Parere del Garante n. 283 del 06/07/2023
Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008 recante “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza” (EMUR) e sul relativo disciplinare tecnico - 6 luglio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia sullo schema di decreto che aggiorna il sistema informativo EMUR per il monitoraggio delle prestazioni di emergenza-urgenza. L’istruttoria ha riguardato soprattutto le finalità del trattamento, i livelli di accesso ai dati, l’interconnessione con i sistemi del SSN, la designazione dell’Istituto Superiore di Sanità come responsabile del trattamento per la nuova finalità di allerta rapida sulle sindromi respiratorie e, in particolare, il periodo di conservazione dei dati. Preso atto delle modifiche apportate dal Ministero della salute e delle garanzie introdotte, il Garante esprime parere favorevole senza ulteriori osservazioni.
Parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute di modifica del d.m. 17 dicembre 2008 istitutivo del sistema informativo EMUR e sul relativo disciplinare tecnico
Schema di decreto EMUR e disciplinare tecnico
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere sullo schema di decreto del Ministro della salute che modifica il d.m. 17 dicembre 2008, istitutivo del sistema informativo EMUR per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, nonché sul relativo disciplinare tecnico. Il parere è reso ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679.
Quadro normativo e interlocuzione istruttoria
Nel corso dell’istruttoria il Garante ha richiamato il GDPR, il d.lgs. 196/2003 e il d.m. 7 dicembre 2016, n. 262, relativo all’interconnessione nazionale dei sistemi informativi sanitari su base individuale. L’Autorità ha interloquito con il Ministero della salute richiedendo chiarimenti, in particolare, sul periodo di conservazione dei dati e sulla sua coerenza con il principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), e par. 2, GDPR.
Finalità del sistema EMUR e modifiche introdotte
Lo schema di decreto aggiorna la disciplina del sistema EMUR, specificando che la realizzazione e gestione del sistema sono affidate al Ministero della salute, Direzione generale competente in materia di digitalizzazione del sistema informativo sanitario. Viene chiarito che il sistema serve per l’analisi dei dati utili al calcolo di indicatori, a livello aziendale e su base annuale, secondo le procedure di codifica previste dal d.m. n. 262/2016.
Una ulteriore modifica introduce la nuova finalità di allerta rapida relativa alle sindromi respiratorie, basata sugli accessi in pronto soccorso, nell’ambito del protocollo previsto dal Piano pandemico. Per questa finalità il Ministero della salute accede ai dati necessari, privi del codice identificativo dell’assistito, e l’Istituto Superiore di Sanità è designato responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Accesso ai dati e livelli di aggregazione
Lo schema specifica che le competenti unità organizzative delle regioni, delle province autonome e del Ministero della salute accedono ai dati in forma aggregata, a livello aziendale e su base annuale, per finalità di analisi comparative e programmazione. Per la finalità di allerta rapida, le competenti unità organizzative del Ministero consultano le informazioni rese disponibili dall’ISS in forma aggregata, a livello comunale su base settimanale, con riferimento al numero di accessi, all’incidenza per sindrome respiratoria e per tutte le altre cause di accesso, nonché ai valori stimati dal modello statistico.
Lo schema chiarisce inoltre che i dati sono raccolti con il codice individuale dell’assistito, secondo il sistema di codifica CUNI-CUNA previsto dal d.m. n. 262/2016 e richiamato nel disciplinare tecnico.
Conservazione dei dati
Uno dei punti centrali dell’istruttoria ha riguardato la conservazione dei dati. Il Garante aveva chiesto al Ministero di dimostrare, con adeguate argomentazioni tecnico-scientifiche, la conformità del termine di conservazione al principio di cui all’art. 5 GDPR. Il Ministero ha fornito motivazioni connesse alla valutazione dei percorsi di cura, alla necessità di disporre di dati riferiti all’intero arco di vita degli assistiti e all’esigenza di mantenere una base dati statisticamente significativa.
Lo schema di decreto introduce quindi l’art. 9-bis, prevedendo che i dati personali presenti nel sistema siano cancellati trascorsi trent’anni dal decesso dell’interessato, con periodicità annuale. Il Garante prende atto delle motivazioni addotte, anche in relazione all’esigenza di coordinamento con il termine di conservazione previsto nella procedura di interconnessione e con il servizio di verifica fornito dall’Anagrafe nazionale degli assistiti.
Disciplinare tecnico e misure di garanzia
Anche il disciplinare tecnico è stato adeguato alle modifiche normative e organizzative. Il Garante evidenzia che il Ministero ha recepito le osservazioni formulate nel corso delle interlocuzioni informali, tra cui:
- l’aggiornamento dei riferimenti normativi, incluso l’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, come modificato dal d.l. 24 marzo 2022, n. 24;
- la precisazione del ruolo dell’ISS quale responsabile del trattamento limitatamente alla finalità di allerta rapida;
- l’uniformazione al sistema di codifica del d.m. n. 262/2016 e al Codice dell’amministrazione digitale;
- la specificazione dei livelli di aggregazione dei dati accessibili alle Direzioni del Ministero;
- l’indicazione della procedura di autenticazione informatica degli utenti;
- il richiamo alle Raccomandazioni AGID sullo standard TLS per la trasmissione dei dati verso l’ISS;
- la precisazione che il sistema non consente l’accesso a enti esterni al Ministero, salvo l’ISS come responsabile del trattamento.
Esito del parere
Il Garante rileva che il protocollo per la realizzazione del meccanismo di allerta rapida è ancora in fase di revisione e precisa che, qualora la revisione dovesse modificare la tipologia di dati raccolti o le operazioni effettuate, sarà necessario modificare lo schema di decreto e acquisire un nuovo parere dell’Autorità.
Sulla base del complesso delle misure di garanzia previste e ritenute appropriate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto e sul relativo disciplinare tecnico.
Punti principali
Oggetto e contesto del parere
Il parere riguarda lo schema di decreto ministeriale che modifica il decreto 17 dicembre 2008 istitutivo di EMUR, nonché il relativo disciplinare tecnico. Il sistema è inserito tra quelli del Servizio sanitario nazionale interconnessi ai sensi del d.m. 7 dicembre 2016, n. 262.
Conservazione dei dati e principio di limitazione
L’Ufficio del Garante ha chiesto chiarimenti specifici sul periodo di conservazione alla luce dell’art. 5, par. 1, lett. e), e par. 2, GDPR. Il Ministero ha fornito motivazioni tecnico-scientifiche e organizzative, indicando un criterio di cancellazione dei dati trascorsi trent’anni dal decesso dell’interessato, con periodicità annuale.
Nuova finalità di allerta rapida sulle sindromi respiratorie
Lo schema introduce la finalità di supportare un sistema di allerta rapida basato sugli accessi in pronto soccorso per sindrome respiratoria, nell’ambito del Piano pandemico. Il Garante prende atto che l’ISS è designato responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR limitatamente a questa finalità e ai dati privati del codice identificativo dell’assistito.
Accesso ai dati, aggregazione e interconnessione
Le modifiche chiariscono che le strutture competenti del Ministero e delle regioni accedono ai dati in forma aggregata, a livello aziendale e su base annuale, per analisi comparative e programmazione. È inoltre richiamata la codifica CUNI-CUNA e l’allineamento al d.m. n. 262/2016 e al Codice dell’amministrazione digitale.
Esito del parere
Il Garante ritiene che il complesso delle misure di garanzia previste nello schema e nel disciplinare tecnico sia adeguato a tutelare i diritti e gli interessi degli interessati e, pertanto, esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), GDPR.
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