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Parere

Parere del Garante n. 308 del 13/07/2023

Provvedimento del 13 luglio 2023

Garante Privacy308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT della Provincia di Matera ex art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, su un diniego di accesso civico generalizzato relativo a un verbale della Conferenza dei dirigenti e a note indirizzate a dipendenti con attribuzione di specifiche responsabilità e indennità economiche. Il Garante distingue tra il verbale, ostensibile con oscuramento delle firme autografe, e le note individuali, per le quali conferma in larga parte la legittimità del diniego perché contengono dati personali e valutazioni lavorative la cui diffusione generalizzata determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati. Invita però l’amministrazione a rivalutare il rifiuto nella parte delle note che riguarda informazioni di organizzazione dell’ente e dell’assetto delle responsabilità, ritenendo che su tali elementi non emerga un analogo rischio di pregiudizio.

Parere sul diniego di accesso civico generalizzato a verbale e note di attribuzione di specifiche responsabilità e indennità al personale della Provincia di Matera

Accesso civico a verbale e note su specifiche responsabilità e indennità nella Provincia di Matera

Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Matera relativa a un diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava un verbale della Conferenza dei dirigenti e varie note di conferimento/conferma di specifiche responsabilità e dell’indennità economica collegata al personale dell’ente.

Quadro normativo di riferimento

L’Autorità richiama il regime dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, evidenziando che il diritto di accesso incontra il limite del pregiudizio concreto alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, tra cui la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del medesimo decreto. Richiama inoltre il GDPR, in particolare l’art. 4, par. 1, n. 1, sulla nozione di dato personale e l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. Viene valorizzato anche l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013, che attribuisce ai documenti ottenuti tramite accesso civico un regime di pubblicità particolarmente ampio.

Oggetto dell’istanza e contenuto dei documenti richiesti

Dall’istruttoria emerge che l’istanza aveva a oggetto: 1) il verbale di approvazione del riparto del budget destinato alle indennità per specifiche responsabilità; 2) le note inviate a singoli dipendenti con attribuzione delle specifiche responsabilità e indicazione dell’indennità annuale spettante, corredate dalle schede di pesatura e determinazione del compenso. I controinteressati si sono opposti all’ostensione, segnalando che i documenti contenevano elementi valutativi sull’attività svolta e che la loro diffusione avrebbe potuto esporre i dipendenti a pregiudizi, ritorsioni o turbative nello svolgimento delle funzioni.

Valutazione del verbale della Conferenza dei dirigenti

Per il verbale della Conferenza dei dirigenti il Garante non ravvisa elementi che giustifichino il diniego ex art. 5-bis, comma 2, lett. a), poiché il documento non contiene dati personali idonei a determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati. L’unica criticità riguarda le firme autografe, la cui ostensione generalizzata non è ritenuta necessaria rispetto alla finalità dell’accesso civico e può quindi essere evitata mediante oscuramento, in coerenza con il principio di minimizzazione dei dati.

Valutazione delle note individuali e dei dati dei dipendenti

Le note indirizzate ai singoli dipendenti contengono, secondo il Garante, dati personali di vario tipo: nome e cognome, qualifica, categoria, area, importo dell’indennità annuale, mansioni e responsabilità assegnate, punteggi e elementi valutativi dell’attività svolta. Si tratta di personale non dirigenziale, al quale non si applica il regime di pubblicità previsto per gli incarichi dirigenziali. In questo contesto, la conoscibilità da parte di chiunque di tali informazioni, resa possibile dall’accesso civico e dal suo regime di pubblicità, determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei dipendenti, con possibili ricadute sul piano professionale, relazionale e personale. Per questa parte il Garante ritiene quindi corretto il diniego opposto dall’amministrazione.

