisi;
- un termine di 30 anni dal decesso consente un periodo uniforme di conservazione e una base dati adeguata per confronti tra situazioni sanitarie simili, anche rispetto a patologie rare.
Allineamento con l'interconnessione dei sistemi sanitari e identificazione univoca
Il Ministero ha inoltre chiarito che il termine di conservazione è stato coordinato con il regime dell'interconnessione previsto dal d.m. n. 262/2016 e con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), che fornisce il servizio di verifica della validità del codice identificativo e di aggiornamento dei dati. Poiché per tali flussi è previsto un limite di conservazione di trent'anni, anche i dati SIAD interconnettibili devono essere allineati a questo parametro. Lo schema richiama inoltre il codice univoco nazionale dell'assistito (CUNA) quale identificativo utilizzato nel sistema.
Modifiche introdotte allo schema di decreto e al disciplinare tecnico
Alla luce dei rilievi informali dell'Ufficio, lo schema viene aggiornato in più punti. In particolare, il Ministero prevede:
- l'estensione della definizione di assistenza domiciliare ai diversi livelli di intensità, complessità e durata dell'intervento, incluse le cure domiciliari di livello base, le cure palliative domiciliari e le dimissioni protette;
- la specificazione della direzione ministeriale competente alla realizzazione e gestione del sistema;
- la precisazione delle condizioni per l'inserimento dei dati nel SIAD;
- la disciplina dell'analisi dei dati per finalità di monitoraggio, finalizzata al calcolo di indicatori a livello aziendale su base annuale;
- l'interconnessione con i flussi NSIS secondo le procedure del d.m. n. 262/2016;
- l'indicazione del CUNA nei flussi;
- l'esplicitazione che la consultazione avviene in forma aggregata, a livello aziendale e su base annuale;
- la previsione di trasmissione delle informazioni con cadenza trimestrale o mensile, entro 45 giorni dal periodo di riferimento, con un ulteriore termine di 30 giorni per l'acquisizione dei dati;
- la soppressione dell'art. 6 sulle disposizioni transitorie e dell'art. 7, comma 1;
- l'aggiornamento dell'art. 8 per armonizzarlo al quadro normativo vigente, al d.m. n. 262/2016 e al Codice dell'amministrazione digitale;
- l'introduzione dell'art. 8-bis sul periodo di conservazione, con cancellazione dei dati personali trascorsi trent'anni dal decesso dell'interessato, con periodicità annuale;
- l'introduzione dell'art. 8-ter sulla pubblicazione degli aggiornamenti delle specifiche tecniche.
Osservazioni del Garante e valutazione complessiva
Il Garante dà atto che il Ministero ha recepito le osservazioni emerse nel confronto istruttorio, tra cui la necessità di descrivere con maggiore dettaglio i dati raccolti, di disciplinarne l'aggregazione in funzione del rischio di re-identificazione e di uniformare il sistema di codifica a quello previsto dal d.m. n. 262/2016. Il testo sottoposto al parere non reca più il riferimento alla telemedicina presente in una precedente bozza, scelta coerente con l'esigenza di valutare preventivamente l'impatto di eventuali integrazioni tecnologiche su soggetti vulnerabili.
Conclusioni
Ritenute complessivamente adeguate le misure di garanzia introdotte nello schema di decreto e nel disciplinare tecnico, il Garante ritiene non necessario formulare ulteriori osservazioni. L'Autorità esprime quindi parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute di modifica del SIAD e sul relativo disciplinare tecnico.
Punti principali
Oggetto del parere e finalità dell'intervento normativo
Il parere riguarda lo schema di decreto del Ministro della salute di modifica del decreto istitutivo del SIAD del 17 dicembre 2008 e il relativo disciplinare tecnico. L'intervento mira ad aggiornare il sistema alla normativa sopravvenuta e ad ampliare il flusso informativo includendo le cure domiciliari di livello base, le cure palliative domiciliari e i casi di dimissioni protette, anche per supportare il monitoraggio degli indicatori PNRR relativi all'assistenza domiciliare.
Interlocuzioni con il Ministero e chiarimenti sul periodo di conservazione
Nel corso dell'istruttoria il Garante ha chiesto chiarimenti sulla conformità del periodo di conservazione al principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. e), e par. 2, GDPR. Il Ministero ha riformulato la disciplina, precisando le finalità tecnico-scientifiche e organizzative e sostenendo la necessità di conservare i dati fino a trent'anni dal decesso dell'interessato, anche per garantire basi dati sufficientemente ampie per analisi aggregate e comparazioni statisticamente significative.
Adeguamento al quadro normativo su interconnessione e identificativi univoci
Lo schema viene coordinato con il d.m. 7 dicembre 2016, n. 262, che disciplina l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi del SSN. In particolare, viene richiamato il codice univoco nazionale dell'assistito (CUNA) e viene evidenziato che l'interconnessione con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) impone un limite inferiore di conservazione per i flussi interconnettibili, pari a trent'anni, per assicurare la verifica e l'aggiornamento dei dati identificativi.
Misure di garanzia e osservazioni accolte
Il Ministero ha recepito le principali osservazioni formulate dall'Ufficio del Garante, precisando i tipi di dati trattati, le modalità di aggregazione e le cautele rispetto ai rischi di re-identificazione. È stato anche eliminato il riferimento alla telemedicina contenuto in una precedente bozza, in considerazione dell'esigenza di una preventiva valutazione d'impatto qualora l'assistenza domiciliare sia integrata con nuove tecnologie e interessi una platea ampia di soggetti vulnerabili.
Esito del parere
Alla luce del complesso delle misure di garanzia previste nello schema di decreto e nel disciplinare tecnico, il Garante non formula osservazioni ulteriori e, ai sensi dell'art. 58, par. 3, lett. c), GDPR, esprime parere favorevole sullo schema di decreto e sul relativo disciplinare tecnico.
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