Distinzione tra dati personali individuali e informazioni organizzative

L’Autorità opera però una distinzione importante. Per la parte delle note che riguarda l’attribuzione delle specifiche responsabilità "in aggiunta ai normali compiti di istituto" e l’importo dell’indennità annuale spettante, i dati appaiono connessi all’organizzazione e all’attività dell’ente, quindi a informazioni che presentano un interesse pubblico più marcato e che sono in parte riconducibili alle informazioni soggette a pubblicità ex art. 13 del d.lgs. 33/2013. Su tali elementi non emerge una particolare aspettativa di confidenzialità né un rischio di pregiudizio paragonabile a quello delle valutazioni individuali. Per questo il Garante invita la Provincia di Matera a rivalutare il rifiuto opposto all’istanza, limitatamente a tali informazioni.

Esito del parere e ulteriori precisazioni

Il parere è dunque articolato: favorevole al diniego quanto alle note contenenti dati personali e valutazioni sul lavoro dei dipendenti, ma non totalmente confermativo per l’intero complesso documentale, poiché suggerisce un riesame della parte più strettamente organizzativa e meno sensibile. Il Garante aggiunge infine che resta impregiudicata la possibilità di accedere agli stessi documenti tramite accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, qualora l’istante dimostri un interesse diretto, concreto e attuale.

Punti principali

Oggetto della richiesta e quadro procedurale

Il RPCT della Provincia di Matera ha chiesto il parere del Garante, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, su un provvedimento di diniego di accesso civico generalizzato. La richiesta riguardava il verbale della Conferenza dei dirigenti relativo al riparto del budget per le indennità di specifiche responsabilità e le note inviate a singoli dipendenti con attribuzione delle responsabilità e determinazione dell’indennità.

Principi applicabili all’accesso civico e tutela dei dati personali

Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, oltre agli artt. 4 e 5 del GDPR. Ricorda che i documenti ottenuti via accesso civico diventano pubblici e riutilizzabili da chiunque, sicché la valutazione del pregiudizio concreto alla protezione dei dati deve essere particolarmente rigorosa e deve rispettare i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati.

Valutazione del verbale della Conferenza dei dirigenti

Per il verbale di approvazione del riparto del budget il Garante non ravvisa elementi idonei a giustificare un diniego ex art. 5-bis, comma 2, lett. a), poiché il documento non contiene dati personali tali da determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati. L’unica cautela indicata riguarda le firme autografe, che possono essere oscurate in applicazione del principio di minimizzazione.

Valutazione delle note individuali ai dipendenti

Le note inviate ai dipendenti contengono dati personali di varia natura: nome e cognome, qualifica, categoria, area, importo dell’indennità annuale, mansioni e responsabilità attribuite, punteggi e elementi valutativi dell’attività svolta. Per queste informazioni il Garante ritiene legittimo il diniego, in linea con la propria giurisprudenza consolidata, poiché l’ostensione generalizzata potrebbe causare un pregiudizio concreto ai diritti e alle libertà dei dipendenti, anche per la particolare pubblicità derivante dall’accesso civico.

Parte delle note relativa all’organizzazione dell’ente

Il Garante distingue però le informazioni che descrivono l’attribuzione delle specifiche responsabilità "in aggiunta ai normali compiti di istituto" e l’importo della relativa indennità, ritenendo che tali elementi attengano più all’organizzazione e all’attività dell’ente, già soggette a forme di pubblicità ex art. 13 del d.lgs. 33/2013. Per questa parte non emerge una specifica aspettativa di confidenzialità né un pregiudizio analogo a quello delle valutazioni individuali, e quindi la Provincia viene invitata a rivalutare il diniego.

Chiusura e alternativa dell’accesso documentale

Il Garante precisa infine che resta ferma la possibilità per l’istante di accedere ai documenti tramite la diversa disciplina dell’accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, qualora sussista un interesse diretto, concreto e attuale. Il parere è dunque sostanzialmente favorevole al diniego per le parti contenenti dati personali e valutazioni individuali, ma con invito a riesaminare le informazioni di carattere organizzativo.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazioneprotezione dei dati personalilavoro pubblicotrasparenza amministrativa

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